Archivi per il mese di: settembre, 2021

Qualche giorno fa il tema del Crocifisso, dopo le fiammate del 2006, 2009, 2011 e 2018 è tornato – devo dire molto stancamente – agli onori della cronaca giornalistica.

Ricapitoliamo brevemente la storia che, fino al 2018, è già stata oggetto di un lungo articolo di questo blog che trovate qui https://sergioferraiolo.com/2018/07/25/ieri-il-crocifisso-ha-fatto-impazzire-twitter/ e quindi non mi dilungo più di tanto, rimandandovi all’articolo per la questione..

Nel 2006, una cittadina italiana, la Signora Soile Lautsi adisce la CEDU per chiedere la rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche considerandolo un ostacolo all’educazione laica che impartisce ai figli. La CEDU, nel 2009, dà ragione alla signora Lautsi (qui la sentenza), ma la Grande Chambre (organo di appello), nel 2011, ribalta la decisione di primo grado (qui la sentenza).

Grandi festeggiamenti negli ambienti cattolici che vedono nella sentenza della Grande Chambre la resurrezione (sì, siamo proprio in tema) della “religione di Stato” vigente prima della nostra attuale Costituzione (vedi articolo 1 dello Statuto Albertino) e la soluzione alla controversa interpretazione dell’articolo 7 dell’attuale Costituzione [Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale]. Controverso è se l’articolo 1 del Concordato del 1929 che riconosce la religione Cattolica come unica religione dello Stato, pur se “considerato non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano” (modifica dei patti lateranensi del 1984. Ricordate Craxi?) avesse ancora un qualche valore, visto che anche la modifica di Patti lateranensi del 1984 riconosce un indubbio rilevo, superiore a quello delle altre religioni alla Religione Cattolica Apostolica romana.

Quindi rimane tutto così come era, con il Crocifisso esposto nelle aule scolastiche ma – ed è questa la sorpresa – non come emblema delle Religione “prevalente nello Stato”.

Ricordo che l’esposizione del Crocifisso nelle aule scolastiche NON  è sancita da una legge, né esso è esposto come simbolo delle “regole” sotto le quali deve svolgersi l’attività scolastica.

Il Crocifisso, dalla nostra legge è considerato alla stregua di un armadio, di una lavagna, di una carta geografica: è un arredo scolastico, insomma. Le norme vigenti sono il R.D. 30 aprile 1924, n. 965 “Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media” (un semplice Regolamento, insomma) che all’articolo 118 dispone “Ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula, l’immagine del Crocifisso e il ritratto del Re” e il R.D.26 aprile 1928 n. 1297 . che, all’articolo 119 rinvia ad una tabella (allegato C) l’elenco degli “arredi scolastici” per ogni tipo di classe. Nell’allegato C, insieme al ritratto del re, alle carte geografiche, al cestino per la carta, alla lavagna, è indicato anche il crocifisso. Il crocifisso come arredo scolastico, quindi.

Forse consapevoli della debolezza della forma giuridica sull’esposizione del Crocifisso, nel 2018, a firma dei Deputati SALTAMARTINI, FEDRIGA, CASTIELLO, GRIMOLDI, GUIDESI fu presentato la proposta di legge A.C. 387 (qui il testo) intesa a imporre l’obbligo di esporre in luogo elevato e ben visibile l’immagine del Crocifisso.

Per la cronaca. Si tratta della riproposizione di una proposta di legge n. 4005 del 2016 della precedente legislatura. Proposta mai discussa come quest’ultima del 2018.

Il fatto è che “esporre in alto, in luogo ben visibile, il crocifisso” significa dire che ogni attività svolta in quell’aula scolastica, di tribunale, di ufficio pubblico. Viene resa secondo i dettami della religione cattolica.

Orbene, lo Stato italiano è uno Stato laico che lascia ai suoi cittadini ogni libertà di associarsi in religioni, partiti politici o sindacati.

Io mi ritengo un agnostico, non mi ritengo offeso dall’esposizione di un simbolo religioso, ma mi ritengo MOLTO OFFESO dall’obbligo di esporre un simbolo religioso, anche in assenza di norme che dispongano la possibile esposizione di simboli di ALTRE religioni.

