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Ma cosa c’è nel cd. DDL ZAN che turba tanto i sogni della destra? Tante cose sono state dette: che è una legge liberticida, che non permetterà più di esprimere le proprie idee contrarie all’omosessualità, alla famiglia composta da due mamme o due papà, che inculcherà, fin dalla prima infanzia, in tutti i bambini la promiscuità di genere, di essere una legge contro la libertà di pensiero.

Ma voi l’avete letta? Sapete cosa c’è scritto? NULLA di tutto questo. Le critiche della destra sono solo propaganda e se mi seguite vi dimostrerò perché.

Certo il Disegno di legge che si trova al Senato con il numero 2005, già approvato dalla Camera e che prende il nome da deputato PD Alessandro ZAN del PD non è di facilissima lettura perché è un Disegno di legge che, in molti casi, si rapporta, con richiami di altre disposizioni di legge. Purtroppo la tecnica legislativa è questa: se vuoi rendere certi comportamenti punibili come altri descritti in altra legge non li puoi descrivere autonomamente, ma li devi rapportare a quelli ai quali vuoi assimilarli, in modo da evitare che, se si modificano gli uni, rimangono fermi gli altri.

In buona sostanza la massima parte degli articoli del Disegno di legge non sono altro che una estensione della legge Mancino ai reati dettati da omotransfobia e simili. In pratica un aumento delle pene per reati già coperti dall’aumento di pena per reati di violenza dettati da motivi abietti. Su tali aumenti di pena anche la destra si dice d’accordo anche se gli aumenti di pena mai hanno scoraggiato il commettere reati.

Ma proseguiamo con ordine. Abbiamo detto che il DDL ZAN giace in Commissione al Senato con il numero 2005 e il testo potete trovarlo cliccando qui.

Le leggi antidiscriminazione sono presenti in tutto il mondo. Per una panoramica potete cliccare qui.

Vi va di perdere un po’ di tempo per esaminare gli articoli?

Articolo 1:

(Definizioni) 1. Ai fini della presente legge: a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico; b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso; c) per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi; d) per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione.

Mi sembra abbastanza chiaro: ai soli fini di questo Disegno di Legge l’orientamento sessuale (attrattiva verso lo stesso o altro sesso) e l’identità di genere (ossia il sesso in cui l’individuo si percepisce) sono indipendenti dal sesso indicato dall’anagrafe anche se l’individuo stesso non ha intrapreso o concluso un percorso (psicologico, farmacologico, chirurgico di passaggio). In parole molto povere, una persona registrata all’anagrafe come maschio può definirsi femmina anche se non ha subito interventi chirurgici di cambio di sesso; ma questa sua dichiarazione non influisce sul sesso registrato all’anagrafe

Ovviamente questo NON significa che il sesso descritto all’anagrafe cambi solamente con questo “sentirsi diverso da quanto scritto all’anagrafe”. Ci vuole ben altro per il cambio anagrafico.

Articolo 2

(Modifiche all’articolo 604-bis del codice penale) 1. All’articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità »; b) al primo comma, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità »; c) al secondo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità »; d) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità »

Questo articolo ha il solo scopo di estendere ai delitti previsti dall’articolo 604-bis del Codice penale “propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione etnica, razziale e religiosa”, la propaganda e l’istigazione a delinquere per motivi fondati sull’identità sessuale, sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sulla disabilità. Quindi non si parla assolutamente di reprimere le idee ma solo “la propaganda e l’istigazione a delinquere”, cosa ben diversa. Quindi posso – se lo voglio – esprimere il mio orientamento contrario ai transgender o agli omosessuali, ma non posso – pena l’incriminazione – istigare alla violenza contro i transgender o gli omosessuali. Mi par cosa ben differente.

Articolo 3

(Modifica all’articolo 604-ter del codice penale) 1. All’articolo 604-ter, primo comma, del codice penale, dopo le parole: « o religioso, » sono inserite le seguenti: « oppure per motivi fondati sul sesso, sul genere, sul­ l’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità, ».

Identico scopo dell’articolo precedente: estendere le incriminazioni previste dall’art.606-ter del codice penale, che punisce con l’aggravamento di un terzo della pena i delitti commessi “per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità” ai delitti commessi con finalità di discriminazione sessuale, discriminazione di genere, di orientamento sessuale etc. Quindi una aggravante per delitti commessi con finalità di discriminazione e, non, per idee ad esse contrarie.

Articolo 4

(Pluralismo delle idee e libertà delle scelte) 1. Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a de­ terminare il concreto pericolo del compi­ mento di atti discriminatori o violenti.

