Archivi per il mese di: Maggio, 2021

Il segretario del PD, Enrico Letta, dopo il voto ai sedicenni ha lanciato un’altra proposta in favore dei giovani.

Aumentiamo di un punto percentuale l’aliquota della tassa di successione per assi ereditari superiori ai 5 milioni di euro. Col ricavato (che in questo caso non andrà a debito dello Stato) si costituirà una dote di 10.000 euro a favore di ciascun diciottenne in modo da favorirne l’ingresso nel mondo del lavoro oppure per completare studi superiori molto costosi.

Non entro nel merito della proposta anche se ritengo che i giovani, oggi, più che soldi abbiano bisogno di opportunità.

Ma, caro Letta, lei sa benissimo che viviamo in un Paese in cui solo 2 persone su mille denunciano un reddito lordo superiore a 200.000 euro annui.

Secondo lei quanti “de cuius” avremo ogni anno che lasceranno questo mondo beneficando gli eredi di un patrimonio ereditario superiore ai 5 milioni di euro?

O il “de cuius” lascerà solo società, magari off shore o finanziarie anonime di cui doci occulti o palesi sono già gli eredi.

Mi sa che sia una proposta generosa, ma irrealizzabile.

L’altro giorno leggevo un articolo dell’opinionista CHARLES M. BLOW, pubblicato sul New York Times del 19 maggio scorso, dal titolo “esplosivo” “History Can Be Erased. It Often Has Been” e che potete trovare qui: https://www.nytimes.com/2021/05/19/opinion/capitol-riot-tulsa-massacre.html?action=click&module=Opinion&pgtype=Homepage

Una “traduzione grezza” in italiano è in fondo a questo post

Il tema mi ha sempre appassionato: la STORIA. La Storia è una sola o sono tante quante sono le persone che la raccontano? La Storia è unica o può essere manipolata o, addirittura, cancellata?

Mr. Blow prende lo spunto dalla recente Commissione, costituita al Congresso, per indagare sulle cause e sui fatti dell’assalto del 6 gennaio 2021 al Campidoglio. (Qui in inglese dove si dice che la “discussione non è ancora conclusa”).

Orbene, Mr. Blow teme che i tentativi del Partito Repubblicano di dilazionare i tempi sia voluto per confondere i ricordi, accumunare le violenze del 6 gennaio a quelle accadute durante le manifestazioni per “Black Live Matter”, per appiattire tutto nelle nebbie del tempo, poter manipolare i fatti accaduti e, in sostanza, cancellare la Storia.

Senza dubbio ciò è avvenuto molte volte. Non a caso esiste il proverbio “La Storia viene scritta dai vincitori”. Solo dopo molto tempo si scoprirà che quella storia, scritta dai vincitori, potrebbe essere manipolata o, addirittura, inventata.

Mr. Blow racconta che mancano poche settimane al centesimo anniversario del massacro di Tulsa, quando nel 1921, i cittadini bianchi di quella città – aiutati dalla Guardia Nazionale – distrussero la sezione di Greenwood di quella città, una comunità nera prospera e autosufficiente nota come Black Wall Street, uccidendo fino a 300 persone e lasciando 8.000 senzatetto.

Le autorità fecero di tutto per nascondere e far dimenticare quel massacro, per cancellarlo dalla Storia, per cancellarlo dai documenti pubblici della Città, facendo scomparire i registri della Polizia, seppellendo le vittime in tombe anonime. Il tentativo di modificare la Storia riuscì fino a che Scott Elsworth ne scrisse la storia nel 1982, costringendo i Governanti ad una Commissione di inchiesta che, nel 1992, ristabilì la verità storica.

Fino a questo punto, l’articolo di Charles M.Blow mi trova pienamente d’accordo: Non bisogna cancellare i crimini, non solo per evitare di punire i colpevoli, ma soprattutto per insegnare ai giovani quello che di brutto è successo nel passato e che bisogna assolutamente evitare di ripetere.

Se si cancellassero le tracce dell’Olocausto, o del Nazismo, o del Fascismo, questi orrendi crimini – dimenticati dopo 100 anni dalla gente e senza più testimoni in vita – potrebbero ripetersi. Se si mantiene viva la memoria di questi crimini, l’orrore che hanno provocato impedirà che si ripetano.

