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Si fa un gran parlare, in questi giorni di possibile rottura fra gli alleati del Governo che – fra le possibili conseguenze – potrebbe portare ad elezioni anticipate.

Non è così.

Questa legislatura durerà a lungo ma non per calcoli politici degli alleati (per ora) di Governo, né per eventuali governi tecnici.

Durerà molto perché non sarà possibile sciogliere le Camere. No, non sarà proprio possibile.

Perché? Perché a settembre sarà approvata la legge di riforma costituzionale di dimezzamento (o quasi) di deputati e senatori.

Il Disegno di legge A.S. 214 recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” (clicca qui per la scheda Senato), ora Atto Camera 1585-B (clicca qui per la scheda Camera) prevede la riduzione da 630 a 400 dei Deputati e da 315 a 200 dei Senatori.

Tralascio qui il merito della legge che – secondo me – consegnerebbe veramente il Parlamento in mano ai segretari di partito e sul quel ho scritto più volte (clicca qui e qui e qui e qui).

Vediamo le conseguenze tecniche. Il Disegno di legge in parola è un disegno di legge costituzionale che segue la procedura descritta nell’articolo 138 della Costituzione:

  1. “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [cfr. art. 72 c.4].
  2. 2.       Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [cfr. art. 87 c.6] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata [cfr. artt. 73 c.1, 87 c.5 ], se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
  3. 3.       Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.”

L’11 luglio 2019 il Senato ha approvato in seconda lettura il testo della legge ma non con la maggioranza di due terzi dei propri componenti come descritto nel terzo comma dell’articolo 138 della Costituzione sopracitato.

Quindi anche se la Camera dovesse (pare a settembre) approvare all’unanimità il Disegno di legge, potrebbe scattare quanto disposto dal secondo comma sempre dell’art. 138 della Costituzione.

Se un disegno di legge di revisione costituzionale non è approvato da ciascun ramo del parlamento con la maggioranza dei due terzi, esiste la possibilità di chiedere un referendum abrogativo.

Il Referendum può esser chiesto da Cinque consigli regionali, oppure, da 500.000 elettori oppure da un quinto dei membri di una Camera (ossia 126 deputati o 63 senatori).

Reputo altamente probabile che tale ipotesi si avveri: 500.000 firme son facili da trovare e un buon numero di parlamentari che sa di non poter contare su una rielezione farà di tutto per portare alle lunghe questa legislatura.

La richiesta di referendum bloccherebbe le elezioni anticipate: non perché ciò sia vietato, ma perché non si saprebbe quanti deputati o senatori eleggere.

I tempi sono dettati dalla legge 25 maggio 1970 n. 352,

L’articolo 3 di tale legge dispone che una legge di revisione costituzionale non approvata con la maggioranza dei due terzi non sia promulgata e non entri in vigore, ma:

  1. Qualora l’approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma dell’articolo 138 della Costituzione, il Ministro per la grazia e la giustizia deve provvedere alla immediata pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale con il titolo «Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera», completato dalla data della sua approvazione finale da parte delle Camere e preceduto dall’avvertimento che, entro tre mesi, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.
  2. La legge di cui al comma precedente è inserita nella Gazzetta Ufficiale a cura del Governo, distintamente dalle altre leggi, senza numero d’ordine e senza formula di promulgazione.

Quindi bisogna aspettare tre mesi per vedere se Regioni, cittadini o parlamentari, nelle dovute forme chiedano il referendum abrogativo.

Se viene chiesto, l’articolo 12 della legge 352/70 dispone che la Corte di Cassazione abbia 30 giorni per decidere se la richiesta sia conforme al disposto dell’art. 138 della Costituzione- Se verifica positivamente la richiesta, l’articolo 15 della legge dispone che il referendum è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo abbia ammesso.

La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all’emanazione del decreto di indizione.

Ricapitoliamo i tempi.

Facciamo conto che la legge sia definitivamente approvata dalla Camera il 30 settembre 2019. Facciamo conto che la legge sia pubblicata, senza entrare in vigore, in attera di richiesta di referendum il 1° ottobre 2019, i 3 mesi terminano il 1° gennaio 2020. La Cassazione dovrà esprimersi entro il 1° febbraio 2020. Il presidente della Repubblica ha tempo per indire il referendum fino al 1° aprile 2019.

