L’Europa non è in grado di parlare con una voce sola.
Per una cosa facile facile, di solo effetto e senza sostanza, come l’embargo di armi a Erdogan per l’invasione del nord della Siria non è stato possibile trovare un accordo. Sarebbe stata una dichiarazione di solo effetto, perché, come dice il tiranno turco, gli arsenali sono pieni.
Ogni Stato membro lo faccia autonomamente, questa è la
flebile voce che viene da Bruxelles.
Eppure venti anni fa, proprio domani, a Tampere, in
Finlandia, gli Stati membri si riunirono e solennemente dichiararono che lo
spazio di libertà sicurezza e giustizia creato in Europa “non dovrebbe
essere considerata appannaggio esclusivo dei cittadini dell’Unione. La sua
stessa esistenza serve da richiamo per molti altri che nel mondo non possono
godere della libertà che i cittadini dell’Unione danno per scontata. Sarebbe
contrario alle tradizioni europee negare tale libertà a coloro che sono stati
legittimamente indotti dalle circostanze a cercare accesso nel nostro
territorio. Ciò richiede a sua volta che l’Unione elabori politiche comuni in
materia di asilo e immigrazione, considerando nel contempo l’esigenza di un
controllo coerente alle frontiere esterne per arrestare l’immigrazione
clandestina e combattere coloro che la organizzano commettendo i reati
internazionali ad essa collegati. Queste politiche comuni devono basarsi su
principi che siano chiari per i nostri cittadini e offrano allo stesso tempo
garanzie per coloro che cercano protezione o accesso nell’Unione europea”
Soffiava forte il vento di Tampere: un forte impegno comune
che non faceva certo presagire i bassi livelli attuali.
Ricordiamolo insieme, affinché il “vento” ritorni a
soffiare.
Per ricordarlo meglio riporto il link
http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm
delle conclusioni di quel Vertice, ma voglio riportarne
anche il testo:
CONSIGLIO EUROPEO
DI TAMPERE 15 E 16 OTTOBRE 1999
CONCLUSIONI DELLA
PRESIDENZA
INTRODUZIONE
Il 15 e 16 ottobre 1999, a Tampere, il Consiglio europeo ha
tenuto una riunione straordinaria sulla creazione di uno spazio di libertà,
sicurezza e giustizia nell’Unione europea. All’inizio dei lavori si è proceduto,
con il Presidente del Parlamento europeo, sig.ra Nicole Fontaine, a uno scambio
di opinioni sui principali temi di discussione.
Il Consiglio europeo è determinato a far sì che l’Unione
diventi uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia avvalendosi appieno delle
possibilità offerte dal trattato di Amsterdam. Il Consiglio europeo intende
trasmettere un forte messaggio politico per riaffermare l’importanza di questo
obiettivo e ha convenuto una serie di priorità e orientamenti programmatici
grazie ai quali il suddetto spazio si realizzerà rapidamente.
Il Consiglio europeo metterà questo obiettivo al primo posto
dell’agenda politica e ve lo manterrà. Esaminerà puntualmente i progressi
compiuti per attuare le misure necessarie e rispettare le scadenze fissate dal
trattato di Amsterdam, dal piano d’azione di Vienna e dalle presenti
conclusioni. La Commissione è invitata a presentare proposte per un appropriato
quadro di controllo in tal senso. Il Consiglio europeo sottolinea l’importanza
di assicurare la trasparenza necessaria e di informare periodicamente il
Parlamento europeo. Esso terrà un dibattito approfondito per valutare lo stato
di avanzamento nella riunione del dicembre 2001.
In stretta relazione con lo spazio di libertà, sicurezza e
giustizia, il Consiglio europeo ha approvato la composizione, il metodo di
lavoro e le modalità pratiche (riportati in allegato) concernenti l’organo
preposto all’elaborazione di un progetto di Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea. Esso invita tutte le parti interessate ad adoperarsi
affinché i lavori per la Carta possano iniziare rapidamente.
Il Consiglio europeo esprime la sua riconoscenza per il
lavoro svolto dal Segretario Generale uscente del Consiglio, sig. Jürgen
Trumpf, e in particolare per il suo contributo allo sviluppo dell’Unione a
seguito dell’entrata in vigore del trattato di Amsterdam.