Poi, nel prosieguo dell’articolo, Mr. Blow comincia a parlare dei simboli e qui – forse per la mia scarsa conoscenza della lingua inglese – non riesco più a capire il senso di quello che intende sostenere.

Afferma, giustamente, che le statue sono simboli, erette per ricordare grandi uomini o grandi accadimenti. Ma afferma anche che una statua di una persona che ha commesso crimini può fuorviare la memoria; Anche per questo i monumenti sono spesso usati come strumenti di propaganda, perché hanno contribuito a creare false narrazioni che alterano la memoria collettiva e che molti monumenti dai confederati furono eretti proprio a tale scopo.

Riprende, poi, il discorso dell’abbattimento delle Statue (ne ho già parlato qui: https://sergioferraiolo.com/2020/06/10/non-guardiamo-ieri-con-gli-occhi-di-oggi/), della falsa fama data a Cristoforo Colombo che, in realtà era uno schiavista, dei falsi trattati stipulati con i nativi. Afferma, infine, che, anche quando registriamo le cose, per iscritto, o con la fotografia o anche con il video, qualcosa si perde nel trasferimento: il rigore, la solennità, l’impatto.

Qui – se la mia scarsa capacità di comprendere la lingua inglese -non mi tirato un brutto scherzo, comincio a non esser più totalmente d’accordo come prima perché – se non ho sbagliato a capire – Mr. Blow non fa nessuna distinzione: i simboli sono buoni o cattivi, senza via di mezzo. Se una persona ha avuto grandi meriti come navigatore o come politico, ma ha avuto schiavi, deve essere cancellata, cancellando anche i suoi meriti

Bisogna distinguere. La percezione dei fatti varia con il tempo e ogni fatto accaduto va contestualizzato nell’tempo in cui esso è avvenuto.

E’ ovvio che se una statua è stata eretta al solo scopo di esaltare le gesta criminali di un anonimo assassino, essa può essere distrutta senza grande danno per la memoria collettiva e per quella di nasce molti anni dopo.

Il discorso si fa molto più complicato per statue di persone che hanno grandi meriti ed anche demeriti.

Prendiamo proprio l’esempio di Cristoforo Colombo citato da Mr. Blow. Se si pensa a Cristoforo Colombo, si pensa allo scopritore dell’America e non certo al fatto che fosse uno schiavista. Anche perché lo schiavismo, nel 1492, era ampiamente permesso e legale. Chi commerciava in schiavi, dal tempo degli antichi egizi, fino a 250 anni fa non commetteva crimini.

Del resto anche George Washington e Thomas Jefferson avevano schiavi, ma nessuno pensa a togliere la loro effige dalle banconote da 1 e 2 dollari.

Vogliamo abbattere il Colosseo e le piramidi egiziane perché furono costruite da schiavi?

Ma mi spingerò anche oltre. Io non abbatterei una statua di Hitler: io metterei sotto di essa una targa che ricordi ai posteri i crimini commessi da quell’uomo.

A Roma, in Italia, dove la ricostituzione e l’inneggiamento al fascismo sono crimini puniti dalla legge, in una piazza, vicino al Centro sportivo Nazionale, frequentato dai giovani, esiste ancora un obelisco con la scritta “Mussolini DUX”. È rimasto lì a perenne memoria dei crimini di quell’uomo, a perenne monito per i giovani di oggi a non imitarlo, per ricordare le tragedie che il Fascismo ha portato all’Italia.

I simboli sono simboli. Ci sono simboli positivi e simboli negativi. Spesso il simbolo positivo di oggi potrebbe diventare un simbolo negativo domani. La Storia, come dice giustamente Mr. Blow, non si cancella,  ma si racconta e si spiega, soprattutto ai giovani.