Il referendum si svolgerà fra il 20 maggio e il 10 giugno 2020.

Solo allora sapremo definitivamente quanti sono i Parlamentari della Repubblica.

Solo allora il presidente della Repubblica, se lo riterrà necessario, potrà sciogliere le Camere.

E qui detta legge l’articolo 61 della Costituzione:

  1. “Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni [cfr. art. 87 c. 3].
  2. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.”

Fin ora dallo scioglimento alle elezioni è sempre trascorso il massimo del tempo. Se sarà così anche stavolta, le elezioni delle nuove Camere (col numero attuale o ridotto di parlamentari) non potranno tenersi prima del 10 agosto 2020. Data improponibile.

Settembre? No, c’è la legge di bilancio.

Se ne riparlerà forse a primavera 2021.

Il Governo questo lo sa bene: per questo litiga, ma non rompe. Sa benissimo che, se dovesse andare in crisi, dietro l’angolo non ci sarebbero le elezioni anticipate, bensì più di un anno di “Governo tecnico”.

A meno che….. a settembre la legge di riforma costituzionale non venga, bocciata o archiviata per permettere lo scioglimento delle Camere prima della sua approvazione. Con lo scioglimento, il Disegno di legge di riduzione dei parlamentari decadrebbe e non se ne parlerebbe più. Molto meglio.

Ieri, il Ministro del lavoro Luigi Di Maio al Congresso della UIL, ha rilanciato un argomento caro ai Cinquestelle, la Democrazia diretta. Bisogna riformare l’istituto del referendum abolendo il quorum sotto il quale il referendum non passa. «Per anni i referendum li vinceva chi se ne stava a casa. È arrivato il momento, con l’abolizione del quorum» nel referendum abrogativo, «di fare in modo per cui chi va a votare conta e chi sta a casa si prende le sue responsabilità», ha detto il vicepremier.

In effetti al punto 20 del Contratto per il Governo del cambiamento [a proposito non sono riuscito più a trovarlo sul sito del blog delle stelle, dove è finito?] i partiti di governo affermano: “È inoltre  fondamentale  potenziare  un  imprescindibile  istituto  di  democrazia diretta già previsto dal nostro ordinamento costituzionale: il referendum abrogativo. Per incentivare forme di partecipazione attiva dei cittadini alla vita politica nazionale occorre cancellare il quorum strutturale – ovvero la necessità della partecipazione alla votazione della maggioranza degli aventi diritto – al fine di rendere efficace e cogente l’istituto referendario. Ulteriore obiettivo di questa proposta, nel solco dello spirito che anima l’articolo 75 della Costituzione, è quello di scoraggiare, in ogni forma, l’astensionismo elettorale, spesso strumentalizzato per incentivare il non voto, al fine di sabotare le consultazioni referendarie.”.

 

Secondo me, l’intento, pur apprezzabile, sortisce effetti contrari al dominio della Democrazia sulla Politica e, oltretutto si scontra con quanto affermato al punto 1 dello stesso Contratto: “intendiamo incrementare il processo decisionale in Parlamento”. E, se passa, l’abolizione dle quorum, sarà proprio il Parlamento ad esser messo fuori gioco.

 

Il Referendum abrogativo è previsto dall’articolo 75 della Costituzione: “E` indetto referendum popolare [cfr. art. 87 c. 6] per deliberare l’abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge [cfr. artt. 76, 77], quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.

Non è ammesso il referendum per le leggi tributarie e di bilancio [cfr. art. 81], di amnistia e di indulto [cfr. art. 79], di autorizzazione a ratificare trattati internazionali [cfr. art. 80].

Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.

La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

La legge determina le modalità di attuazione del referendum.”

 

Quindi per eliminare il quorum c’è bisogno del procedimento di revisione costituzionale con doppia lettura.

 

Ma vediamo la sostanza della questione. La nostra è una democrazia rappresentativa e non una democrazia diretta. Il modo principale di “fare le leggi” è quello della discussione in seno al Parlamento. Lì siedono 630 deputati e 315 senatori, quindi circa un parlamentare ogni 47.000 elettori.

