In questi giorni abbiamo assistito ad una svolta di pensiero molto rilevante. I novax si sono quasi estinti riciclandosi, come l’araba fenice, in “no-greenpass”. I motivi della drastica diminuzione del numero dei novax può essere spiegato con l’evidenza dei fatti. Siamo, in tutta Europa, in una fase di nuovo, repentino rialzo dei contagi, come ad ottobre dello scorso anno, ma con una sostanziale differenza: le terapie intensive e i ricoveri non sono in sofferenza, i contagi sono in massima parte fra i non vaccinati; solo il 4% dei vaccinati si infetta. I vaccinati, secondo le ultime evidenze, possono infettare, ma difficilmente si infettano e, se lo fanno, sono asintomatici o con sintomi molto lievi. Questi dati, sotto gli occhi di tutti, forse hanno convinto molti novax a rivedere le proprie idee, ma – per non perdere la loro identità di persone contro – si sono trasferiti subito fra le falangi pronte a contestare il Certificato verde COVID-19 o, più semplicemente, Greenpass. Evidentemente le loro convinzioni non erano poi così granitiche e avevano, alla base, qualcos’altro. L’evidenza della lotta al green pass non è la contestazione, nel merito, alla sua efficacia, bensì qualcosa di molto ideologico: la intromissione dello Stato nella libera determinazione del singolo. Chi contesta il green pass, in massima parte sponsorizzato dalla Lega, da Fratelli d’Italia, da CasaPound, da Forza Nuova, contesta lo “attentato” alla libertà personale, alla autodeterminazione del singolo. A parte il forte egoismo, questa tendenza è contraddittoria rispetto ad altre battaglie della Destra sulla “autodeterminazione”. La destra, infatti, è contro tante forme di autodeterminazione, come l’aborto, il divorzio, l’eutanasia, la contraccezione. Argomenti speciosi presi a prestito, quindi? Forse sì. È una opinione personale, lungi da presumere di essere nel giusto e nel vero, che i novax prima e i no-greenpass ora, soffrano di una patologia che li porta a presumere di appartenere ad una élite che sa e che conosce la verità, rispetto alla massa di pecoroni che segue “l’autorità”, forse per sfuggire ad una vita noiosa, grigia e grama. Se la vita che conduco non è all’altezza delle mie aspettative, il conoscere “LA VERITÀ”, nel caso dei novax, oppure ammantarmi della romantica figura del “rivoluzionario” che combatte le vessazioni dello Stato, nel caso dei no-greenpass, mi eleva al di sopra del grigiore e mi consente di essere orgoglioso di me stesso.
Insomma salgo di un gradino, nella mia particolarissima visione dello Stato-comunità, nella scala dei valori: mi si nota di più, divento famoso, affrancandomi dalla massa. È un fenomeno che io, comune cittadino non psicologo o psichiatria, riscontro anche in personaggi noti al grande pubblico. Prendiamo il caso di Sgarbi e di Cacciari. Sgarbi è un ottimo critico e conoscitore di arte, ma la nicchia gli va stretta, vuole la notorietà del politico, ma – a parer mio – non ne ha la stoffa e, allora, per farsi notare, per avere 30 secondi di TG, DEVE alzare sempre più i toni: parolacce, interventi verbalmente violenti, scenate in Parlamento dove è stato portato via a braccio. Purtroppo questa strategia non può durare all’infinito, a meno di uccidere qualcuno e, ormai, “a Sgarbi non se lo fila più nessuno”. La stessa strada è stata intrapresa da Massimo Cacciari. Ormai è anziano, il suo mondo del PCI non esiste più, la sua filosofia, già criptica anche per i suoi studenti, non tira più. Se non fosse per le sue comparsate dalla Gruber, chi se lo ricorderebbe più? Allora, anche lui, ha intrapreso la strada della “persona contro”. Il suo intervento, con Giorgio Agamben, contro il Green pass è emblematico del contestatore arrabbiato e senza grandi basi. Gramellini, Paolo Flores d’Arcais e il virologo Garattini non hanno faticato molto a smontare le sue tesi nelle quali si improvvisa virologo e giurista. Per la parte “giuridica” lascio a voi – le sue “domane” sono in fondo a questo post – i giudizio sul loro “peso”. Se questi sono i leader, insieme agli esponenti della Lega di basso peso, ma di forte esternazione, come Siri e Bagnai, povera gente comune, come deve sentirsi confusa! Mica tutti hanno la possibilità o la voglia di informarsi selezionando i milioni di input che li sommergono. Trovano più facile indottrinarsi all’università del dr. Google. Una cosa contesto al Governo Draghi, mancanza comune alle persone di spessore culturale: la carenza di comunicazione istituzionale. Il popolo ha bisogno di continue rassicurazioni, di qualcuno che risponda ai suoi dubbi. Una “contestazione istituzionale* alle fandonie dei novax e no-greenpass sarebbe più che opportuna.