Mica tutti i cittadini italiani sono cattolici. Ma, come la mettiamo con i milioni di cittadini italiani (non parlo di stranieri) che non abbracciano la religione cattolica e sono ugualmente titolari degli stessi diritti di non discriminazione degli italiani di religione cattolica? Per fare un esempio, lo studio del Pew Center, riportato dal demografo Massimo Livi Bacci, stima che in Italia gli islamici siano quasi un milione in più dello stock dei migranti, quindi quel milione saranno cittadini italiani.

Alle stesse conclusioni perviene Fabrizio Ciocca nel saggio “La comunità islamica più numerosa in Italia? Quella Italiana.” in cui stima che oltre un milione di cittadini italiani siano di religione musulmana.

Questo lo stato dell’arte fino alla sentenza della Cassazione 24414 del 9 settembre 2021 (qui il testo completo).

Cosa afferma la sentenza?

La Cassazione (vedi il testo) prende le mosse da una azione disciplinare comminata ad un docente che, sistematicamente,  prima di ogni lezione, rimuoveva il crocifisso  per riappenderlo , poi, a fine lezione, in difformità di una circolare del Dirigente scolastico.

La Cassazione (vedi qui il comunicato stampa) decide che “L’aula può accogliere la presenza del crocifisso quando la comunità scolastica interessata valuti e decida in autonomia di esporlo, eventualmente accompagnandolo con i simboli di altre confessioni presenti nella classe e in ogni caso ricercando un ragionevole accomodamento tra eventuali posizioni difformi. Il docente dissenziente non ha un potere di veto o di interdizione assoluta rispetto all’affissione del crocifisso, ma deve essere ricercata, da parte della scuola, una soluzione che tenga conto del suo punto di vista e che rispetti la sua libertà negativa di religione. Nel caso concreto le Sezioni Unite hanno rilevato che la circolare del dirigente scolastico, consistente nel puro e semplice ordine di affissione del simbolo religioso, non è conforme al modello e al metodo di una comunità scolastica dialogante che ricerca una soluzione condivisa nel rispetto delle diverse sensibilità. Ciò comporta la caducazione della sanzione disciplinare inflitta al professore. L’affissione del crocifisso – al quale si legano, in un Paese come l’Italia, l’esperienza vissuta di una comunità e la tradizione culturale di un popolo – non costituisce un atto di discriminazione del docente dissenziente per causa di religione. Non è stata quindi accolta la richiesta di risarcimento danni formulata dal docente, in quanto non si è ritenuto che sia stata condizionata o compressa la sua libertà di espressione e di insegnamento.”

E, quindi, enuncia i conseguenti punti di diritto: (qui il documento originale)

“- In base alla Costituzione repubblicana, ispirata al principio di laicità dello Stato e alla salvaguardia della libertà religiosa positiva e negativa, non è consentita, nelle aule delle scuole pubbliche, l’affissione obbligatoria, per determinazione dei pubblici poteri, del simbolo religioso del crocefisso. – L’art. 118 del r.d. n. 965 del 1924, che comprende il crocefisso tra gli arredi scolastici, deve essere interpretato in conformità alla Costituzione e alla legislazione che dei principi costituzionali costituisce svolgimento e attuazione, nel senso che la comunità scolastica può decidere di esporre il crocefisso in aula con valutazione che sia frutto del rispetto delle convinzioni di tutti i componenti della medesima comunità, ricercando un “ragionevole accomodamento” tra eventuali posizioni difformi. – E’ illegittima la circolare del dirigente scolastico che, nel richiamare tutti i docenti della classe al dovere di rispettare e tutelare la volontà degli studenti, espressa a maggioranza in assemblea, di vedere esposto il crocefisso nella loro aula, non cerchi un ragionevole accomodamento con la posizione manifestata dal docente dissenziente. – L’illegittimità della circolare determina l’invalidità della sanzione disciplinare inflitta al docente dissenziente per aver egli, contravvenendo all’ordine di servizio contenuto nella circolare, rimosso il crocefisso dalla parte dell’aula all’inizio delle sue lezioni, per poi ricollocarlo al suo posto alla fine delle medesime. – Tale circolare, peraltro, non integra una forma di discriminazione a causa della religione nei confronti del docente, e non determina pertanto le conseguenze di natura risarcitoria previste dalla legislazione antidiscriminatoria, perché, recependo la volontà degli studenti in ordine alla presenza del crocefisso, il dirigente scolastico non ha connotato in senso religioso l’esercizio della funzione pubblica di insegnamento, né ha condizionato la libertà di espressione culturale del docente dissenziente