Vedi, quella statua fu eretta per confondere la memoria, celebrando una persona che, nella sua vita, non ha fatto altro che uccidere gente di colore e noi, oggi siamo orgogliosi di aver compreso che il razzismo è un crimine, e quella statua sta lì a ricordacelo” – “Vedi, quella è la statua di un grande navigatore che, contro le convinzioni dell’epoca, tracciò una nuova rotta e congiunse l’America all’Europa. Ma questo grande navigatore era anche uno schiavista perché, a quel tempo, lo schiavismo era permesso e noi, oggi, siamo orgogliosi di aver compreso che lo schiavismo è un crimine

La Storia si evolve, cambiano i sentimenti, cambiano gli ideali e cambiano i giudizi sui fatti del passato. Ma quei fatti rimangono intatti, non si possono e non si devono cancellare perché la Storia non è solo il presente o il futuro; la Storia è anche – e soprattutto – il passato. Il passato dal quale dobbiamo trarre gli insegnamenti, evitando di ripeterne gli errori e cercando di emulare chi, nel passato, ci ha dato grandi prove. Dobbiamo, forse, cancellare Socrate o Alessandro Magno perché nell’antica Grecia era consuetudine avere approcci sessuali con bambini? Condanniamo, certo, gli atteggiamenti che, oggi, riteniamo negativi, ma salviamo e celebriamo la sapienza del filosofo o il coraggio di un condottiero che ha aperto la via dell’Oriente al mondo antico.

Togliere i simboli della Storia, positivi o negativi, significa riempire il cervello con la nebbia dell’ignoranza

At a Tulsa, Okla., Red Cross hospital in 1921, survivors of the Tulsa Massacre recovered from their wounds.

Traduzione (bozza) dell’articolo di Charles M.Blow

Mercoledì, la Camera ha votato per creare una Commissione per esaminare l’insurrezione del 6 gennaio.

Trentacinque repubblicani si sono uniti ai Democratici per approvarlo, ma lo hanno fatto nonostante le obiezioni del leader della minoranza alla Camera, Kevin McCarthy, che si è opposto al disegno di legge. Il leader della minoranza al Senato, Mitch McConnell, si è unito a lui all’opposizione.

La leadership repubblicana al Congresso sembra essere impegnata in uno sforzo coordinato per ridurre e minimizzare l’attacco al Campidoglio degli Stati Uniti, o addirittura cancellarlo tutto insieme.

Una delle ragioni per opporsi alla Commissione è che sarebbe ridondante del lavoro già svolto dal Dipartimento di Giustizia e dallo stesso Congresso.

Ma un altro, usato da McCarthy, era specificamente per confondere l’acqua ampliando l’inchiesta per includere indagini su antifascisti e Black Lives Matter. Era un chiaro tentativo di stabilire un’equivalenza, per ridurre la natura storica dell’insurrezione sollevando contemporaneamente i problemi con altri gruppi.

Vogliono appiattire tutto questo in un’unica massa di cose accadute durante la pandemia, nessuna migliore o peggiore dell’altra, cose che accadono sia a destra che a sinistra ideologica.

Ma queste cose non sono uguali … affatto. Lo sanno. Ma è così che nasce la propaganda e la storia è sepolta. È incredibilmente facile da fare ed è stato fatto spesso.

Mancano poche settimane al 100 ° anniversario del massacro di Tulsa, quando nel 1921, i cittadini bianchi di quella città – aiutati dalla Guardia Nazionale, va notato – distrussero la sezione di Greenwood di quella città, una comunità prospera e autosufficiente noto come Black Wall Street, uccidendo fino a 300 persone e lasciando 8.000 senzatetto.

Una delle cose più notevoli di quel massacro fu lo sforzo concertato della città per cancellarlo dalla storia e quanto fosse efficace quella campagna.

Ora, per essere sicuri, quel massacro è avvenuto prima dei tempi della televisione, di Internet, dei social media e dei cellulari. Ma c’erano immagini, per non parlare delle decine di famiglie che hanno perso i propri cari. C’erano delle tombe.

Come ha riportato il New York Times:

“Dopo il massacro, i funzionari hanno deciso di cancellarlo dai documenti storici della città. Le vittime sono state sepolte in tombe anonime. I registri della polizia sono scomparsi. Gli articoli provocatori del Tulsa Tribune sono stati tagliati prima che i giornali fossero trasferiti su microfilm “.