“Domande ai giuristi” di Cacciari. Secondo me abbastanza ridicole:
Dal 6 agosto si comincia. Se vuoi andare a cinema, al ristorante (al chiuso), in piscina, nei musei, a fare visita ai tuoi cari in ospedale, devi mostrare la tua “certificazione verde COVID-19” o, terra terra, il tuo GreenPass. Poche volte un provvedimento fu più divisivo. Subito a Torino, ieri in tutta Italia, mercoledì in pompa magna a Roma, manifestazioni contro la dittatura sanitaria, contro Big Pharma, contro il governo, accusato di “nazismo”. Peccato, stiamo perdendo una occasione. Un argomento prettamente medico, tecnico, è stato preso a pretesto dalle fazioni politiche, di destra e di sinistra con argomenti, da ambo le parti, pretestuosi e svianti. Insomma la caccia al voto è aperta con buona pace di quello che dovrebbe essere la base della discussione, ossia la scienza. Visto che le evidenze sulla bontà e sull’efficacia del vaccino sono sotto gli occhi di tutti e sono incontestabili, il dibattito si è spostato non sul vaccino in sè, ma sulla libertà di vaccinarsi e sulle limitazioni a chi vaccinato non è, ossia sul Green Pass.
I miei quattro lettori (ah, scusa, Manzoni) sanno che io sono un provax, che mi sono convintamente vaccinato appena ho potuto, come barriera contro il virus. Eppure, stavolta, non posso concordare del tutto con l’azione del Governo e non sono del tutto d’accordo con le limitazioni associate al possesso o meno del Green Pass. Andiamo per ordine. Lo dico subito. Avrei preferito che il Governo, viste le evidenze scientifiche, le evidenze sul campo, gli effetti sui casi gravi e sui decessi in Gran Bretagna e in Israele, avesse deciso per un obbligo vaccinale. Non si scaldino gli scettici, i novax e i bohwax che si fermano sempre alla prima parte degli articoli della Costituzione. Sì, lo articolo 32 della Costituzione solennemente afferma che “nessuno può essere sottoposto a un determinato trattamento sanitario”, ma prosegue “se non per disposizione di legge” facendo il paio con un altro articolo sempre citato dai contestatori, l’articolo 16 che vieta di limitare la libertà di movimento, ma “salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza”. Abbiamo appurato che un obbligo vaccinale non è contrario alla Costituzione. Un obbligo vaccinale che già esiste, per esempio contro la pertosse e altre malattie dell’infanzia. Oppure un obbligo vaccinale temporaneo, come quello che fu istituito nel 1973 in alcune regioni (io c’ero) contro l’epidemia di colera. E ricordo che, anche allora ci furono manifestazioni, ma per avere subito il vaccino, non contro di esso. Un obbligo vaccinale sarebbe giustificato dalla esigenza di ridurre al massimo gli spazi di contagio, di ridurre il il pericolo di varianti, di proteggere chi per proprie patologie, non può vaccinarsi. Sono situazioni in cui l’interesse individuale cede di fronte all’interesse collettivo. Una decisione di obbligare tutta la popolazione a vaccinarsi sarebbe stata pesante in termini politici ma più semplice, schietta e trasparente di quella presa dal Governo, non solo italiano, ma di tutta Europa.
