In un precedente post avevo dato per scontato la buona fede dell’Unione europea sul “nuovo MES” senza condizioni capestro, senza Troika, senza FMI, etc.
Ma, ora, qualche dubbio mi è venuto. Mi è venuto il dubbio che le “stringenti condizionalità” di cui parla l’art. 136 del Trattato TFUE (Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea) possano applicarsi anche al MES “senza condizioni” proposto dall’Eurogruppo il 9 aprile e approvato dal Consiglio europeo il 23 aprile 2020.
Non sono un economista e probabilmente sbaglio. Anzi se c’è qualcuno che mi possa dare lumi sarà il benvenuto.
Ho cercato di ricostruire la storia di questo benedetto MES (o ESM in lingua inglese) senza preoccuparmi di chi, in Italia, lo abbia approvato e recepito. Basta solo che si sappia che il MES è nei trattati da anni e ogni Stato membro della zona Euro può decidere di farvi ricorso o meno.
VI prego di seguirmi nel ragionamento che, grazie ai vari link, cercherò di rendere il più stringato possibile.
Il 25 marzo 2011, il Consiglio europeo, in forza dell’art. 48 del Trattato TUE, (Trattato sull’Unione europea) deliberando all’unanimità, con il parere positivo del Parlamento europeo, della Commissione europea e della BCE approvò una modifica dell’articolo 136 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea, introducendo il MES (o ESM).
Il comma introdotto recita così: “All’articolo 136 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea è aggiunto il paragrafo seguente: «3. Gli Stati membri la cui moneta è l’euro possono istituire un meccanismo di stabilità da attivare ove indispensabile per salvaguardare la stabilità della zona euro nel suo insieme. La concessione di qualsiasi assistenza finanziaria necessaria nell’ambito del meccanismo sarà soggetta a una rigorosa condizionalità.”
Ecco, la rigorosa condizionalità, ossia lo spauracchio della Troika, del FMI, della Commissione, che ti tagliano le pensioni è quello agitato da Salvini e compagni. Ovviamente le “rigorose condizionalità” sono stabilite di volta in volta alla richiesta di uno Stato membro di accedere al fondo e determinate dallo stato finanziario e dalle condizioni economiche del richiedente. (uno Stato membro che chiede 100 miliardi deve indicare e, l’UE controllerà, come potrà restituire i soldi prestati)
Il 9 aprile, l’Eurogruppo (che è un organo informale del Consiglio europeo in cui si riuniscono i ministri responsabili dell’economia dei singoli Stati membri della zona Euro) si è riunito e ha approvato un documento
Il ricorso al MES (o ESM) è trattato al punto 16.
Le conclusioni dell’Eurogruppo furono inviate al Presidente del Consiglio europeo Michels il 10 aprile successivo.
Il 23 aprile 2020 il Consiglio europeo, in videoconferenza informale, si è limitato ad approvare la relazione dell’Eurogruppo e a dare mandato alla Commissione di riempire di significato le suddette proposte dandosi appuntamento, sempre in veste informale, il 6 maggio 2020 per poi decidere entro i primi di giugno.
Più volte, i questi giorni, L’Unione europea, i leader politici, tranne Lega e Fratelli d’Italia, hanno reso plauso a queste conclusioni e solennemente affermato che nella linea di credito del MES (o ESM) rivolto alle esigenze sanitarie per il contrasto alla pandemia COVID-19 e limitato al 2% del PIL non ci sarebbero state condizioni salvo quella della restituzione ad un tasso oscillante intorno allo 0,5% annuo. Quindi niente “stringenti condizionalità” previste dall’articolo 136 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea.
Lo stesso Carlo Cottarelli, in un video meeting (qui il video) organizzato il 24 aprile 2020 dallo IAI (Istituto per gli Affari internazionali) ha sostenuto che lo stesso servizio giuridico del MES ha sostenuto la compatibilità del MES “versione light anti Coronavirus” con i Trattati.
Fin qui i fatti fino ad oggi.
Tutto bene, quindi? L’Italia potrà accedere ai 36 miliardi di euro (corrispondenti al 2% del suo PIL) senza altre condizioni che il restituirlo alla scadenza (pare 2 anni) al favorevole tasso dello 0,5% e senza – come dicono la Lega e Fratelli d’Italia – cedere la nostra sovranità alla Troika o al Fondo monetario internazionale? Io lo spero ardentemente e lo spera anche il nostro Sistema Sanitario Nazionale, molto in sofferenza con il COVID-19.
È vero che le condizioni del prestito si stabiliscono al momento della richiesta e prima della sua concessione e non dopo, come sostengono Lega e Fratelli d’Italia, ma in tutti i documenti di cui ho fin ora parlato di assenza delle ormai famose “stringenti condizioni” non se ne parla proprio.
Come ho citato all’inizio il documento dell’Eurogruppo del 9 aprile, fatto proprio dal Consiglio europeo il successivo 23 aprile, tratta del MES al paragrafo 16. Lo riporto – per non generare confusione o contrasti – sia in inglese (ufficiale) sia in una modesta traduzione in italiano.