La Costituzione si preoccupa proprio di questo. Per sbugiardare il Parlamento abrogandone una legge, occorre una spinta molto forte da parte dell’elettorato: prima la raccolta di 500.000 firme, poi mobilitare al voto la maggioranza degli elettori (il quorum), infine che, in detta maggioranza, far prevalere i all’abrogazione. La Costituzione, rendendo difficile l’abrogazione di una legge con il referendum ha inteso privilegiare il ruolo del Parlamento rendendo le sue leggi difficili da abrogare.

Immaginate dove andrebbe la centralità del Parlamento se bastassero 30.000 o 20.000 o 10.000 persone che si presentassero alle urne per votare ad un referendum per segnare la vita o la morte di una legge votata in Parlamento.

Anche assegnare una connotazione negativa a chi a votare per il referendum non ci va, è sbagliato. Chi non va a votare, al pari di chi vota no, si fida dell’operato del Parlamento che ha liberamente contribuito ad eleggere

Secondo me, abrogare il quorum è andare contro la Costituzione: 10.000 sì non possono oscurare l’operato del Parlamento.

 

Ma in una cosa Di Maio ha ragione: la “strumentalizzazione del non voto per sabotare l’istituto del referendum”.

Per limitare la portata di questa strumentalizzazione, però, non c’è bisogno di abrogare il quorum.

 

Il quorum pari al 50% +1 degli elettori fu previsto e mantenuto nella Costituzione perché dal 1948 agli anni ’90 l’Italia era fra le prime nazioni al mondo per affluenza alle urne. Percentuali dell’85% non erano rare. Quindi il quorum doveva esser alto.

 

Oggi, invece,  specialmente alle elezioni amministrative, la percentuale si è pressoché dimezzata e questo rende – effettivamente – molto più difficile il raggiungimento del quorum stabilito dall’articolo 75 della Costituzione.

 

Una proposta, non mia, ma che appoggio pienamente, è quella di stabilire un quorum variabile ossia pari al 50% +1 non dell’intero corpo elettorale, bensì degli elettori che si sono recati alle urne nelle elezioni politiche immediatamente precedenti alle votazioni per il referendum di cui trattasi.

Mi sembra un ragionevole compromesso.

 

Nel Contratto per il Governo del cambiamento “sottoscritto” da Lega e Movimento Cinquestelle sono previste due modifiche costituzionali parecchio rilevanti.

L’imposizione del vincolo di mandato ai parlamentari e la loro riduzione di numero.

L’innovazione viene presentata come rimedio al brutto andazzo dei “voltagabbana” che cambiano gruppo parlamentare nel corso della legislatura e come risparmio sulle spese della politica. Questo è vero. Ma – come si dice – il rimedio è peggiore del male e va a discapito della SUPREMAZIA DEL PARLAMENTO e del suo processo decisionale, visto nello stesso “contratto” al punto 1 come bandiera del nuovo Governo.

In due parole spiego perché.

L’articolo 67 della Costituzione spiega che “ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”. La Costituzione ha voluto favorire i “voltagabbana”? Sicuramente no. Ha privilegiato il bene supremo in una democrazia, ossia la libertà di coscienza, la possibilità – magari in votazioni su argomenti non previsti dal programma – dal votare in dissenso dal partito di appartenenza. Perché – nel caso di mutamenti nella politica di partito – il singolo parlamente deve essere obbligato a seguire i vertici?

Ma le motivazioni di cui sopra non sono neppure le più importanti. Introducendo il “vincolo di mandato”, ossia l’obbligo per ogni parlamentare di conformarsi sempre e comunque alla volontà del partito e del suo Capo, si uccide il Parlamento che, a parole, il “contratto di governo” vuole privilegiare. Se ogni parlamentare deve votare come stabilisce il responsabile del partito, a che serve il parlamentare? A che serve il suo voto? Basterebbe che, ogni qual volta bisogna decidere su un provvedimento, si attribuisca alla volontà del responsabile di ogni partito il numero di voti corrispondenti a numero dei suoi parlamentari. I parlamentari potrebbero anche andare a casa.

Introdurre il vincolo di mandato significa solo rafforzare la partitocrazia che Lega e Cinquestelle oggi – a parole – vogliono combattere.