Apriti cielo! I primi commenti sono stati che la Cassazione ha fatto come Ponzio Pilato: se ne è lavato le mani. “per me va tutto bene purché vi mettiate d’accordo. Se siete d’accordo, mettete il crocifisso, solo il crocifisso o anche la manina di Fatima, o il Dharmacakra o quello che volete voi”

Non è pilateggiare questo, anzi. E’ correttamente ricondurre il problema l suo ambito naturale: in uno Stato laico l’esposizione in una aula di scuola di un simbolo religioso equivale all’esposizione di un quadro che raffiguri le Dolomiti, ovvero ad un cestino per la carta straccia rosso oppure verde. Nulla che valga la pena di battibeccare fino a scomodare la Cassazione.

Ovviamente la Sentenza è stata “tirata per giacchetta” da ambo le parti. La Conferenza Episcopale Italiana ha twittato un comunicato trionfante. Eccolo qui sotto.

L’UAAR (unione degli Atei e agnostici razionalisti) parimenti ha gridato alla vittoria con una pagine WEB. Eccola qui:

Vabbè, ognuno vede il bicchiere pieno della metà del vino che gli piace.

Una ultima considerazione. Da piccoli al catechismo ci hanno rotto le scatole sulla più grande festa religiosa cattolica, la Pasqua, che celebra, con la Resurrezione, la gloria del figlio del Dio della religione cattolica (figlio? Come la mettiamo con la Trinità? Uno e trino?) Quindi la celebrazione è la Resurrezione.

Gli Evangelici e i “protestanti in generale” accolgono questa indicazione e, nelle loro chiese è esposta una croce nuda senza il Cristo morto, simbolo delle Resurrezione.

Perché, mi chiedo, nelle chiese di religione cattolica apostolica romana, invece, è sempre esposto un Crocifisso? Una croce con un uomo morente simbolo della sofferenza?

Nineeleven. Ero in ufficio impegnatissimo a rendere meno brutta la legge Bossi-Fini sull’immigrazione. Non avevo tempo per stare davanti alla TV. Mi accertai che i miei cari a N.Y C. stessero bene e mi riimmeersi nel lavoro. Forse fu un bene. Le tremende immagini delle falling towers e dei falling men non le vidi in diretta, ma solo nei notiziari, come tutte le atrocità del Viet nam. Per me la caduta delle torri gemelle sono relegate nella memoria dei TG, come i terremoti del Friuli o di Gibellina o la catastrofe del Vajont.
Ho visitato, nel febbraio 2020, il memorial delle torri gemelle, con le fontane nere e l’Oculus. Ma le ricordo come monumenti alla memoria, non come attualizzazione dei fatti. La mia psiche è fortunata. Il mio ricordo va alle migliaia di morti innocenti, ma non posso dimenticare che quelle migliaia di morti innocenti furono “vendicati” uccidendo altrettante persone innocenti in altre parti del mondo.
Un solo pensiero: decidiamo che “Imagine” di John Lennon diventi l’inno di tutto il pianeta. 🌹

Uno dei temi del giorno è come accogliere gli Afgani che, terrorrizzati dai talebni arrivano nell Fortezza Europa.

E, come ogni volta che ciò accade, per evitare le storture della “Direttiva Procedure” si “resuscita la Direttiva 2001/55/CE sull’afflusso massiccio di sfollati.