Poiché uno dei punti focali del lavoro dell’Unione negli
anni a venire sarà il rafforzamento della politica estera e di sicurezza
comune, ivi compreso lo sviluppo di una politica europea di sicurezza e di
difesa, il Consiglio europeo si attende dal nuovo Segretario Generale del
Consiglio e Alto Rappresentante per la PESC, sig. Javier Solana, un contributo
fondamentale a tale obiettivo. Il sig. Solana potrà contare sul pieno
sostegno del Consiglio europeo nell’esercizio dei suoi poteri, in conformità
dell’articolo 18, paragrafo 3, del trattato, così da poter espletare
pienamente i propri compiti. Tra le sue responsabilità vi sarà quella di
cooperare con la Presidenza per assicurare che le deliberazioni e azioni in
materia di politica estera e di sicurezza comune vengano condotte efficacemente
al fine di favorire la continuità e la coerenza della politica in base agli
interessi comuni dell’Unione.
VERSO UN’UNIONE DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA: I
CAPISALDI DI TAMPERE
1. Sin dall’inizio l’integrazione europea è stata saldamente
basata su un comune impegno per la libertà ancorata ai diritti dell’uomo, alle
istituzioni democratiche e allo stato di diritto. Questi valori comuni si sono
rivelati necessari per garantire la pace e sviluppare la prosperità all’interno
dell’Unione europea e saranno anche il fondamento per il suo allargamento.
2. L’Unione europea ha già posto in atto per i suoi
cittadini i principali elementi di uno spazio comune di prosperità e pace: un
mercato unico, un’unione economica e monetaria e la capacità di raccogliere le
sfide politiche ed economiche mondiali. La sfida insita nel trattato di
Amsterdam è ora quella di garantire che tale libertà, che comprende il diritto
alla libera circolazione in tutta l’Unione, possa essere goduta in condizioni
di sicurezza e di giustizia accessibili a tutti. Si tratta di un progetto che
risponde alle preoccupazioni frequentemente espresse dai cittadini e che ha
ripercussioni dirette sulla loro vita quotidiana.
3. Tale libertà non dovrebbe, tuttavia, essere
considerata appannaggio esclusivo dei cittadini dell’Unione. La sua stessa
esistenza serve da richiamo per molti altri che nel mondo non possono godere
della libertà che i cittadini dell’Unione danno per scontata. Sarebbe contrario
alle tradizioni europee negare tale libertà a coloro che sono stati
legittimamente indotti dalle circostanze a cercare accesso nel nostro
territorio. Ciò richiede a sua volta che l’Unione elabori politiche comuni in
materia di asilo e immigrazione, considerando nel contempo l’esigenza di un
controllo coerente alle frontiere esterne per arrestare l’immigrazione
clandestina e combattere coloro che la organizzano commettendo i reati
internazionali ad essa collegati. Queste politiche comuni devono basarsi su
principi che siano chiari per i nostri cittadini e offrano allo stesso tempo
garanzie per coloro che cercano protezione o accesso nell’Unione europea.
4. L’obiettivo è un’Unione europea aperta, sicura,
pienamente impegnata a rispettare gli obblighi della Convenzione di Ginevra
relativa allo status dei rifugiati e di altri importanti strumenti
internazionali per i diritti dell’uomo, e capace di rispondere ai bisogni umanitari
con la solidarietà. Deve altresì essere messo a punto un approccio comune per
garantire l’integrazione nella nostra società dei cittadini di paesi terzi che
soggiornano legalmente nell’Unione.
5. Per godere della libertà è necessario uno spazio autentico
di giustizia, in cui i cittadini possano rivolgersi ai tribunali e alle
autorità di qualsiasi Stato membro con la stessa facilità che nel loro. I
criminali non devono poter sfruttare le differenze esistenti tra i sistemi
giudiziari degli Stati membri. Le sentenze e le decisioni dovrebbero essere
rispettate ed eseguite in tutta l’Unione, salvaguardando al tempo stesso la
sicurezza giuridica di base per i cittadini in genere e per gli operatori
economici. Gli ordinamenti giuridici degli Stati membri dovranno diventare
maggiormente compatibili e convergenti.
6. Le persone hanno il diritto di esigere che l’Unione
affronti la minaccia alla loro libertà e ai loro diritti giuridici costituita
dalle forme più gravi di criminalità. Per opporsi a queste minacce occorre uno
sforzo comune per prevenire e combattere il crimine e la criminalità
organizzata nell’intera Unione. Si impone una mobilitazione congiunta di forze
di polizia e strutture giudiziarie per garantire che i criminali non possano
trovare nascondigli né occultare i proventi dei loro reati all’interno
dell’Unione.
7. Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia dovrebbe
basarsi sui principi di trasparenza e controllo democratico. Occorre sviluppare
un dialogo franco con la società civile sugli obiettivi e i fondamenti di
questo spazio per accrescere l’accettazione e il sostegno dei cittadini. Al
fine di preservare la fiducia nelle autorità, è necessario elaborare norme
comuni sulla loro integrità.
8. Il Consiglio europeo ritiene essenziale che in questi settori
l’Unione sviluppi anche una capacità di agire e di essere riconosciuta come
partner di rilievo sulla scena internazionale. Ciò richiede una stretta
cooperazione con i paesi partner e le organizzazioni internazionali, in
particolare il Consiglio d’Europa, l’OSCE, l’OCSE e le Nazioni Unite.
9. Il Consiglio europeo invita il Consiglio e la
Commissione, in stretta collaborazione con il Parlamento europeo, a promuovere
l’attuazione piena e immediata del trattato di Amsterdam ispirandosi al piano
d’azione di Vienna, agli orientamenti politici illustrati in appresso e agli
obiettivi concreti approvati in questa riunione di Tampere.
A. POLITICA COMUNE DELL’UE IN MATERIA DI ASILO E
MIGRAZIONE
10. Gli aspetti separati, ma strettamente connessi,
dell’asilo e della migrazione richiedono la definizione di una politica comune
dell’UE che comprenda gli elementi seguenti.
I. Partenariato con i paesi d’origine
11. L’Unione europea ha bisogno di un approccio generale al
fenomeno della migrazione che abbracci le questioni connesse alla politica, ai
diritti umani e allo sviluppo dei paesi e delle regioni di origine e transito.
Ciò significa che occorre combattere la povertà, migliorare le condizioni di
vita e le opportunità di lavoro, prevenire i conflitti e stabilizzare gli Stati
democratici, garantendo il rispetto dei diritti umani, in particolare quelli
delle minoranze, delle donne e dei bambini. A tal fine, l’Unione e gli Stati
membri sono invitati a contribuire, nelle rispettive sfere di competenza ai
sensi dei trattati, a una maggiore coerenza delle politiche interne ed esterne
dell’Unione stessa. Un altro elemento fondamentale per il successo di queste
politiche sarà il partenariato con i paesi terzi interessati, nella prospettiva
di promuovere lo sviluppo comune.
12. In tale contesto il Consiglio europeo accoglie
favorevolmente la relazione del Gruppo ad alto livello “Asilo e
migrazione” istituito dal Consiglio e conviene il prosieguo del suo
mandato e l’elaborazione di altri piani d’azione. Esso ritiene che i primi
piani d’azione elaborati da questo Gruppo e approvati dal Consiglio costituiscono
un utile contributo e invita il Consiglio e la Commissione a riferire in merito
alla loro attuazione al Consiglio europeo del dicembre 2000.
II. Regime europeo comune in materia di asilo
13. Il Consiglio europeo ribadisce l’importanza che l’Unione
e gli Stati membri riconoscono al rispetto assoluto del diritto di chiedere
asilo. Esso ha convenuto di lavorare all’istituzione di un regime europeo
comune in materia di asilo, basato sull’applicazione della Convenzione di
Ginevra in ogni sua componente, garantendo in tal modo che nessuno venga
esposto nuovamente alla persecuzione, ossia mantenendo il principio di
non-refoulement.
14. A breve termine questo regime dovrebbe permettere di
determinare con chiarezza e praticità lo Stato competente per l’esame delle
domande di asilo, prevedere norme comuni per una procedura di asilo equa ed
efficace, condizioni comuni minime per l’accoglienza dei richiedenti asilo e il
ravvicinamento delle normative relative al riconoscimento e agli elementi
sostanziali dello status di rifugiato. Il regime dovrebbe essere altresì
completato da misure che prevedano forme complementari di protezione e offrano
uno status adeguato alle persone che necessitano tale protezione. A tal fine si
esorta il Consiglio ad adottare, in base a proposte della Commissione, le
decisioni necessarie secondo il calendario stabilito nel trattato di Amsterdam
e nel piano d’azione di Vienna. Il Consiglio europeo fa presente quanto sia
importante la consultazione dell’UNHCR e di altre organizzazioni
internazionali.
15. Nel lungo periodo, le norme comunitarie dovrebbero
indirizzarsi verso una procedura comune in materia di asilo e uno status
uniforme per coloro che hanno ottenuto l’asilo, valido in tutta l’Unione. La
Commissione è invitata a preparare entro un anno una comunicazione al riguardo.
