Qualche giorno fa il tema del Crocifisso, dopo le fiammate del 2006, 2009, 2011 e 2018 è tornato – devo dire molto stancamente – agli onori della cronaca giornalistica.
Ricapitoliamo brevemente la storia che, fino al 2018, è già stata oggetto di un lungo articolo di questo blog che trovate qui https://sergioferraiolo.com/2018/07/25/ieri-il-crocifisso-ha-fatto-impazzire-twitter/ e quindi non mi dilungo più di tanto, rimandandovi all’articolo per la questione..
Nel 2006, una cittadina italiana, la Signora Soile Lautsi adisce la CEDU per chiedere la rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche considerandolo un ostacolo all’educazione laica che impartisce ai figli. La CEDU, nel 2009, dà ragione alla signora Lautsi (qui la sentenza), ma la Grande Chambre (organo di appello), nel 2011, ribalta la decisione di primo grado (qui la sentenza).
Grandi festeggiamenti negli ambienti cattolici che vedono nella sentenza della Grande Chambre la resurrezione (sì, siamo proprio in tema) della “religione di Stato” vigente prima della nostra attuale Costituzione (vedi articolo 1 dello Statuto Albertino) e la soluzione alla controversa interpretazione dell’articolo 7 dell’attuale Costituzione [Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale]. Controverso è se l’articolo 1 del Concordato del 1929 che riconosce la religione Cattolica come unica religione dello Stato, pur se “considerato non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano” (modifica dei patti lateranensi del 1984. Ricordate Craxi?) avesse ancora un qualche valore, visto che anche la modifica di Patti lateranensi del 1984 riconosce un indubbio rilevo, superiore a quello delle altre religioni alla Religione Cattolica Apostolica romana.
Quindi rimane tutto così come era, con il Crocifisso esposto nelle aule scolastiche ma – ed è questa la sorpresa – non come emblema delle Religione “prevalente nello Stato”.
Ricordo che l’esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche NON è sancita da una legge, né esso è esposto come simbolo delle “regole” sotto le quali deve svolgersi l’attività scolastica.
Il Crocifisso, dalla nostra legge è considerato alla stregua di un armadio, di una lavagna, di una carta geografica: è un arredo scolastico, insomma. Le norme vigenti sono il R.D. 30 aprile 1924, n. 965 “Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media” (un semplice Regolamento, insomma) che all’articolo 118 dispone “Ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula, l’immagine del Crocifisso e il ritratto del Re” e il R.D.26 aprile 1928 n. 1297 . che, all’articolo 119 rinvia ad una tabella (allegato C) l’elenco degli “arredi scolastici” per ogni tipo di classe. Nell’allegato C, insieme al ritratto del re, alle carte geografiche, al cestino per la carta, alla lavagna, è indicato anche il crocifisso. Il crocifisso come arredo scolastico, quindi.
Forse consapevoli della debolezza della forma giuridica sull’esposizione del Crocifisso, nel 2018, a firma dei Deputati SALTAMARTINI, FEDRIGA, CASTIELLO, GRIMOLDI, GUIDESI fu presentato la proposta di legge A.C. 387 (qui il testo) intesa a imporre l’obbligo di esporre in luogo elevato e ben visibile l’immagine del Crocifisso.
Per la cronaca. Si tratta della riproposizione di una proposta di legge n. 4005 del 2016 della precedente legislatura. Proposta mai discussa come quest’ultima del 2018.
Il fatto è che “esporre in alto, in luogo ben visibile, il crocifisso” significa dire che ogni attività svolta in quell’aula scolastica, di tribunale, di ufficio pubblico. Viene resa secondo i dettami della religione cattolica.
Orbene, lo Stato italiano è uno Stato laico che lascia ai suoi cittadini ogni libertà di associarsi in religioni, partiti politici o sindacati.
Io mi ritengo un agnostico, non mi ritengo offeso dall’esposizione di un simbolo religioso, ma mi ritengo MOLTO OFFESO dall’obbligo di esporre un simbolo religioso, anche in assenza di norme che dispongano la possibile esposizione di simboli di ALTRE religioni.
Mica tutti i cittadini italiani sono cattolici. Ma, come la mettiamo con i milioni di cittadini italiani (non parlo di stranieri) che non abbracciano la religione cattolica e sono ugualmente titolari degli stessi diritti di non discriminazione degli italiani di religione cattolica? Per fare un esempio, lo studio del Pew Center, riportato dal demografo Massimo Livi Bacci, stima che in Italia gli islamici siano quasi un milione in più dello stock dei migranti, quindi quel milione saranno cittadini italiani.
Alle stesse conclusioni perviene Fabrizio Ciocca nel saggio “La comunità islamica più numerosa in Italia? Quella Italiana.” in cui stima che oltre un milione di cittadini italiani siano di religione musulmana.
Questo lo stato dell’arte fino alla sentenza della Cassazione 24414 del 9 settembre 2021 (qui il testo completo).
Cosa afferma la sentenza?
La Cassazione (vedi il testo) prende le mosse da una azione disciplinare comminata ad un docente che, sistematicamente, prima di ogni lezione, rimuoveva il crocifisso per riappenderlo , poi, a fine lezione, in difformità di una circolare del Dirigente scolastico.