Impresa difficile, perché quella Direttiva , frutto dell’ultimo refolo del “Vento di Tampere” era sbagliata, non prevedendo alcun elemento coercitivo per quegli Stat Membr che non vogliano accogliere sfollati.

Nel 2017 cadde in questo equivoco anche Emma Bonino, alla quale va tutta la mia stima, che parlò di una possibile soluzione del tema afflussi massicci di migranti con l’applicazione di una vecchia, vecchissima Direttiva europea, mai presa in considerazione da Bruxelles che, pure, l’approvò all’unanimità nel 2001. E dubito che sarà mai presa in considerazione.

E’ la Direttiva del Consiglio sulle norme minime della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi fra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi. (2001/55/CE).

Questa Direttiva è stata la prima ad ampio respiro ad esser stata proposta (nel lontano 2000) discussa ed approvata in seno al Consiglio dell’Unione Europea (Gazzetta ufficiale Unione europea del 7 agosto 2001). Ed è forse quella ora più invocata dall’Italia ai nostri giorni per tentare di dare una soluzione ai massicci afflussi di profughi non libici ma dalla Libia provenienti. (la Direttiva fu trasposta nel Diritto italiano con il Decreto legislativo 7 aprile 2003, n.85)

La scelta della Commissione di “rompere il ghiaccio” con questa Direttiva probabilmente non fu casuale. Per cogliere ancora l’ultimo rèfolo del vento di Tampere, si considerò che gli Stati membri potessero accogliere con favore uno strumento normativo per regolare un fenomeno, come quello dell’esodo dei Kosovari, che l’Unione Europea aveva sopportato l’anno precedente.

In pratica, la prima Direttiva del “pacchetto” della nuova normativa su immigrazione ed asilo che la Commissione Europea lanciava sul tappeto poteva apparire la soluzione del problema appena vissuto. Tale strategia si è rivelata vincente e ne sono testimoni il brevissimo lasso di tempo intercorrente fra la proposta e la sua approvazione, nonché le limitate modifiche apportate dagli organi del Consiglio dell’Unione Europea al testo base. Il testo risultante non è comunque esente da pecche, dovute, forse, alla novità dello strumento della Direttiva in materie connesse con l’asilo e l’immigrazione.

Come già accennato, la Direttiva disciplina il trattamento dei cittadini di Paesi terzi che hanno dovuto abbandonare il loro Paese, o da esso sono stati evacuati, in occasione di eventi bellici o calamitosi, o per il pericolo di esser sottoposti a trattamenti inumani o, comunque, soggetti a rischio di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani.

Le norme contenute nella Direttiva non sono di immediata applicazione, ma subordinate ad una decisione del Consiglio dell’Unione Europea che, su proposta della Commissione, accerta il verificarsi di un “afflusso massiccio”.

La decisione, a maggioranza qualificata, dovrebbe anche ripartire gli sfollati fra gli Stati membri.

Il condizionale è d’obbligo in quanto la soluzione fornita dalla Direttiva al problema della solidarietà fra i partecipanti non è delle più lineari. Le disposizioni riflettono una concezione volontaristica dell’accoglienza senza alcuna imposizione per gli Stati membri, forse fondata sulla speranza di un difficile verificarsi dell’evento.

La disponibilità all’accoglienza, in termini numerici o generali (art.25), è comunicata dagli Stati membri al Consiglio. Non si rinviene, nella Direttiva, alcuna norma secondo la quale il Consiglio può valutare la disponibilità manifestata dai singoli Stati membri, ma “le informazioni fornite dagli Stati membri sulla loro capacità ricettiva” sono inserite, al pari di una stima della portata dei movimenti degli sfollati, nella sua decisione che dichiara “l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati” (art. 5).

Ovviamente se la capacità ricettiva complessiva mostrata dagli Stati membri è superiore al numero degli sfollati da assistere, i problemi saranno solo di ordine patrimoniale per la ripartizione (art. 24) del Fondo europeo per i rifugiati.

Più complessa sarà l’evenienza che il numero delle persone ammissibili alla protezione temporanea superi la capacità di accoglienza dichiarata dagli Stati membri.