Certo, se si dimezza il numero di parlamentari, le spese della politica dimunuiscono. Diminuiscono, non si dimezzano, perché le spese per l’apparato, i servizi, le biblioteche, la tipografia etc. etc, rimangono. Ma non è questo il motivo: diminuire il numero dei parlamentari significa diminuire la democrazia e aumentare il ruolo dei partiti. Mi spiego: nel sistema attuale, per essere eletti – visto che ci sono in palio 630 posti alla Camera e 315 al Senato – per essere eletti sarà sufficiente per ogni candidato “farsi conoscere ed apprezzare” da un numero di elettori che sarà senza dubbio minore dell’ipotesi in cui i posti in palio siano 315 alla Camera e 200 al Senato. Insomma, diminuendo il numero dei parlamentari, la lotta per essere eletti sarà più serrata e ce la farà solo chi è appoggiato dal Partito e dal Capo che compila le liste elettorali. Le possibilità per un “indipendente” di essere eletto diminuiranno drasticamente e la partitocrazia si rafforzerà.

I risultati elettorali hanno preso forma. Si sa chi ha vinto e chi ha perso. Chissà quale governo ci tocccherà. Ormai, sia pur appena finita, la campagna elettorale è solo un ricordo.

A futura memoria, ho pensato di raccogliere in un Ebook disponibile su Amazon al  prezzo di 0,99 euro le mie impressioni e i miei ricordi di questa feroce campagna elettorale. Se na dimenticare che se c’è campagna elettorale e dialettica significa che siamo in democrazia.

L’Ebook è disponibile a questo indirizzo https://www.amazon.it/Quella-campagna-brutta-sporca-cattiva-ebook/dp/B07B77TGY3/

Luigi Di Maio ha presentato le persone che, in caso di vittoria totale dei Cinquestelle, andranno a ricoprire – se il Parlamento darà loro la fiducia – l’incarico di ministri della Repubblica.

Nulla da eccepire a questa mossa. Oltre al sapore propagandistico, ha, però, il pregio di dire agli elettori: “Ecco, se votate per noi, questi saranno i ministri che avrete!”. Operazione trasparenza, niente da dire, ma veritiera solo se i Cinquestelle non dovranno affrontare le forche caudine di un governo di coalizione.

La “lista” la conoscete, i giornali, anche quelli on line ne hanno abbondantemente parlato, potete vedere qui, qui e qui.

Non voglio entrare nelle polemiche che hanno coinvolto la Giannetakis (“rea” di aver appoggiato la riforma costituzionale di Renzi) o Salvatore Giuliano (reo di aver sottoscritto l’appello a favore della “buona scuola” di Renzi). Le persone possono anche cambiare idea e cambiare casacca anche in casa Cinquestelle, come accusano sempre i grillini per gli altri partiti, anche se il grido di Giuliano “La scuola è con Lei, Presidente”, rivolto a Renzi si presta quantomeno ad ipotesi di doppio carpiato con giravolta.

Ma, dicevo, non è di questo che voglio scrivere. È del metodo adottato dai Cinquestelle nella scelta delle persone: praticamente tutti esterni al partito (pardon, al Movimento). Possibile che, al loro interno non abbiano trovato persone adatte e, per quello che scriverò fra poco, ci voleva veramente poco. E’ una implicita ammissione di debolezza e di incapacità a formare una classe politica.

 

La seconda perplessità deriva dalla “pochezza” delle persone prescelte. Saranno anche brave e oneste persone, non lo metto in dubbio, competenti nel loro campo. Ma governare è un’altra cosa, richiede una esperienza decisamente superiore.

Assumere la carica di ministro presuppone un bagaglio non solo di competenze e di esperienze, ma anche una rete di contatti a livello interno ed internazionale, visto che l’Italia in tale contesto internazionale è saldamente inserita.

Domenico Fioravanti sarà anche un campione olimpico di nuoto, una gloria dello sport italiano, una carriera sportiva costruita con tanti sacrifici, anteponendo la piscina alla vita privata, ma – perdonatemi – cosa volete che ne sappia delle trattative per portare un grande evento sportivo in Italia o dei finanziamenti necessari per dotare l’Italia di più infrastrutture sportive?

Andrea Roventini è un professore associato di Economia Politica alla Scuola Sant’Anna di Pisa, istituto di eccellenza senz’altro, ma è un professore e come tale, elabora teorie, senza sperimentarle sul campo.