La Cassazione (vedi qui il comunicato stampa) decide che “L’aula può accogliere la presenza del crocifisso quando la comunità scolastica interessata valuti e decida in autonomia di esporlo, eventualmente accompagnandolo con i simboli di altre confessioni presenti nella classe e in ogni caso ricercando un ragionevole accomodamento tra eventuali posizioni difformi. Il docente dissenziente non ha un potere di veto o di interdizione assoluta rispetto all’affissione del crocifisso, ma deve essere ricercata, da parte della scuola, una soluzione che tenga conto del suo punto di vista e che rispetti la sua libertà negativa di religione. Nel caso concreto le Sezioni Unite hanno rilevato che la circolare del dirigente scolastico, consistente nel puro e semplice ordine di affissione del simbolo religioso, non è conforme al modello e al metodo di una comunità scolastica dialogante che ricerca una soluzione condivisa nel rispetto delle diverse sensibilità. Ciò comporta la caducazione della sanzione disciplinare inflitta al professore. L’affissione del crocifisso – al quale si legano, in un Paese come l’Italia, l’esperienza vissuta di una comunità e la tradizione culturale di un popolo – non costituisce un atto di discriminazione del docente dissenziente per causa di religione. Non è stata quindi accolta la richiesta di risarcimento danni formulata dal docente, in quanto non si è ritenuto che sia stata condizionata o compressa la sua libertà di espressione e di insegnamento.”
E, quindi, enuncia i conseguenti punti di diritto: (qui il documento originale)
“- In base alla Costituzione repubblicana, ispirata al principio di laicità dello Stato e alla salvaguardia della libertà religiosa positiva e negativa, non è consentita, nelle aule delle scuole pubbliche, l’affissione obbligatoria, per determinazione dei pubblici poteri, del simbolo religioso del crocefisso. – L’art. 118 del r.d. n. 965 del 1924, che comprende il crocefisso tra gli arredi scolastici, deve essere interpretato in conformità alla Costituzione e alla legislazione che dei principi costituzionali costituisce svolgimento e attuazione, nel senso che la comunità scolastica può decidere di esporre il crocefisso in aula con valutazione che sia frutto del rispetto delle convinzioni di tutti i componenti della medesima comunità, ricercando un “ragionevole accomodamento” tra eventuali posizioni difformi. – E’ illegittima la circolare del dirigente scolastico che, nel richiamare tutti i docenti della classe al dovere di rispettare e tutelare la volontà degli studenti, espressa a maggioranza in assemblea, di vedere esposto il crocefisso nella loro aula, non cerchi un ragionevole accomodamento con la posizione manifestata dal docente dissenziente. – L’illegittimità della circolare determina l’invalidità della sanzione disciplinare inflitta al docente dissenziente per aver egli, contravvenendo all’ordine di servizio contenuto nella circolare, rimosso il crocefisso dalla parte dell’aula all’inizio delle sue lezioni, per poi ricollocarlo al suo posto alla fine delle medesime. – Tale circolare, peraltro, non integra una forma di discriminazione a causa della religione nei confronti del docente, e non determina pertanto le conseguenze di natura risarcitoria previste dalla legislazione antidiscriminatoria, perché, recependo la volontà degli studenti in ordine alla presenza del crocefisso, il dirigente scolastico non ha connotato in senso religioso l’esercizio della funzione pubblica di insegnamento, né ha condizionato la libertà di espressione culturale del docente dissenziente”
Apriti cielo! I primi commenti sono stati che la Cassazione ha fatto come Ponzio Pilato: se ne è lavato le mani. “per me va tutto bene purché vi mettiate d’accordo. Se siete d’accordo, mettete il crocifisso, solo il crocifisso o anche la manina di Fatima, o il Dharmacakra o quello che volete voi”
Non è pilateggiare questo, anzi. E’ correttamente ricondurre il problema l suo ambito naturale: in uno Stato laico l’esposizione in una aula di scuola di un simbolo religioso equivale all’esposizione di un quadro che raffiguri le Dolomiti, ovvero ad un cestino per la carta straccia rosso oppure verde. Nulla che valga la pena di battibeccare fino a scomodare la Cassazione.
Ovviamente la Sentenza è stata “tirata per giacchetta” da ambo le parti. La Conferenza Episcopale Italiana ha twittato un comunicato trionfante. Eccolo qui sotto.

L’UAAR (unione degli Atei e agnostici razionalisti) parimenti ha gridato alla vittoria con una pagine WEB. Eccola qui:
Vabbè, ognuno vede il bicchiere pieno della metà del vino che gli piace.
Una ultima considerazione. Da piccoli al catechismo ci hanno rotto le scatole sulla più grande festa religiosa cattolica, la Pasqua, che celebra, con la Resurrezione, la gloria del figlio del Dio della religione cattolica (figlio? Come la mettiamo con la Trinità? Uno e trino?) Quindi la celebrazione è la Resurrezione.
Gli Evangelici e i “protestanti in generale” accolgono questa indicazione e, nelle loro chiese è esposta una croce nuda senza il Cristo morto, simbolo delle Resurrezione.

Perché, mi chiedo, nelle chiese di religione cattolica apostolica romana, invece, è sempre esposto un Crocifisso? Una croce con un uomo morente simbolo della sofferenza?