16. Il Consiglio europeo esorta il Consiglio a intensificare
gli sforzi per giungere ad un accordo sulla protezione temporanea degli
sfollati, basato sulla solidarietà tra gli Stati membri. Il Consiglio europeo
ritiene che occorra prendere in considerazione l’opportunità di mettere a
disposizione qualche forma di riserva finanziaria per la protezione temporanea
nelle situazioni di afflusso massiccio di rifugiati. La Commissione è invitata
a studiare le possibilità al riguardo.
17. Il Consiglio europeo esorta il Consiglio a completare
celermente i lavori inerenti al sistema per l’identificazione dei richiedenti
asilo (Eurodac).
III. Equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi
18. L’Unione europea deve garantire l’equo trattamento dei
cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati
membri. Una politica di integrazione più incisiva dovrebbe mirare a garantire
loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell’UE. Essa dovrebbe
inoltre rafforzare la non discriminazione nella vita economica, sociale e
culturale e prevedere l’elaborazione di misure contro il razzismo e la
xenofobia.
19. Muovendo dalla comunicazione della Commissione relativa
al piano d’azione contro il razzismo, il Consiglio europeo chiede
un’intensificazione della lotta contro il razzismo e la xenofobia. Gli Stati
membri s’ispireranno alle migliori prassi e esperienze. Sarà ulteriormente
potenziata la cooperazione con l’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo
e xenofobia e con il Consiglio d’Europa. La Commissione è inoltre invitata a
presentare quanto prima proposte di applicazione dell’articolo 13 del trattato
CE concernente la lotta al razzismo e alla xenofobia. Per combattere la
discriminazione più in generale, si invitano gli Stati membri a elaborare
programmi nazionali.
20. Il Consiglio europeo riconosce la necessità di un
ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative alle condizioni di
ammissione e soggiorno dei cittadini dei paesi terzi, in base a una valutazione
comune sia degli sviluppi economici e demografici all’interno dell’Unione sia
della situazione nei paesi di origine. A tal fine, esso chiede al Consiglio
decisioni rapide, sulla base di proposte della Commissione. Tali decisioni
dovrebbero tenere conto non solo della capacità di accoglienza dei singoli
Stati membri ma anche dei loro legami storici e culturali con i paesi di
origine.
21. Occorre ravvicinare lo status giuridico dei cittadini
dei paesi terzi a quello dei cittadini degli Stati membri. Alle persone che
hanno soggiornato legalmente in uno Stato membro per un periodo di tempo da
definire e che sono in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata
dovrebbe essere garantita in tale Stato membro una serie di diritti uniformi il
più possibile simili a quelli di cui beneficiano i cittadini dell’UE, ad
esempio il diritto a ottenere la residenza, ricevere un’istruzione, esercitare
un’attività in qualità di lavoratore dipendente o autonomo; va inoltre
riconosciuto il principio della non discriminazione rispetto ai cittadini dello
Stato di soggiorno. Il Consiglio europeo approva l’obiettivo di offrire ai
cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente in maniera prolungata
l’opportunità di ottenere la cittadinanza dello Stato membro in cui risiedono.
IV. Gestione dei flussi migratori
22. Il Consiglio europeo sottolinea la necessità di una
gestione più efficace dei flussi migratori in tutte le fasi. Esso chiede che
siano sviluppate, in stretta cooperazione con i paesi di origine e transito,
campagne di informazione sulle effettive possibilità di immigrazione legale e
che siano adottate misure per prevenire qualsiasi forma di tratta di esseri
umani. Dovrebbe essere ulteriormente sviluppata un’attiva politica comune in
materia di visti e documenti falsi, che preveda anche una più stretta
cooperazione fra i consolati dell’UE nei paesi terzi e, se necessario, la
creazione di servizi comuni dell’UE preposti al rilascio dei visti.
23. Il Consiglio europeo è determinato ad affrontare alla
radice l’immigrazione illegale, soprattutto contrastando coloro che si dedicano
alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento economico dei migranti. Esso
chiede di adottare norme che prevedano sanzioni severe contro tale grave reato.
Il Consiglio è invitato ad adottare entro la fine del 2000, sulla base di una
proposta della Commissione, una normativa a tal fine. Gli Stati membri,
congiuntamente all’Europol, dovrebbero adoperarsi ad individuare e smantellare
le organizzazioni criminali coinvolte. I diritti delle vittime di tali attività
devono essere garantiti, con particolare attenzione ai problemi delle donne e
dei minori.