Spiego le motivazioni del mio dissenso. I governi europei lasciano intatta la libertà ai singoli cittadini di vaccinarsi o meno, ma limitano le loro facoltà di socializzazione in base al loro essere vaccinati o meno. Non è un gioco pulito. Vediamo nello specifico. Un non vaccinato non è un untore. Anzi se io vaccinato sono vicino ad un non vaccinato, chi è in una situazione più pericolosa è quest’ultimo. Lui non vaccinato ha poche possibilità di essere infetto asintomatico, se si becca il Sars-COV2 lo si vede e…povero lui! Il vaccinato, secondo le ultime stime, ha solo il 5% di beccarsi il virus e, nella metà dei casi, è asintomatico, potrebbe (poco) infettare chi gli sta vicino. Quindi chi rischia di brutto è il non vaccinato. Per cui, io vaccinato, devo aver poca paura di un close encouter con un non vaccinato. Questa storia del Greenpass rischia di creare solo problemi. Ai gestori, obbligati allo pseudo controllo con l’App “VerificaC19”. Dico pseudo controllo perché se ci vuole un attimo con quell’App a scansionare il QR code, chi ti dice che il QrCode scansionato sia veramente della persona che lo esibisce? Basta andare sui canali di Telegram per trovare annunci a iosa di vendita di QrCode “garantiti” a poco più di 100 euro.. Problemi per chi, lo stiamo vedendo in questi giorni, ha avuto l’infezione e, seguendo le prescrizioni del Ministero della Salute ha fatto solo una dose di vaccino e non riesce ad avere il Greenpass. Problemi per chi, specialmente i giovani, con tutta la buona volontà, non è riuscito ancora a vaccinarsi. Insomma, quest’obbligo di Green Pass mi sembra un po’ aggirare il problema. Non essere tacciato di “eccesso di potere” mantenendo la la libertà di vaccinarsi o meno e, nel contempo, limitare l’esercizio di tale libertà. Mi rendo conto che il problema non è di facile soluzione perché se obblighi a vaccinarsi, devi, nel contempo, assicurare a tutti – subito – la dose di vaccino per assolvere l’obbligo. D’altra parte, in Italia come in Francia, il solo annuncio delle limitazioni connesse al green pass, ha portato ad un positivo improvviso ed imponente aumento delle prenotazioni che dimostra, ad onta delle manifestazioni di piazza, che lo scetticismo verso la vaccinazione non è poi sorretto da incrollabili motivazioni ideologiche, forse più da pigrizia o attendismo. Anche il “permesso” di sedersi al ristorante con una sola dose di vaccino non è sorretto da alcuna evidenza scientifica, stante la ormai dominante “Variante delta” che riduce l’efficacia della prima dose al 30-40%. Questa facilitazione è prettamente politica volta ad incentivare l’approccio al vaccino (tanto se ti fai la prima dose, poi la seconda te la fai). Purtroppo così facendo, adottiamo proprio la condotta sconsigliata dalla scienza, ossia “inseguire” e non “precedere” il virus. Questa politica dei piccoli passi, oggi prescrivo come necessaria solo la prima dose, domani prescriverò anche la seconda; oggi obbligo solo per ristoranti o musei al chiuso, domani anche per quelli all’aperto, se da un lato ha il pregio di non irritare troppi gli scettici al vaccino, dall’altro ha il pericolosissimo difetto di dare al virus tutto il tempo di diffondersi, trovando ancora, per mesi, portoni aperti per replicarsi Chiudo con un pensiero ottimista. Dalla lettura dei giornali odierni e dall’ascolto dei notiziari, pare che nelle manifestazioni contro il Green Pass mancassero del tutto i giovani; e che il boom di prenotazioni post annuncio di Green pass sia trainato dai giovanissimi (15-18enni). Ascoltati, questi giovani, senza ideologia, alternativi alle masse ululanti della movida, vanno sul pratico: il vaccino mi garantisce libertà, quindi mi vaccino il prima possibile. Forse non è persa l’ultima speranza.
Il giornalista, partendo proprio dalla vittoria ai campionati europei, sostiene che il calcio è stata proprio la ciliegina sulla torta della rinascita italiana dopo il Covid.
Tutto ciò in una cornice di rilancio economico (le previsioni di crescita sono le più alte dell’Eurozona) e di simpatia de partner europei e delle istituzioni comunitarie che, tutti – compresi gli scozzesi e i gallesi – hanno tifato Italia alla finale di Wembley.