Vogliamo mettere la differenza di bagaglio culturale, di esperienza e di relazioni che ha l’attuale ministro Pier Carlo Padoan? Dalla sua biografia leggo (la trovate qui) che è stato docente di Economia presso l’Università La Sapienza di Roma, il College of Europe di Bruges e Varsavia, l’Université Libre de Bruxelles, l’Università degli Studi di Urbino, quella di La Plata e l’Università di Tokyo;  che dal 2001 al 2005 è stato direttore esecutivo per l’Italia del Fondo Monetario Internazionale con responsabilità su Grecia, Portogallo, San Marino, Albania e Timor Est; che dal 1º giugno 2007 al febbraio 2014 è stato vice segretario generale dell’OCSE, e il 1º dicembre 2009 ne diviene anche capo economista. Grazie a lui, finalmente l’Italia è uscita dalla stagnazione meritandosi a Davos, gli elogi dell’OCSE e del Fondo monetario internazionale. Un bel po’ di differenza con il candidato grillino, vero?

 

Chi mi conosce sa che ho maturato un bel po’ di esperienza accanto ai politici e attendendo ad incarichi nel settore legislativo. Credetemi, i peggiori ministri che ho conosciuto sono i professori universitari, innamorati delle loro teorie, belle, idealistiche, ma inapplicabili nella pratica.

 

Un altro esempio di visibile contrasto è nella scelta della candidata ad un Dicastero chiave come il Ministero dell’interno di Paola Giannettakis, definita come criminologa e collaboratrice della polizia dai media.

Ho letto il suo curriculum vitae, compilato da lei. E’ visibile cliccando qui: professore a contratto a Macerata, professore a contratto all’Aquila, professore straordinario alla link Campus University di Roma. Ha una lunghissima serie di master e diplomi. Esperienza sul campo non ne appare. Un’altra teorica.

Impietoso il confronto con curriculum sul campo di Marco Minniti, attuale ministro dell’interno. Dalla sua biografia (che potete trovare cliccando qui) leggo che, prima di assumere la carica di Ministro dell’interno, è stato sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio (governo D’Alema I e II), sottosegretario al Ministero della difesa (governo Amato II) e vice ministro dell’Interno (governo Prodi II), sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega ai servizi segreti nel governo Letta dal 17 maggio 2013 al 22 febbraio 2014 e nel governo Renzi dal 28 febbraio 2014 al 12 dicembre 2016

Di esperienza e competenze ne ha parecchie.  Chi potrà essere un migliore interlocutore in Unione europea, al G7 e nei consessi internazionali dei leader del mondo? Minniti o la Giannettakis?

Chi dei due potrà discutere, nei frequenti incontri a porte chiuse, di migranti, rifugiati, ISIS e compagnia cantando?

 

Per la mia esperienza personale, vissuta in 40 anni di lavoro accanto a Ministri, sottosegretari, capi di Gabinetto, Capi Legislativi, politici e politicanti vari, vi posso assicurare che ho maturato la convinzione che i politichi devono fare i politici e i professori devono fare i professori.

 

La bravura di un politico si misura nella sua capacità di ascoltare i professori e le loro teorie ed interpretare sul campo quella scelta e reputata giusta.

La bravura del professore si misura nella sua capacità di spiegare al politico i risultati dei suoi studi e perché convenga orientare la politica in quel senso.

 

La scelta di Di Maio appare orientata ad un Governo tecnico che in Italia mai ha dato buona prova.

Beh, dal 5 marzo 2018 si potrà vedere, ma questa, come dice Corto Maltese, è un’altra storia

Oggi il “candidato premier” dei Cinquestelle, Luigi Di Maio, con forza, ribadisce un vecchio mantra dei grillini: “multa pesante per chi cambia partito nel corso della legislatura“. Il vecchio mantra è anche una vecchia “fake news”. Non hanno imparato nulla nel corso dei 5 anni di legislatura. Anche se sottoscritto dal candidato, l’irrogzione di una multa (più correttamente una penale, trattandosi di un contratto privato) E’ NULLA, NON VALE NIENTE perché è contraria alla legge e alla Costituzione. Infatti, l’articolo 67 della nostra Carta costituzionale recita: “Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato“.

Quindi anche se l’eletto Cinquestelle che ha sottoscritto la volontà di sottoporsi alla “multa” se cambia partito nulla dovrà ai Cinquestelle.