Il Times continuò: “I funzionari della città ripulirono i libri di storia così a fondo che quando Nancy Feldman, un avvocato dell’Illinois, iniziò a insegnare ai suoi studenti dell’Università di Tulsa sul massacro alla fine degli anni Quaranta, non le credettero”.

A volte sottovalutiamo gli impulsi umani e la natura umana quando presumiamo semplicemente che il ricordo di una cosa, una cosa orribile, durerà per sempre.

Spesso gli autori del reato vogliono disperatamente lasciare che lo stigma svanisca e la vittima esita a trasmettere il dolore ai bambini e alla famiglia. Tutti aspettano il potere curativo del tempo, come la roccia frastagliata lanciata nel fiume che alla fine diventa pietra liscia.

È successo a Tulsa. La prima storia completa del massacro non fu scritta fino al 1982, quando Scott Ellsworth scrisse “Morte in una terra promessa”, e una commissione per studiare a fondo cosa accadde a Tulsa non fu istituita fino al 1997. Il suo rapporto fu pubblicato nel 2001.

Abbiamo la tendenza ad allontanarci dalla pienezza della storia anche quando la verità non è attivamente soppressa. Pensa a cose come quanto fosse orribile Cristoforo Colombo in realtà, o ai massacri dei nativi e a tutti i trattati infranti che hanno contribuito a far crescere la geografia di questo paese, o quanti dei pionieri dei diritti dei gay erano persone trans e drag queen.

Siamo orribili trasmettitori della verità. Siamo anche orribili recettori. È come il gioco che facevi da bambino quando qualcosa veniva sussurrato di bambino in bambino, e ciò che l’ultimo bambino sente non ha alcuna somiglianza con ciò che ha detto il primo bambino.

Anche quando registriamo le cose, per iscritto, o con la fotografia o anche con il video, qualcosa si perde nel trasferimento: il rigore, la solennità, l’impatto.

Questo è il motivo per cui memoriali e monumenti sono importanti nella società, per aiutare la memoria e la riflessione collettiva. Anche per questo i monumenti sono spesso usati come strumenti di propaganda, perché hanno contribuito a creare false narrazioni che alterano la memoria collettiva. Molti monumenti confederati furono eretti proprio a questo scopo.

Quindi, quando vedo i repubblicani che cercano di alterare la nostra percezione dell’insurrezione, non lo prendo alla leggera. Non c’è niente di sciocco o banale al riguardo. La memoria è malleabile. Questa tattica potrebbe ora fallire su 50 e funzionare su cinque, ma tra anni potrebbe essere il rapporto inverso.

Assorbiamo le storie che ci vengono raccontate, troppo spesso senza circospezione, impregnandole dell’autorità del racconto. Quindi, quando le autorità dicono una bugia o sminuiscono qualcosa, molte persone lo accetteranno come detto.

Ma cosa c’è nel cd. DDL ZAN che turba tanto i sogni della destra? Tante cose sono state dette: che è una legge liberticida, che non permetterà più di esprimere le proprie idee contrarie all’omosessualità, alla famiglia composta da due mamme o due papà, che inculcherà, fin dalla prima infanzia, in tutti i bambini la promiscuità di genere, di essere una legge contro la libertà di pensiero.

Ma voi l’avete letta? Sapete cosa c’è scritto? NULLA di tutto questo. Le critiche della destra sono solo propaganda e se mi seguite vi dimostrerò perché.

Certo il Disegno di legge che si trova al Senato con il numero 2005, già approvato dalla Camera e che prende il nome da deputato PD Alessandro ZAN del PD non è di facilissima lettura perché è un Disegno di legge che, in molti casi, si rapporta, con richiami di altre disposizioni di legge. Purtroppo la tecnica legislativa è questa: se vuoi rendere certi comportamenti punibili come altri descritti in altra legge non li puoi descrivere autonomamente, ma li devi rapportare a quelli ai quali vuoi assimilarli, in modo da evitare che, se si modificano gli uni, rimangono fermi gli altri.

