La cena d’estate
Spesso succede di voler fotografare un bene culturale, in un museo o all’aperto. Vietato fotografare!!! Da qualche giorno tutto è libero!
Il Decreto Legge 31/5/2014 n. 83, all’articolo 12, modifica l’articolo 108 del Decreto legislativo 22/1/2004 n. 42 “Codice dei beni Culturali” che, ora, comma 3-bis, così dispone ” Sono in ogni caso libere, al fine dell’esecuzione dei dovuti controlli, le seguenti attività, purché attuate senza scopo di lucro, neancheindiretto, per le finalità di studio, ricerca, libera manifestazione di pensiero o espressione creativa, promozione della conoscenza del patrimonio culturale:
- la riprduzione di beni culturali attuata con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l’esposizione dello stesso a sorgenti luminose, né l’uso di stativi o treppiedi;
- la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali, legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte dall’utente se non, eventualmente a bassa risoluzione digitale.”
La parte del testo in corsivo, sui controlli, dovrebbe essere uno svarione, residuo, non cancellato di una norma precedente. Sarà corretto in fase di conversione del decreto legge.