Nessuna disposizione è contenuta nella Direttiva per superare tale, pur prevista, evenienza. L’art. 25 della Direttiva, si limita, infatti, a rinviare la questione ad una riunione urgente del Consiglio “che esamina la situazione e prende i provvedimenti appropriati, compresa la raccomandazione di un ulteriore sostegno allo Stato membro interessato.”

Il problema principe di un afflusso di sfollati, ossia quello della sua equa ripartizione – già manifestatosi durante la crisi del Kosovo – non riceve una soluzione ben definita dalla Direttiva in esame che, nella versione della proposta originaria, non conteneva neppure il rinvio al Consiglio della decisione sul problema.

Neppure è chiarissima la durata massima della protezione temporanea. Ai sensi dell’art. 6, il Consiglio dell’Unione Europea può far cessare in qualsiasi momento il regime di protezione temporanea, ma è proprio in assenza di tale decisione che le deroghe al limite massimo di un anno prescritto dall’art. 4 non appaiono ben definite. Il comma 2 del medesimo art. 4 prescrive, infatti, che “qualora persistano motivi per la concessione della protezione temporanea, il Consiglio può deliberare, a maggioranza qualificata … [su] una proposta di prorogare detta protezione temporanea di un anno”, ma non chiarisce se questa proroga, su decisione del Consiglio, sia alternativa o supplementare rispetto alla proroga automatica, di sei mesi in sei mesi e fino ad un anno disposta dal primo comma del medesimo articolo 4.

Le cd. “norme procedurali” rivolte agli Stati membri vengono completate dall’enunciazione (artt. 25 e 26) del principio del “doppio assenso” necessario per il trasferimento degli sfollati. Il gradimento al trasferimento fra gli Stati membri deve essere manifestato, oltre che dagli Stati medesimi, anche dagli sfollati e ciò costituirà senz’altro, stante le verosimilmente possibili diverse forme di assistenza, un ulteriore ostacolo ad una equa ripartizione fra gli Stati membri.

Il Capo III della Direttiva (artt. 8 -16) dispone degli obblighi degli Stati membri nei titolari della protezione temporanea circa assistenza sanitaria, alloggio, accesso al lavoro, accesso all’istruzione, al ricongiungimento familiare etc.

E’ interessante notare, a questo riguardo alcune differenze fra il testo originario della proposta e la Direttiva approvata che riflettono l’irrigidimento delle posizioni nazionali sul tema.

Nel testo originario, per esempio, non figuravano le disposizioni ora presenti nell’art.11 che impone la riammissione – sull’esempio della Convenzione di Dublino e del successivo Regolamento – della persona che gode della protezione temporanea qualora essa soggiorni o tenti di entrare illegalmente nel territorio di un altro Stato membro.

L’originario art. 10 prescriveva la completa equiparazione degli sfollati ai rifugiati e la possibilità di intraprendere qualsiasi attività lavorativa concessa a questi ultimi. Nella versione finale (divenuta art. 12) l’equiparazione ai rifugiati scompare e gli Stati membri, pur riconoscendo agli sfollati di intraprendere – ma per un periodo non superiore alla durata della protezione temporanea – qualsiasi attività autonoma o subordinata, possono stabilire misure che diano la priorità ai cittadini dell’Unione Europea, ai Cittadini di Paesi dello Spazio Economico Europeo e ai cittadini di Paesi terzi che soggiornino regolarmente nel Paese.

Il trattamento delle malattie, previsto come misura minima di assistenza dall’originario art. 11 è divenuto, nel definitivo art. 13, “il trattamento essenziale delle malattie”. Il medesimo art. 13 nella versione definitiva, si preoccupa anche di specificare che nella quantificazione dell’aiuto necessario, si tiene conto della capacità di provvedere alle proprie necessità per gli sfollati che svolgono una attività lavorativa.

Anche nell’accesso all’istruzione la versione definitiva è più rigida dell’originaria, almeno per gli sfollati adulti. L’obbligo di accesso al sistema educativo generale (art. 12 testo originario) è divenuto, nel definitivo art. 14, una mera facoltà.