In Inglese:
16) Safety nets in the EU and EA. Safety nets are in place in the euro area and the EU. In the euro area, the ESM is equipped with instruments that could be used, as needed, in a manner adapted to the nature of the symmetric shock caused by COVID 19. We propose to establish a Pandemic Crisis Support, based on the existing ECCL precautionary credit line and adjusted in light of this specific challenge, as a relevant safeguard for euro area Member States affected by this external shock. It would be available to all euro area Member States during these times of crisis, with standardised terms agreed in advance by the ESM Governing Bodies, reflecting the current challenges, on the basis of up-front assessments by the European institutions. The only requirement to access the credit line will be that euro area Member States requesting support would commit to use this credit line to support domestic financing of direct and indirect healthcare, cure and prevention related costs due to the COVID 19 crisis. The provisions of the ESM Treaty will be followed. Access granted will be 2% of the respective Member’s GDP as of end-2019, as a benchmark. With a mandate from the Leaders, we will strive to make this instrument available within two weeks, while respecting national procedures and constitutional requirements. The credit line will be available until the COVID 19 crisis is over. Afterwards, euro area Member States would remain committed to strengthen economic and financial fundamentals, consistent with the EU economic and fiscal coordination and surveillance frameworks, including any flexibility applied by the competent EU institutions. The Balance of Payments Facility can provide financial support to Member States that have not adopted the euro. It should be applied in a way which duly takes into account the special circumstances of the current crisis.
In italiano:
16) Reti di sicurezza nell’UE e EA. Le reti di sicurezza sono in atto nell’area dell’euro e nell’UE. Nell’area dell’euro, il MES è dotato di strumenti che potrebbero essere utilizzati, se necessario, in modo adattato alla natura dello shock simmetrico causato da COVID 19. Proponiamo di istituire un sostegno di crisi pandemica, basato sull’esistente precauzione ECCL [Linea di credito soggetta a condizioni rafforzate (ECCL): a disposizione degli Stati membri la cui situazione economica e finanziaria continua a essere solida, ma che non soddisfano i criteri di ammissibilità della PCCL. Il ricorso all’ECCL è subordinato all’adozione di misure correttive volte a evitare problemi futuri per quanto concerne l’accesso al finanziamento sul mercato n.d.e]. linea di credito e adattata alla luce di questa specifica sfida, quale garanzia pertinente per gli Stati membri dell’area dell’euro colpiti da questo shock esterno. Sarebbe disponibile per tutti gli Stati membri dell’area dell’euro durante questi periodi di crisi, con condizioni standardizzate concordate in anticipo dagli organi direttivi del MES, che riflettano le sfide attuali, sulla base di valutazioni anticipate da parte delle istituzioni europee. L’unico requisito per accedere alla linea di credito sarà che gli Stati membri dell’area dell’euro che richiedono assistenza si impegnino a utilizzare questa linea di credito per sostenere il finanziamento interno dell’assistenza sanitaria diretta e indiretta, i costi relativi alla cura e alla prevenzione dovuti alla crisi COVID 19. Seguiranno le disposizioni del Trattato MES. L’accesso concesso sarà il 2% del PIL del rispettivo membro alla fine del 2019, come parametro di riferimento. Con un mandato dei leader, ci impegneremo a rendere questo strumento disponibile entro due settimane, nel rispetto delle procedure nazionali e dei requisiti costituzionali. La linea di credito sarà disponibile fino alla fine della crisi di COVID 19. Successivamente, gli Stati membri dell’area dell’euro rimarranno impegnati a rafforzare i fondamenti economici e finanziari, coerentemente con i quadri di coordinamento e sorveglianza economica e fiscale dell’UE, compresa l’eventuale flessibilità applicata dalle competenti istituzioni dell’UE. Lo strumento per la bilancia dei pagamenti può fornire sostegno finanziario agli Stati membri che non hanno adottato l’euro. Dovrebbe essere applicato in un modo che tenga debitamente conto delle circostanze speciali dell’attuale crisi.”
Quindi l’Eurogruppo afferma 1) che saranno seguite le previsioni del Trattato MES (che all’art. 136 del TFUE comprendono le “stringenti condizionalità) e 2) che il sostegno sarà basato sull’esistente ECCL (la linea di credito soggetta a condizioni rafforzate a disposizione degli Stati membri……previa adozione di misure correttive.
Quello che manca è proprio l’accenno all’assenza delle famose “stringenti condizionalità” che a mio parere, in assenza di disposizioni contrarie si continueranno ad applicare.
Lo stesso IAI nella sua pagina di presentazione del MES, esprime qualche dubbio: “Ancora non è chiaro come e se il Mes darà la possibilità di accedere a linee di credito, senza alcuna condizionalità, che gli Stati membri potranno utilizzare solo per investimenti sanitari diretti e indiretti dovuti all’emergenza coronavirus.”.
Come dice il proverbio “Carta canta…”. Può benissimo darsi che io mi sia perso qualche fondamentale passaggio, qualche decisione che sgombra il MES “light” dalle “stringenti condizionalità”. Ma io non l’ho trovato. Spero ardentemente che qualcuno mi smentisca. Sarei molto contento di ciò. Ma – per me – ora il quadro non è chiaro.
Visto che il MES è stato introdotto con una modifica dei Trattati in seguito ad una decisione del Consiglio europeo, presa all’unanimità, con il conforme parere del Parlamento, della Commissione e della BCE, visto che tutti questi enti sono d’accordo come testimoniano le risultanze dell’ultimo Consiglio europeo, sia pur tenuto in versione informale, perché non formalizzare la decisione del Consiglio europeo, dando conto dei prescritti pareri favorevoli e fare una modifica al paragrafo dell’articolo 136 del TFUE, sancendo che le “stringenti condizionalità” possono essere in determinati casi, escluse dal Consiglio europeo?