In buona sostanza la massima parte degli articoli del Disegno di legge non sono altro che una estensione della legge Mancino ai reati dettati da omotransfobia e simili. In pratica un aumento delle pene per reati già coperti dall’aumento di pena per reati di violenza dettati da motivi abietti. Su tali aumenti di pena anche la destra si dice daccordo anche se gli aumenti di pena mai hanno scoraggiato il commettere reati.

Ma proseguiamo con ordine. Abbiamo detto che il DDL ZAN giace in Commissione al Senato con il numero 2005 e il testo potete trovarlo cliccando qui.

Le leggi antidiscriminazione sono presenti in tutto il mondo. Per una panoramica potete cliccare qui.

Vi va di perdere un po’ di tempo per esaminare gli articoli?

Articolo 1:

(Definizioni) 1. Ai fini della presente legge: a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico; b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso; c) per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi; d) per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione.

Mi sembra abbastanza chiaro: ai soli fini di questo Disegno di Legge l’orientamento sessuale (attrattiva verso lo stesso o altro sesso) e l’identità di genere (ossia il sesso in cui l’individuo si percepisce) sono indipendenti dal sesso indicato dall’anagrafe anche se l’individuo stesso non ha intrapreso o concluso un percorso (psicologico, farmacologico, chirurgico di passaggio). In parole molto povere, una persona registrata all’anagrafe come maschio può definirsi femmina anche se non ha subito interventi chirurgici di cambio di sesso; ma questa sua dichiarazione non influisce sul sesso registrato all’anagrafe

Ovviamente questo NON significa che il sesso descritto all’anagrafe cambi solamente con questo “sentirsi diverso da quanto scritto all’anagrafe”. Ci vuole ben altro per il cambio anagrafico.

Articolo 2

(Modifiche all’articolo 604-bis del codice penale) 1. All’articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità »; b) al primo comma, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità »; c) al secondo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità »; d) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità »

Questo articolo ha il solo scopo di estendere ai delitti previsti dall’articolo 604-bis del Codice penale “propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione etnica, razziale e religiosa”, la propaganda e l’istigazione a delinquere per motivi fondati sull’identità sessuale, sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sulla disabilità. Quindi non si parla assolutamente di reprimere le idee ma solo “la propaganda e l’istigazione a delinquere”, cosa ben diversa. Quindi posso – se lo voglio – esprimere il mio orientamento contrario ai transgender o agli omosessuali, ma non posso – pena l’incriminazione – istigare alla violenza contro i transgender o gli omosessuali. Mi par cosa ben differente.

Articolo 3

(Modifica all’articolo 604-ter del codice penale) 1. All’articolo 604-ter, primo comma, del codice penale, dopo le parole: « o religioso, » sono inserite le seguenti: « oppure per motivi fondati sul sesso, sul genere, sul­ l’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità, ».

Identico scopo dell’articolo precedente: estendere le incriminazioni previste dall’art.606-ter del codice penale, che punisce con l’aggravamento di un terzo della pena i delitti commessi “per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità” ai delitti commessi con finalità di discriminazione sessuale, discriminazione di genere, di orientamento sessuale etc. Quindi una aggravante per delitti commessi con finalità di discriminazione e, non, per idee ad esse contrarie.

Articolo 4

(Pluralismo delle idee e libertà delle scelte) 1. Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a de­ terminare il concreto pericolo del compi­ mento di atti discriminatori o violenti.

Proprio per evitare qualsiasi equivoco fra delitti commessi  e l’incitamento a commetterli e la libertà di pensiero, il legislatore ha inserito questo articolo che fa piazza pulita dei timori di nono poter più esprimere le proprie idee contrarie alla libertà di genere. Forse forse qui l’inciso “Ai fini della presente legge” potrebbe esser eliminato, in quanto la libertà di opinione ed espressione è già tutelato dalla Costituzione.