24. Il Consiglio europeo chiede una più stretta cooperazione
e assistenza tecnica fra i servizi degli Stati membri preposti al controllo
delle frontiere, per esempio mediante programmi di scambio e trasferimenti di
tecnologia, in particolare alle frontiere marittime, e la rapida integrazione
degli Stati candidati in tale cooperazione. In tale contesto il Consiglio
esprime soddisfazione per il memorandum d’intesa tra l’Italia e la Grecia che
prevede di rafforzare la cooperazione tra i due paesi nel Mare Adriatico e
nello Ionio per quanto riguarda la lotta alla criminalità organizzata, al
contrabbando e alla tratta di essere umani.
25. In seguito all’integrazione dell’acquis di Schengen
nell’ambito dell’Unione, i paesi candidati devono accettare appieno il medesimo
e le ulteriori misure fondate su di esso. Il Consiglio europeo sottolinea
l’importanza di controlli efficaci alle future frontiere esterne dell’Unione da
parte di professionisti qualificati e specializzati.
26. Il Consiglio europeo chiede di sviluppare l’assistenza
ai paesi di origine e transito, al fine di promuovere il rientro volontario e
di aiutare le autorità di tali paesi a rafforzare la loro capacità di
combattere efficacemente la tratta degli esseri umani e di adempiere i loro
obblighi di riammissione nei confronti dell’Unione e degli Stati membri.
27. Il trattato di Amsterdam ha conferito alla Comunità
competenze nel settore della riammissione. Il Consiglio europeo invita il
Consiglio a concludere accordi di riammissione o a includere clausole tipo in
altri accordi fra la Comunità europea e i paesi terzi o gruppi di paesi
pertinenti. Occorre altresì rivolgere l’attenzione a norme sulla riammissione
interna.
B. UN AUTENTICO SPAZIO DI GIUSTIZIA EUROPEO
28. In un autentico spazio di giustizia europeo
l’incompatibilità o la complessità dei sistemi giuridici e amministrativi degli
Stati membri non dovrebbero costituire per i singoli e le imprese un
impedimento o un ostacolo all’esercizio dei loro diritti.
V. Migliore accesso alla giustizia in Europa
29. Per agevolare l’accesso alla giustizia, il Consiglio
europeo invita la Commissione, in cooperazione con altri organismi pertinenti,
come il Consiglio d’Europa, a lanciare una campagna di informazione e a
pubblicare adeguate “guide dell’utente” sulla cooperazione
giudiziaria nell’Unione e sui sistemi giuridici degli Stati membri. Esso chiede
inoltre che sia istituito un sistema di informazione di facile accesso, la cui
manutenzione e il cui aggiornamento siano affidati a una rete di autorità
nazionali competenti.
30. Il Consiglio europeo invita il Consiglio a stabilire,
sulla base di proposte della Commissione, norme minime che garantiscano un
livello adeguato di assistenza giudiziaria nelle cause transnazionali in tutta
l’Unione e specifiche norme procedurali comuni per semplificare e accelerare la
composizione delle controversie transnazionali di piccola entità in materia
commerciale e riguardanti i consumatori, nonché le cause relative alle
prestazioni alimentari, e in materia di crediti non contestati. Gli Stati
membri dovrebbero inoltre istituire procedure extragiudiziali alternative.
31. Dovrebbero essere definite norme minime comuni per i
formulari o documenti multilingui da utilizzare nelle cause giudiziarie
transnazionali nell’Unione. Tali documenti o formulari dovrebbero quindi essere
accettati reciprocamente come documenti validi in tutti i procedimenti che si
svolgono nell’Unione.
32. Tenendo presente la comunicazione della Commissione,
dovrebbero essere elaborate norme minime sulla tutela delle vittime della
criminalità, in particolare sull’accesso delle vittime alla giustizia e sui
loro diritti al risarcimento dei danni, comprese le spese legali. Dovrebbero
inoltre essere creati programmi nazionali di finanziamento delle iniziative,
sia statali che non governative, per l’assistenza alle vittime e la loro
tutela.
VI. Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie
33. Il rafforzamento del reciproco riconoscimento delle
decisioni giudiziarie e delle sentenze e il necessario ravvicinamento delle
legislazioni faciliterebbero la cooperazione fra le autorità, come pure la
tutela giudiziaria dei diritti dei singoli. Il Consiglio europeo approva
pertanto il principio del reciproco riconoscimento che, a suo parere, dovrebbe
diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione tanto in
materia civile quanto in materia penale. Il principio dovrebbe applicarsi sia
alle sentenze sia alle altre decisioni delle autorità giudiziarie.