Siamo, insomma, circondati da una vasta atmosfera di viva simpatia e curiosità (gli articoli che parlano dell’Italia sulla stampa estera sono aumentati di molto e, nella maggior parte sono positivi) dovuti – forse – al cambio di passo che ha segnato la fine della lunga agonia del Governo Conte II e l’inizio sprint dell’attuale Governo guidato Mario Draghi, la figura italiana più apprezzata nei palazzi europei e mondiali che contano. Pochi si aspettavano gli ultimi dati positivi dell’economia e l’ottimo andamento della campagna vaccinale, a dispetto della continua carenza di dosi di vaccino e i salti acrobatici della comunicazione sul vaccino di Astra Zeneca.
Non sempre i giornalisti sono così teneri con una Nazione. Per esempio, Barney Ronay, sull’inglese Guardian stigmatizza la pessima reazione inglese alla sconfitta. «L’Inghilterra come nazione, non come squadra, deve guardarsi dentro». Perché, scrive Ronay, è successo di nuovo: «I cancelli di Wembley sono stati sfondati, gli inni fischiati, gli steward spintonati, i murales sfigurati (quello di Manchester dedicato a Marcus Rashford, uno dei tre ad aver sbagliato il rigore, ndr), il razzismo messo in mostra sui social media». Più un vario contorno di vandalismi e violenza contro chi o cosa sapeva d’Italia.
Non sarà stata una bella scena nemmeno quella dei calciatori inglesi che si sfilavano la medaglia dal collo come se scottasse più della sconfitta, ma una parte dei loro tifosi ha fatto decisamente di peggio. «C’è un’ovvia conclusione da trarre — scrive Ronay — dai meschini insulti verso i giocatori inglesi di colore. Chiaramente c’è un gruppo di persone, in questo paese, che deve essere identificato, censurato e costretto, a meno di qualche illuminazione divina, a tacere». Ronay è convinto che i signori delle piattaforme social potrebbero farlo senza troppa fatica, se soltanto volessero. Ma questo è soltanto un lato del problema. L’altro è la necessità di «fare un inventario onesto e completo di un Paese in cui il razzismo e il teppismo sono ormai normalizzati per tanta gente».
Certo, Ronay ammette che «è sempre stata un’idea sbagliata che la giovane e bella squadra di Southgate potesse in qualche modo “unire” una nazione che ha profonde divisioni strutturali e sociali. Il calcio è soltanto calcio. Vincere delle partite non è una scorciatoia per l’educazione, la decenza e una leadership adeguata altrove». Ma il mondo del calcio, a suo avviso, sta facendo troppo poco e la politica sa facendo troppo, ma in male. È quasi impossibile trovare un giornalista del Guardian che non detesti Boris Johnson e Ronay non fa eccezione: «Un primo ministro che ha fatto più di ogni altra persona in Gran Bretagna per generare divisione e stupidità, ha spedito un messaggio per condannare la divisione e la stupidità. Una ministra dell’Interno (Priti Patel, ndr) che usa una retorica cinica e divisiva si dice “disgustata” che qualcuno l’abbia presa sul serio».
Insomma, come Italia, stiamo vivendo un periodo “up”, vediamo di non sprecarlo. Siamo attesi a sfide molto difficili: la spendita dei soldi del Recovery Fund, la lotta alla Pandemia del Coronavirus, la ripresa dell’economia e quella dei licenziamenti via Email.
Invece la politica si dilunga in sterili polemiche sull’agonia di una partito che, pure, fu maggioritario nel 2018 oppure su argomenti-bandiera, di elevatissimo valore ideale, ma di scarso appeal sulla gran parte della popolazione.
E’ di oggi l’ultima polemica sul Green Pass dopo la presa di posizione del Presidente francese Macron. Sinistra e Forza Italia si dicono favorevoli a limitare l’accesso ai servizi (treni, ristoranti, cinema) ai soli titolari di un documento che attesti la loro vaccinazione o, comunque, la loro negatività al virus. La destra sovranista e novax, ovviamente è contraria: per loro deve essere tutto aperto e non si può andare contro gli interessi degli esercenti e ristoratori; non si rendono conto che – passata la sbornia della riapertura – prevarrà, nei clienti, la paura di trovarsi accanto un positivo asintomatico con conseguente calo delle presenza e degli incassi.
Abbiamo già passato, esattamente un anno fa questo periodo; potevamo farne tesoro, invece l’abbiamo sprecato al grido di “NON CE N’E’ COVIDDI!!” e ci siamo ritrovati tutti più chiusi e più poveri.