Articolo 5

(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122) 1. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1: 1) al comma 1-bis, alinea, le parole: « reati previsti dall’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 » sono sostituite dalle seguenti: « delitti di cui all’articolo 604-bis del codice penale ovvero per un delitto aggravato dalla circostanza di cui all’articolo 604-ter del medesimo codice »; 2) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: « 1-ter. Nel caso di condanna per uno dei delitti indicati al comma 1-bis, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività secondo quanto previsto dai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies. Per i medesimi delitti, nei casi di richiesta dell’imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, per lavoro di pubblica utilità si intende quanto previsto dai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies »; 3) al comma 1-quater: 3.1) le parole: « , da svolgersi al termine dell’espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere » sono sostituite dalla seguente: « è »; 3.2) dopo la parola: « giudice » sono inserite le seguenti: « , tenuto conto delle ragioni che hanno determinato la condotta, »; 4) al comma 1-quinquies, le parole: « o degli extracomunitari » sono sostituite dalle seguenti: « , degli stranieri o a favore delle associazioni di tutela delle vittime dei reati di cui all’articolo 604-bis del codice penale »; 5) alla rubrica, dopo la parola: « religiosi » sono inserite le seguenti: « o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità »; b) al titolo, le parole: « e religiosa » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosa o fondata sul sesso, sul genere, sull’orienta­ mento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità ». 2. Dall’attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, le modalità di svolgimento dell’attività non retribuita a favore della collettività, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Questo è un articolo apparentemente complesso, ma in realtà volto solo a dare una sistematicità alla legge.

Innanzitutto cosa è il Decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 convertito dalla legge 25 giugno 1993, n.205? Cosa è questa legge che si vuol modificare?

Il mistero è presto svelato: si tratta della famosa “legge Mancino” (per altre esplicazioni clicca qui) che sanziona e condanna frasi, gesti, azioni e slogan aventi per scopo l’incitamento all’odio, l’incitamento alla violenza, la discriminazione e la violenza per motivi razzialietnicireligiosi o nazionali. La legge punisce anche l’utilizzo di emblemi o simboli.

Essa è oggi il principale strumento legislativo che l’ordinamento italiano offre per la repressione dei crimini d’odio e dell’incitamento all’odio.

Questo articolo, oltre a dare, come si è detto, sistematicità alla legge, inserisce – per i condannati – una possibilità di “redenzione” partecipando a programmi di pubblica utilità  a favore delle associazioni di tutela delle vittime dei reati di cui all’articolo 604-bis del codice penale. Insomma una sostituzione di pena volta a far conoscere a chi si è macchiato del delitto di incitazione all’odio verso queste categorie le categorie stesse e quanto poco ci sia da odiarle.

Articolo 6

(Modifica all’articolo 90-quater del codice di procedura penale) 1. All’articolo 90-quater, comma 1, se­condo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: « odio razziale » sono inserite le seguenti: « o fondato sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sul­ l’identità di genere

Altro articolo inteso a dare sistematicità alla legge e a comprendere i delitti di incitamento all’odio contro l’orientamento sessuale in quelli contro l’odio razziale nel codice di procedura penale.

Articolo 7

 (Istituzione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia) 1. La Repubblica riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità so­ciale sanciti dalla Costituzione. 2. La Giornata di cui al comma 1 non de­termina riduzioni dell’orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in un giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54. 3. In occasione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia sono organizzate cerimonie, in­ contri e ogni altra iniziativa utile per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1. Le scuole, nel rispetto del piano triennale dell’offerta formativa di cui al comma 16 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del patto educativo di corresponsabilità, nonché le altre amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al precedente periodo compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In un sistema giuridico moderno, non esistono solo le sanzioni: Esiste anche l’educazione dei cittadini a non commettere crimini verso stati, comportamenti, essenze, tutelati dall’ordinamento. Quindi, come esistono giornate che ricordano i crimini delle foibe, verrà istituita una giornata che ricorda i crimini contro l’orientamento sessuale. Non dimentichiamoci che durante il nazismo gli omosessuali furono perseguitati al pari degli ebrei e degli zingari.

Qui si appuntano molte critiche provenienti anche dal Vaticano che sostiene che nelle scuole paritarie gestite dai religiosi non ci potrà mai essere un sostegno alla libertà di genere e al cambio di sesso. Questa mi sembra una pretesa eccessiva: se vogliono la parificazione (ossia l’uguaglianza di risultati) le scuole cattoliche devono conformarsi alle leggi dello Stato. Altrimenti non siano paritarie e gli studenti provenienti da tali scuole dovranno sostenere un esame per esser “promossi” anche davanti allo Stato.