34. In materia civile, il Consiglio europeo chiede alla
Commissione di presentare una proposta al fine di ridurre ulteriormente le
procedure intermedie tuttora necessarie per ottenere il riconoscimento e
l’esecuzione delle decisioni o sentenze nello Stato richiesto. Inizialmente,
tali procedure intermedie dovrebbero essere abolite per i titoli relativi alle
cause di modesta entità in materia commerciale o relative ai consumatori e per
determinate sentenze nel settore delle controversie familiari (per esempio
quelle relative alle prestazioni alimentari e ai diritti di visita). Dette
decisioni sarebbero automaticamente riconosciute in tutta l’Unione senza che
siano necessarie procedure intermedie o che sussistano motivi per rifiutarne
l’esecuzione. A ciò potrebbe accompagnarsi la definizione di norme minime su
taluni aspetti del diritto di procedura civile.
35. In materia penale, il Consiglio europeo invita gli Stati
membri a ratificare rapidamente le convenzioni UE del 1995 e del 1996
sull’estradizione. Esso ritiene che la procedura formale di estradizione debba
essere abolita tra gli Stati membri per quanto riguarda le persone che si
sottraggono alla giustizia dopo essere state condannate definitivamente ed
essere sostituita dal semplice trasferimento di tali persone, in conformità
dell’articolo 6 del TUE. Occorre inoltre prendere in considerazione
procedure di estradizione accelerate, fatto salvo il principio di un equo
processo. Il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare proposte al
riguardo alla luce della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen.
36. Il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe
altresì applicarsi alle ordinanze preliminari, in particolare a quelle che
permettono alle autorità competenti di procedere rapidamente al sequestro
probatorio e alla confisca di beni facilmente trasferibili; le prove legalmente
raccolte dalle autorità di uno Stato membro dovrebbero essere ammissibili
dinanzi ai tribunali degli altri Stati membri, tenuto conto delle norme ivi
applicabili.
37. Il Consiglio europeo invita il Consiglio e la
Commissione ad adottare, entro il dicembre 2000, un programma di misure
per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento. Tale programma
dovrebbe anche prevedere l’avvio di lavori su un titolo esecutivo europeo e
sugli aspetti del diritto procedurale per i quali sono reputate necessarie
norme minime comuni per facilitare l’applicazione di detto principio, nel
rispetto dei principi giuridici fondamentali degli Stati membri.
VII. Maggiore convergenza nel settore del diritto civile
38. Il Consiglio europeo invita il Consiglio e la
Commissione a predisporre una nuova legislazione procedurale nelle cause transnazionali,
in particolare sugli elementi funzionali ad una cooperazione agevole e ad un
migliore accesso alla legislazione, ad esempio misure preliminari, raccolta
delle prove, ordini di pagamento e scadenze.
39. Per quanto concerne il diritto materiale, occorre
procedere ad uno studio globale sulla necessità di ravvicinare le legislazioni
degli Stati membri in materia civile per eliminare gli ostacoli al corretto
svolgimento dei procedimenti civili. Il Consiglio dovrebbe riferire in merito
entro il 2001.
C. LOTTA A LIVELLO DELL’UNIONE CONTRO LA CRIMINALITÀ
40. Il Consiglio europeo è profondamente impegnato a
rafforzare la lotta contro le formi gravi di criminalità organizzata e
transnazionale. L’elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà,
sicurezza e giustizia presuppone un approccio efficace e globale nella lotta
contro qualsiasi forma di criminalità. Si dovrebbe raggiungere l’obiettivo dell’elaborazione
equilibrata di misure a livello di Unione contro la criminalità proteggendo nel
contempo la libertà e i diritti giuridici delle persone e degli operatori
economici.
VIII. Prevenzione della criminalità a livello dell’Unione
41. Il Consiglio europeo chiede di integrare gli aspetti
relativi alla prevenzione della criminalità nelle azioni contro quest’ultima e
di sviluppare ulteriormente i programmi nazionali di prevenzione della
criminalità. A livello di politica estera e interna dell’Unione si dovrebbero
individuare ed elaborare priorità comuni nella prevenzione della criminalità
delle quali tener conto nel predisporre la nuova normativa.
42. Occorre sviluppare lo scambio delle “migliori
prassi”, rafforzare la rete delle autorità nazionali competenti per la
prevenzione della criminalità e la cooperazione tra gli organismi nazionali
impegnati in tale prevenzione, esaminando a tal fine la possibilità di un
programma finanziato dalla Comunità. Le prime priorità per tale cooperazione
potrebbero essere la criminalità giovanile e urbana e quella connessa alla
droga.