Ma cosa c’è nel cd. DDL ZAN che turba tanto i sogni della destra? Tante cose sono state dette: che è una legge liberticida, che non permetterà più di esprimere le proprie idee contrarie all’omosessualità, alla famiglia composta da due mamme o due papà, che inculcherà, fin dalla prima infanzia, in tutti i bambini la promiscuità di genere, di essere una legge contro la libertà di pensiero.
Ma voi l’avete letta? Sapete cosa c’è scritto? NULLA di tutto questo. Le critiche della destra sono solo propaganda e se mi seguite vi dimostrerò perché.
Certo il Disegno di legge che si trova al Senato con il numero 2005, già approvato dalla Camera e che prende il nome da deputato PD Alessandro ZAN del PD non è di facilissima lettura perché è un Disegno di legge che, in molti casi, si rapporta, con richiami di altre disposizioni di legge. Purtroppo la tecnica legislativa è questa: se vuoi rendere certi comportamenti punibili come altri descritti in altra legge non li puoi descrivere autonomamente, ma li devi rapportare a quelli ai quali vuoi assimilarli, in modo da evitare che, se si modificano gli uni, rimangono fermi gli altri.
In buona sostanza la massima parte degli articoli del Disegno di legge non sono altro che una estensione della legge Mancino ai reati dettati da omotransfobia e simili. In pratica un aumento delle pene per reati già coperti dall’aumento di pena per reati di violenza dettati da motivi abietti. Su tali aumenti di pena anche la destra si dice d’accordo anche se gli aumenti di pena mai hanno scoraggiato il commettere reati.
Vi va di perdere un po’ di tempo per esaminare gli articoli?
Articolo 1:
(Definizioni) 1. Ai fini della presente legge: a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico; b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso; c) per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi; d) per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione.
Mi sembra abbastanza chiaro: ai soli fini di questo Disegno di Legge l’orientamento sessuale (attrattiva verso lo stesso o altro sesso) e l’identità di genere (ossia il sesso in cui l’individuo si percepisce) sono indipendenti dal sesso indicato dall’anagrafe anche se l’individuo stesso non ha intrapreso o concluso un percorso (psicologico, farmacologico, chirurgico di passaggio). In parole molto povere, una persona registrata all’anagrafe come maschio può definirsi femmina anche se non ha subito interventi chirurgici di cambio di sesso; ma questa sua dichiarazione non influisce sul sesso registrato all’anagrafe
Ovviamente questo NON significa che il sesso descritto all’anagrafe cambi solamente con questo “sentirsi diverso da quanto scritto all’anagrafe”. Ci vuole ben altro per il cambio anagrafico.
Articolo 2
(Modifiche all’articolo 604-bis del codice penale) 1. All’articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità »; b) al primo comma, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità »; c) al secondo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità »; d) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità »
Questo articolo ha il solo scopo di estendere ai delitti previsti dall’articolo 604-bis del Codice penale “propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione etnica, razziale e religiosa”, la propaganda e l’istigazione a delinquere per motivi fondati sull’identità sessuale, sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sulla disabilità. Quindi non si parla assolutamente di reprimere le idee ma solo “la propaganda e l’istigazione a delinquere”, cosa ben diversa. Quindi posso – se lo voglio – esprimere il mio orientamento contrario ai transgender o agli omosessuali, ma non posso – pena l’incriminazione – istigare alla violenza contro i transgender o gli omosessuali. Mi par cosa ben differente.
Articolo 3
(Modifica all’articolo 604-ter del codice penale) 1. All’articolo 604-ter, primo comma, del codice penale, dopo le parole: « o religioso, » sono inserite le seguenti: « oppure per motivi fondati sul sesso, sul genere, sul l’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità, ».
Identico scopo dell’articolo precedente: estendere le incriminazioni previste dall’art.606-ter del codice penale, che punisce con l’aggravamento di un terzo della pena i delitti commessi “per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità” ai delitti commessi con finalità di discriminazione sessuale, discriminazione di genere, di orientamento sessuale etc. Quindi una aggravante per delitti commessi con finalità di discriminazione e, non, per idee ad esse contrarie.
Articolo 4
(Pluralismo delle idee e libertà delle scelte) 1. Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a de terminare il concreto pericolo del compi mento di atti discriminatori o violenti.