Articolo 8

(Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere) 1. All’articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: « 2-bis. Nell’ambito delle competenze di cui al comma 2, l’ufficio elabora con cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere. La strategia reca la definizione degli obiettivi e l’individuazione di misure relative all’educazione e all’istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media. La strategia è elaborata nel quadro di una consultazione permanente delle amministrazioni locali, delle organizzazioni di categoria e delle associazioni impegnate nel contrasto delle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere e individua specifici interventi volti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere. 2-ter. All’attuazione delle misure e degli specifici interventi di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo del comma 2-bis, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

L’articolo è chiaro: prevede una azione amministrativa per la prevenzione dei crimini contro l’orientamento sessuale

Articolo 9

(Modifica all’articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di centri contro le discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere) 1. All’articolo 105-quater, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « di discriminazione o violenza fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere » sono sostituite dalle seguenti: « dei reati previsti dall’articolo 604-bis del codice penale, commessi per motivi fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere della vittima, ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all’articolo 604-ter del codice penale ».

Anche questa è una modifica intesa a dare sistematicità al sistema, raggruppando gli articoli che incriminano i delitti conto l’orientamento sessuale nella dizione omnicomprensiva “dei delitti previsti dagli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale”.

Articolo 10

(Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza) 1. Ai fini della verifica dell’applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche per il contra­ sto della discriminazione e della violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere e del monito­ raggio delle politiche di prevenzione, l’Isti­ tuto nazionale di statistica, nell’ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, sentito l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica con cadenza almeno triennale. La rilevazione deve misurare anche le opinioni, le discriminazioni e la violenza subite e le caratteristi­ che dei soggetti più esposti al rischio, secondo i quesiti contenuti nell’Indagine sulle discriminazioni condotta dall’Istituto nazionale di statistica a partire dal 2011.

L’ultimo articolo è volto a monitorare – tramite l’ISTAT – l’evolversi del fenomeno dei reati contro l’orientamento sessuale.

Finita la disamina degli articoli del DDL ZAN per sanzionare gli atti violenti di odio contro l’orientamento sessuale vi chiedo se in esso sono contenute tutte le perplessità e le contrarietà sollevate dalla destra contro questo disegno di legge. Non c sono divieti di esprimere le proprie idee contrarie. Non c’è la cosiddetta teoria gender (chissà cos ma poi sarà?). Non ci sono sanzioni per chi non approva, come non ci sono nel nostro ordinamento sanzioni per chi esprime il proprio dissenso verso il divorzio o l’aborto. Ci sono, sì, ci sono sanzioni, per chi promuove l’odio o azioni violente contro chi esprime una identità di genere diversa da quella scritta sul vecchio foglio dell’anagrafe, ma non si vede perché chi, liberamente, continua a credere che la sola vera famiglia debba essere fondata su un papà maschio e una mamma femmina debba, per questo subire sanzioni. Le subirà solo se queste sue condizioni sfoceranno nell’istigazione all’odio o alla commissione di delitti.

Come avete visto nel DDL Zan non ci sono le panzane propalate dalla destra come lo scambio d vestiti fra maschietti e femminucce a scuola per l’identità di genere, non ci sono limitazioni alla libertà di pensiero. L’unico vero scopo della legge è evitare le manifestastazioni di odio e di violenza nei confronti di chi non si riconosce nel sesso scritto, magari venti anni prima, nel registro anagrafico.

Mi rendo conto che la mia esposizione potrebbe sembrare troppo tecnica per le persone non aduse al linguaggio giuridico.

E’ una grave mancanza, ma se si parla di una legge, è necessario usare un linguaggio tecnico.

Per chi volesse conoscere di più questo disegno di legge attraverso un linguaggio meno formale, posso segnalare l’ottimo articolo de “il Post” che riassume la vicenda https://www.ilpost.it/2021/05/06/ddl-zan-guida-critiche/. Qui, con linguaggio più semplice, potete trovare le medesime argomentazioni.

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