IX. Potenziamento della cooperazione contro la
criminalità
43. Si dovrebbe trarre il massimo vantaggio dalla
cooperazione tra le autorità degli Stati membri nell’ambito delle indagini
sulla criminalità transnazionale svolte in qualsiasi Stato membro.
Il Consiglio europeo chiede di istituire senza indugio le squadre
investigative comuni previste nel trattato, inizialmente per combattere il
traffico di droga, la tratta di esseri umani e il terrorismo. Le norme da
definire a tale riguardo dovrebbero consentire ai rappresentanti dell’Europol
di partecipare, se opportuno, a tali squadre con funzioni di supporto.
44. Il Consiglio europeo chiede l’istituzione di una Task
Force operativa europea dei capi della polizia, incaricata di scambiare, in
cooperazione con l’Europol, esperienze, migliori prassi e informazioni sulle
tendenze attuali della criminalità transnazionale e di contribuire alla
predisposizione di azioni operative.
45. L’Europol ha un ruolo fondamentale di sostegno per
quanto riguarda la prevenzione della criminalità, l’analisi e le indagini a
livello dell’Unione. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio di fornire
all’Europol il sostegno e le risorse necessarie. Nel prossimo futuro il suo
ruolo dovrebbe essere rafforzato, conferendogli la facoltà di ottenere dati
operativi dagli Stati membri e autorizzandolo a chiedere agli Stati membri di
avviare, svolgere o coordinare indagini o di istituire squadre investigative
comuni per alcuni settori della criminalità, rispettando nel contempo i sistemi
di controllo giudiziario degli Stati membri.
46. Per rafforzare la lotta contro le forme gravi di
criminalità organizzata il Consiglio europeo ha convenuto di istituire un’unità
(EUROJUST) composta di pubblici ministeri, magistrati o funzionari di polizia
di pari competenza, distaccati da ogni Stato membro in conformità del proprio
sistema giuridico. L’EUROJUST dovrebbe avere il compito di agevolare il buon
coordinamento tra le autorità nazionali responsabili dell’azione penale, di
prestare assistenza nelle indagini riguardanti i casi di criminalità
organizzata, in particolare sulla base dell’analisi dell’Europol, e di
cooperare strettamente con la rete giudiziaria europea, in particolare allo
scopo di semplificare l’esecuzione delle rogatorie. Il Consiglio europeo chiede
al Consiglio di adottare lo strumento giuridico necessario entro la fine del
2001.
47. Dovrebbe essere istituita un’accademia europea di
polizia per la formazione degli alti funzionari incaricati dell’applicazione
della legge. Essa dovrebbe essere avviata come una rete degli istituti di
formazione nazionali esistenti ed essere aperta anche alle autorità dei paesi
candidati.
48. Fatti salvi i settori più ampi previsti nel trattato di
Amsterdam e nel piano di azione di Vienna, il Consiglio europeo ritiene che,
per quanto riguarda le legislazioni penali nazionali, gli sforzi intesi a
concordare definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni dovrebbero incentrarsi
in primo luogo su un numero limitato di settori di particolare importanza, come
la criminalità finanziaria (riciclaggio di denaro, corruzione, falsificazione
dell’euro), il traffico di droga, la tratta di esseri umani e in particolare lo
sfruttamento delle donne, lo sfruttamento sessuale dei minori, la criminalità
ad alta tecnologia e la criminalità ambientale.
49. La criminalità economica grave presenta sempre più
spesso aspetti relativi a imposte e dazi. Il Consiglio europeo invita pertanto
gli Stati membri a fornire piena assistenza giudiziaria nelle indagini e nei
procedimenti riguardanti la criminalità economica grave.
50. Il Consiglio europeo sottolinea l’importanza di
affrontare il problema della droga in modo globale. Esso invita il Consiglio ad
adottare la strategia europea contro la droga per il periodo 2000-2004
prima della riunione del Consiglio europeo di Helsinki.
X. Azione specifica antiriciclaggio
51. Il riciclaggio dei capitali è il nucleo stesso della
criminalità organizzata. Esso dovrebbe essere sradicato ovunque si manifesti.
Il Consiglio europeo è determinato ad assicurare che siano intraprese
iniziative concrete per rintracciare, sequestrare e confiscare i proventi di
reato.