Il ricongiungimento familiare (articolo 13 del testo originario) è divenuto più difficile con la stesura delle disposizioni definitive contenute nell’art. 15 della Direttiva.

Nella proposta della Commissione l’eventualità da prendere in considerazione è la separazione di famiglie già costituite nel Paese di origine a causa dell’afflusso massiccio. Le categorie di familiari che potevano chiedere ed ottenere il ricongiungimento erano individuate nel coniuge (o nel convivente se lo Stato membro dia una tutela alle coppie di fatto) nei figli, non sposati, della coppia o di uno dei coniugi, anche adottati e in altri familiari che, per particolari condizioni di salute, erano a carico del richiedente.

Nella versione definitiva l’accento viene posto più sul bisogno di protezione e delle difficoltà personali che sul semplice fatto della separazione.

L’art. 15 della Direttiva prescrive, infatti, che il diritto al ricongiungimento spetta al solo coniuge e ai figli minorenni e non sposati della coppia o di uno dei coniugi (o dei partner) che godano della protezione temporanea in un altro Stato membro. Per gli altri familiari a carico – divenuti “parenti stretti” nel testo definitivo – che godono della protezione temporanea in uno degli Stati membri, non esiste un obbligo al ricongiungimento, ma solo una possibilità, che sarà valutata “tenendo conto delle estreme difficoltà che essi incontrerebbero qualora il ricongiungimento non avesse luogo”.

Per i familiari che non godono in un altro Stato membro del regime di protezione temporanea, il ricongiungimento potrà avvenire solo se essi “hanno bisogno di protezione”. Sussistendo questo requisito, gli Stati membri sono obbligati al ricongiungimento del coniuge (o partner se la legislazione nazionale tutela le coppie di fatto) e dei figli minori non sposati e hanno facoltà di permettere il ricongiungimento degli altri “parenti stretti a carico”.

In tal modo il coniuge o figli minori dello sfollato che vivono in un Paese terzo ove non corrono pericoli, non hanno alcun diritto al ricongiungimento.

La Direttiva si chiude con le disposizioni intese ad regolare il rimpatrio degli sfollati. Anche qui si rinviene qualche novità in senso restrittivo: alle norme sui rimpatri assistiti e volontari è stato aggiunto l’art. 22 che tratta dei rimpatri forzati.

La Direttiva, purtroppo, nonostante i numerosi afflussi di migranti provenienti dal sud del mondo, non è mai stata applicata, a riprova della “ritrosia” degli Stati membri ad occuparsi di sbarchi, sia pur numerosi, che, però investono un solo stato membro, spesso il nostro. L’Italia chiese l’attuazione della Direttiva durante l’afflusso dei tunisini nella cd. “primavera araba” del 2011/2012, ma la UE si oppose.

Il Regolamento di Dublino e la sua clausola capestro di “chi li ha se li tiene” è stata sempre una buona giustificazione per negare quei principi solidaristici che la direttiva sottiene.

Per queste ragioni dubito molto che la proposta di Emma Bonino abbia una qualche chanche di riuscita.

Con queste premesse è più che probabile che lo Stato (o gli Stati membri) che chiedano al Consiglio l’attivazione della Direttiva, possano ricevere già in prima istanza un rifiuto e, in ultima istanza, una “offerta di accoglienza” molto inferiore al numero di sfollati da sistemare.

Da ultimo non si può ignorare il Diritto europeo susseguente a tale Direttiva.  La “procedura” inizia con una richiesta della Commissione che chiede al Consiglio di dichiarare un abnorme afflusso di sfollati. Questi sfollati andranno redistribuiti fra gli Stati membri che dichiarino una loro disponibilità che “se non c’è non si può imporre”.  Posizione ribadita dalle Conclusioni del consiglio europeo del 28 giugno 2018 (punto 6) che, chiaramente sancisce che ogni accoglimento di rifugiato o di possibile rifugiato DEVE avvenire su base esclusivamente volontaria.

Da quanto sopra, la strada della “prima applicazione della Direttiva 2001/55/CE” può anche essere intrapresa, ma dubito del suo successo.

sergioferraiolo

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