Proprio per evitare qualsiasi equivoco fra delitti commessi e l’incitamento a commetterli e la libertà di pensiero, il legislatore ha inserito questo articolo che fa piazza pulita dei timori di nono poter più esprimere le proprie idee contrarie alla libertà di genere. Forse forse qui l’inciso “Ai fini della presente legge” potrebbe esser eliminato, in quanto la libertà di opinione ed espressione è già tutelato dalla Costituzione.
Articolo 5
(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122) 1. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1: 1) al comma 1-bis, alinea, le parole: « reati previsti dall’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 » sono sostituite dalle seguenti: « delitti di cui all’articolo 604-bis del codice penale ovvero per un delitto aggravato dalla circostanza di cui all’articolo 604-ter del medesimo codice »; 2) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: « 1-ter. Nel caso di condanna per uno dei delitti indicati al comma 1-bis, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività secondo quanto previsto dai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies. Per i medesimi delitti, nei casi di richiesta dell’imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, per lavoro di pubblica utilità si intende quanto previsto dai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies »; 3) al comma 1-quater: 3.1) le parole: « , da svolgersi al termine dell’espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere » sono sostituite dalla seguente: « è »; 3.2) dopo la parola: « giudice » sono inserite le seguenti: « , tenuto conto delle ragioni che hanno determinato la condotta, »; 4) al comma 1-quinquies, le parole: « o degli extracomunitari » sono sostituite dalle seguenti: « , degli stranieri o a favore delle associazioni di tutela delle vittime dei reati di cui all’articolo 604-bis del codice penale »; 5) alla rubrica, dopo la parola: « religiosi » sono inserite le seguenti: « o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità »; b) al titolo, le parole: « e religiosa » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosa o fondata sul sesso, sul genere, sull’orienta mento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità ». 2. Dall’attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, le modalità di svolgimento dell’attività non retribuita a favore della collettività, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, come modificato dal comma 1 del presente articolo.
Questo è un articolo apparentemente complesso, ma in realtà volto solo a dare una sistematicità alla legge.
Innanzitutto cosa è il Decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 convertito dalla legge 25 giugno 1993, n.205? Cosa è questa legge che si vuol modificare?
Essa è oggi il principale strumento legislativo che l’ordinamento italiano offre per la repressione dei crimini d’odio e dell’incitamento all’odio.
Questo articolo, oltre a dare, come si è detto, sistematicità alla legge, inserisce – per i condannati – una possibilità di “redenzione” partecipando a programmi di pubblica utilità a favore delle associazioni di tutela delle vittime dei reati di cui all’articolo 604-bis del codice penale. Insomma una sostituzione di pena volta a far conoscere a chi si è macchiato del delitto di incitazione all’odio verso queste categorie le categorie stesse e quanto poco ci sia da odiarle.
Articolo 6
(Modifica all’articolo 90-quater del codice di procedura penale) 1. All’articolo 90-quater, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: « odio razziale » sono inserite le seguenti: « o fondato sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sul l’identità di genere
Altro articolo inteso a dare sistematicità alla legge e a comprendere i delitti di incitamento all’odio contro l’orientamento sessuale in quelli contro l’odio razziale nel codice di procedura penale.
Articolo 7
(Istituzione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia) 1. La Repubblica riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità sociale sanciti dalla Costituzione. 2. La Giornata di cui al comma 1 non determina riduzioni dell’orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in un giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54. 3. In occasione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia sono organizzate cerimonie, in contri e ogni altra iniziativa utile per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1. Le scuole, nel rispetto del piano triennale dell’offerta formativa di cui al comma 16 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del patto educativo di corresponsabilità, nonché le altre amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al precedente periodo compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In un sistema giuridico moderno, non esistono solo le sanzioni: Esiste anche l’educazione dei cittadini a non commettere crimini verso stati, comportamenti, essenze, tutelati dall’ordinamento. Quindi, come esistono giornate che ricordano i crimini delle foibe, verrà istituita una giornata che ricorda i crimini contro l’orientamento sessuale. Non dimentichiamoci che durante il nazismo gli omosessuali furono perseguitati al pari degli ebrei e degli zingari.