52. Si esortano gli Stati membri a dare piena attuazione,
anche in tutte le loro dipendenze, alle disposizioni della direttiva
antiriciclaggio, alla convenzione di Strasburgo del 1990 e alle raccomandazioni
della Task Force “Azione finanziaria”.
53. Il Consiglio europeo esorta il Consiglio e il Parlamento
europeo a adottare al più presto il progetto di direttiva antiriciclaggio
riveduta, che la Commissione ha recentemente proposto.
54. Occorre, tenendo nella debita considerazione la
protezione dei dati, migliorare la trasparenza delle transazioni finanziarie e
degli assetti societari e accelerare lo scambio di informazioni fra le unità di
informazione finanziaria (FIU) esistenti relativamente alle operazioni
sospette. Indipendentemente dalle disposizioni sulla segretezza applicabili
alle attività bancarie o ad altre attività commerciali, le autorità giudiziarie
e le FIU devono avere il diritto, fatto salvo il controllo giudiziario, di
ricevere informazioni, qualora tali informazioni siano necessarie per indagini sul
riciclaggio dei capitali. Il Consiglio europeo invita il Consiglio ad adottare
le disposizioni necessarie a tal fine.
55. Il Consiglio europeo chiede un ravvicinamento delle
normative e procedure penali relative al riciclaggio dei capitali (ad es., in
materia di rintracciamento, sequestro e confisca dei capitali). La sfera delle
attività criminose che si configurano come reati presupposto del riciclaggio
dovrebbe essere il più possibile uniforme e sufficientemente vasta in tutti gli
Stati membri.
56. Il Consiglio europeo invita il Consiglio a estendere la
competenza dell’Europol al riciclaggio in generale, a prescindere dal tipo di
reato da cui i proventi riciclati derivano.
57. Dovrebbero essere definite regole uniformi per impedire
che società o altre persone giuridiche registrate fuori dalla giurisdizione
dell’Unione vengano usate per occultare e riciclare i proventi di attività
criminose. L’Unione e gli Stati membri dovrebbero concludere intese con i
centri offshore dei paesi terzi per assicurare una cooperazione efficiente e
trasparente nel campo dell’assistenza giudiziaria, seguendo le raccomandazioni
formulate in materia dalla Task force “Azione finanziaria”.
58. Si invita la Commissione a illustrare in un rapporto le
disposizioni delle normative nazionali nel settore bancario, finanziario e
societario che ostacolano la cooperazione internazionale. Il Consiglio è a sua
volta invitato a trarre le necessarie conclusioni da tale rapporto.
D. AZIONE ESTERNA DI MAGGIORE INCISIVITÀ
59. Il Consiglio europeo sottolinea che tutte le competenze
e gli strumenti di cui l’Unione dispone, in particolare nel campo delle
relazioni esterne, devono essere sfruttati in maniera integrata e coerente per
istituire lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Le tematiche della
giustizia e degli affari interni devono essere integrate nella definizione e
nell’attuazione di altre politiche e attività dell’Unione.
60. Si devono sfruttare appieno le nuove possibilità che il
trattato di Amsterdam offre per l’azione esterna e in particolare le strategie
comuni, gli accordi comunitari e gli accordi basati sull’articolo 38 del
TUE.
61. Andrebbero chiaramente definite le priorità, gli
obiettivi e gli interventi politici dell’azione esterna dell’Unione nel settore
della giustizia e degli affari interni. In tempo utile per il Consiglio europeo
del giugno 2000, il Consiglio dovrebbe formulare, in stretta cooperazione con
la Commissione, raccomandazioni specifiche sugli obiettivi e interventi
politici dell’azione esterna dell’Unione nel settore della giustizia e degli
affari interni, affrontandovi anche aspetti inerenti alla struttura operativa.
62. Il Consiglio europeo esprime il suo sostegno alla
cooperazione regionale contro la criminalità organizzata, che coinvolge gli
Stati membri e i paesi terzi limitrofi dell’Unione. In questo contesto, esso
prende atto con soddisfazione dei risultati concreti e pratici ottenuti dai
paesi della regione del Mar Baltico. Il Consiglio europeo annette particolare
importanza alla cooperazione regionale e allo sviluppo nella regione balcanica.
L’Unione europea apprezza e intende partecipare alla Conferenza europea sul
tema dello sviluppo e della sicurezza nell’area adriatico-ionica che sarà
organizzata dal governo italiano, in Italia, nella prima metà del 2000. Questa
iniziativa costituirà un valido apporto nell’ambito del patto di stabilità per
l’Europa Sudorientale.
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