Poi Di Maio sembra, forse, rendersene conto e afferma che, quando saranno al Governo, proporranno l’abolizione del vincolo di mandato. A parte il fatto che dovranno far passare una legge di riforma costituzionale, cerchiamo di capire perché i nostri padri costituenti non hanno voluto il vincolo di mandato.

Se il vincolo di mandato fosse vigente, il Parlamento sarebbe inutile e sarebbe inutile anche il Governo, perché ogni parlamentare dovrebbe votare solo ed unicamente le leggi proposte dal suo partito con il quale ha il vincolo di mandato. Al posto del Parlamento, basterebbe una piccola riunione dei segretari di partito per definire quali leggi i loro “nominati” devono votare. Anche oggi abbiamo un Parlamento di nominati ma, almeno, essi non hanno l’obbligo giuridico di votare secondo il volere del segretario del Partito. Non voglio vivere in un Paese in cui lla Carta fondamentale sancisce lo strapotere dei Partiti

Ricordo, infine, che l‘unica norma costituzionale che riguarda direttamente i partiti politici è l’articolo 49, secondo il quale tutti i cittadini hanno il diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere “con metodo democratico” a determinare la politica nazionale.

Se siete d’accordo, condividete…

 

Stavolta non voglio dare uno sguardo sul mondo, ma sulla nostra Italia. Il Parlamento ha approvato una controversa riforma costituzionale che, secondo alcuni, velocizzerà l’iter legislativo e renderà più chiare le competenze fra Stato e Regioni; secondo altri la Riforma è un pateracchio confuso che ci porterà ad un regime quasi dittatoriale. Forse prima di giudicare e senz’altro prima di andare, con il nostro voto, a dire si o no al referendum previsto in ottobre, è meglio compiere un piccolo sforzo e studiarla un po’, magari mettendola a raffronto con la Costituzione attuale.

Cercherò, articolo  per articolo, nei successivi post, di mostrarne le differenze e le conseguenze.

A chi vuole “correre” e leggerla tutta di un fiato consiglio di cliccare qui, sull’Atto Camera 2613-D che, fuori dai burocratismi, è il testo della riforma approvato secondo il procedimento dell’articolo 138 dell’attuale Costituzione che così dispone:

Art. 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

 Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

La lettura di questo articolo ci insegna come il procedimento di approvazione delle leggi che modificano la Costituzione sia parecchio diverso da quello in uso per le leggi, diciamo così, normali. Queste ultime hanno bisogno solo che Camera e Senato raggiungano l’accordo su di un testo, magari rimpallandoselo più volte (la cosiddetta navetta) fino a che approvino un testo identico.

L’articolo 138 dispone, invece, che una legge di rango costituzionale, o che modifichi la Costituzione, ha bisogno di un doppio passaggio per ciascuna delle due Camere. Fra i due passaggi devono trascorrere almeno tre mesi e che, nella seconda votazione, la maggioranza necessaria è quella assoluta, ossia della metà più uno dei componenti di ciascuna Camera.

Se la legge costituzionale viene approvata dalla Camera e dal Senato con la maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, la legge costituzionale viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale ed entra subito in vigore.

Se la maggioranza, come in questo caso , non raggiunge i due terzi dei componenti, la legge approvata non viene pubblicata, ma entra in uno stato di limbo per tre mesi, entro i quali cinquecentomila elettori oppure cinque consigli regionali o un quinto dei membri di una Camera facciano richiesta di sottoporla a referendum popolare.

A differenza del più noto referendum abrogativo, questo tipo di referendum NON prevede un quorum, quindi la nuova legge costituzionale si intende approvata se la maggioranza dei voti validi è SI. Quindi anche se a votare vanno 6 persone e tre votano SI, una scheda bianca e due votano NO, la legge è approvata.

La legge che regola i Referendum è del 1970 ed è consultabile cliccando qui.

Questo procedimento più complesso fu voluto dai “padri costituenti” per rendere più difficile modificare la legge fondamentale dello Stato che è bene non cabi tanto frequentemente per poter essere una sicura e duratura guida pe rle leggi ordinarie.

Per chi volesse avere sotto gli occhi il testo attuale e vigente della Costituzione italiana, suggerisco una visita al sito del Quirinale cliccando qui.

In un prossimo post inizierò ad esaminare le modifiche che il nuovo testo apporta al vecchio.

A presto

 

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