Qui si appuntano molte critiche provenienti anche dal Vaticano che sostiene che nelle scuole paritarie gestite dai religiosi non ci potrà mai essere un sostegno alla libertà di genere e al cambio di sesso. Questa mi sembra una pretesa eccessiva: se vogliono la parificazione (ossia l’uguaglianza di risultati) le scuole cattoliche devono conformarsi alle leggi dello Stato. Altrimenti non siano paritarie e gli studenti provenienti da tali scuole dovranno sostenere un esame per esser “promossi” anche davanti allo Stato.
Articolo 8
(Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere) 1. All’articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: « 2-bis. Nell’ambito delle competenze di cui al comma 2, l’ufficio elabora con cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere. La strategia reca la definizione degli obiettivi e l’individuazione di misure relative all’educazione e all’istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media. La strategia è elaborata nel quadro di una consultazione permanente delle amministrazioni locali, delle organizzazioni di categoria e delle associazioni impegnate nel contrasto delle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere e individua specifici interventi volti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere. 2-ter. All’attuazione delle misure e degli specifici interventi di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo del comma 2-bis, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».
L’articolo è chiaro: prevede una azione amministrativa per la prevenzione dei crimini contro l’orientamento sessuale
Articolo 9
(Modifica all’articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di centri contro le discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere) 1. All’articolo 105-quater, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « di discriminazione o violenza fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere » sono sostituite dalle seguenti: « dei reati previsti dall’articolo 604-bis del codice penale, commessi per motivi fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere della vittima, ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all’articolo 604-ter del codice penale ».
Anche questa è una modifica intesa a dare sistematicità al sistema, raggruppando gli articoli che incriminano i delitti conto l’orientamento sessuale nella dizione omnicomprensiva “dei delitti previsti dagli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale”.
Articolo 10
(Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza) 1. Ai fini della verifica dell’applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche per il contra sto della discriminazione e della violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere e del monito raggio delle politiche di prevenzione, l’Isti tuto nazionale di statistica, nell’ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, sentito l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica con cadenza almeno triennale. La rilevazione deve misurare anche le opinioni, le discriminazioni e la violenza subite e le caratteristi che dei soggetti più esposti al rischio, secondo i quesiti contenuti nell’Indagine sulle discriminazioni condotta dall’Istituto nazionale di statistica a partire dal 2011.
L’ultimo articolo è volto a monitorare – tramite l’ISTAT – l’evolversi del fenomeno dei reati contro l’orientamento sessuale.
Finita la disamina degli articoli del DDL ZAN per sanzionare gli atti violenti di odio contro l’orientamento sessuale vi chiedo se in esso sono contenute tutte le perplessità e le contrarietà sollevate dalla destra contro questo disegno di legge. Non c sono divieti di esprimere le proprie idee contrarie. Non c’è la cosiddetta teoria gender (ma chissà cosa mai sarà?). Non ci sono sanzioni per chi non approva, come non ci sono nel nostro ordinamento sanzioni per chi esprime il proprio dissenso verso il divorzio o l’aborto. Ci sono, sì, ci sono sanzioni, per chi promuove l’odio o azioni violente contro chi esprime una identità di genere diversa da quella scritta sul vecchio foglio dell’anagrafe, ma non si vede perché chi, liberamente, continua a credere che la sola vera famiglia debba essere fondata su un papà maschio e una mamma femmina debba, per questo subire sanzioni. Le subirà solo se queste sue condizioni sfoceranno nell’istigazione all’odio o alla commissione di delitti.
Come avete visto nel DDL Zan non ci sono le panzane propalate dalla destra come lo scambio di vestiti fra maschietti e femminucce a scuola per l’identità di genere, non ci sono limitazioni alla libertà di pensiero. L’unico vero scopo della legge è evitare le manifestastazioni di odio e di violenza nei confronti di chi non si riconosce nel sesso scritto, magari venti anni prima, nel registro anagrafico.
Mi rendo conto che la mia esposizione potrebbe sembrare troppo tecnica per le persone non aduse al linguaggio giuridico.
E’ una grave mancanza, ma se si parla di una legge, è necessario usare un linguaggio tecnico.
Per chi volesse conoscere di più questo disegno di legge attraverso un linguaggio meno formale, posso segnalare l’ottimo articolo de “il Post” che riassume la vicenda https://www.ilpost.it/2021/05/06/ddl-zan-guida-critiche/. Qui, con linguaggio più semplice, potete trovare le medesime argomentazioni.