Proprio per evitare qualsiasi equivoco fra delitti commessi  e l’incitamento a commetterli e la libertà di pensiero, il legislatore ha inserito questo articolo che fa piazza pulita dei timori di nono poter più esprimere le proprie idee contrarie alla libertà di genere. Forse forse qui l’inciso “Ai fini della presente legge” potrebbe esser eliminato, in quanto la libertà di opinione ed espressione è già tutelato dalla Costituzione.

Articolo 5

(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122) 1. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1: 1) al comma 1-bis, alinea, le parole: « reati previsti dall’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 » sono sostituite dalle seguenti: « delitti di cui all’articolo 604-bis del codice penale ovvero per un delitto aggravato dalla circostanza di cui all’articolo 604-ter del medesimo codice »; 2) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: « 1-ter. Nel caso di condanna per uno dei delitti indicati al comma 1-bis, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività secondo quanto previsto dai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies. Per i medesimi delitti, nei casi di richiesta dell’imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, per lavoro di pubblica utilità si intende quanto previsto dai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies »; 3) al comma 1-quater: 3.1) le parole: « , da svolgersi al termine dell’espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere » sono sostituite dalla seguente: « è »; 3.2) dopo la parola: « giudice » sono inserite le seguenti: « , tenuto conto delle ragioni che hanno determinato la condotta, »; 4) al comma 1-quinquies, le parole: « o degli extracomunitari » sono sostituite dalle seguenti: « , degli stranieri o a favore delle associazioni di tutela delle vittime dei reati di cui all’articolo 604-bis del codice penale »; 5) alla rubrica, dopo la parola: « religiosi » sono inserite le seguenti: « o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità »; b) al titolo, le parole: « e religiosa » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosa o fondata sul sesso, sul genere, sull’orienta­ mento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità ». 2. Dall’attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, le modalità di svolgimento dell’attività non retribuita a favore della collettività, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Questo è un articolo apparentemente complesso, ma in realtà volto solo a dare una sistematicità alla legge.

Innanzitutto cosa è il Decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 convertito dalla legge 25 giugno 1993, n.205? Cosa è questa legge che si vuol modificare?

Il mistero è presto svelato: si tratta della famosa “legge Mancino” (per altre esplicazioni clicca qui) che sanziona e condanna frasi, gesti, azioni e slogan aventi per scopo l’incitamento all’odio, l’incitamento alla violenza, la discriminazione e la violenza per motivi razzialietnicireligiosi o nazionali. La legge punisce anche l’utilizzo di emblemi o simboli.

Essa è oggi il principale strumento legislativo che l’ordinamento italiano offre per la repressione dei crimini d’odio e dell’incitamento all’odio.

Questo articolo, oltre a dare, come si è detto, sistematicità alla legge, inserisce – per i condannati – una possibilità di “redenzione” partecipando a programmi di pubblica utilità  a favore delle associazioni di tutela delle vittime dei reati di cui all’articolo 604-bis del codice penale. Insomma una sostituzione di pena volta a far conoscere a chi si è macchiato del delitto di incitazione all’odio verso queste categorie le categorie stesse e quanto poco ci sia da odiarle.

Articolo 6

(Modifica all’articolo 90-quater del codice di procedura penale) 1. All’articolo 90-quater, comma 1, se­condo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: « odio razziale » sono inserite le seguenti: « o fondato sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sul­ l’identità di genere

Altro articolo inteso a dare sistematicità alla legge e a comprendere i delitti di incitamento all’odio contro l’orientamento sessuale in quelli contro l’odio razziale nel codice di procedura penale.

Articolo 7

 (Istituzione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia) 1. La Repubblica riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità so­ciale sanciti dalla Costituzione. 2. La Giornata di cui al comma 1 non de­termina riduzioni dell’orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in un giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54. 3. In occasione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia sono organizzate cerimonie, in­ contri e ogni altra iniziativa utile per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1. Le scuole, nel rispetto del piano triennale dell’offerta formativa di cui al comma 16 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del patto educativo di corresponsabilità, nonché le altre amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al precedente periodo compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In un sistema giuridico moderno, non esistono solo le sanzioni: Esiste anche l’educazione dei cittadini a non commettere crimini verso stati, comportamenti, essenze, tutelati dall’ordinamento. Quindi, come esistono giornate che ricordano i crimini delle foibe, verrà istituita una giornata che ricorda i crimini contro l’orientamento sessuale. Non dimentichiamoci che durante il nazismo gli omosessuali furono perseguitati al pari degli ebrei e degli zingari.

Qui si appuntano molte critiche provenienti anche dal Vaticano che sostiene che nelle scuole paritarie gestite dai religiosi non ci potrà mai essere un sostegno alla libertà di genere e al cambio di sesso. Questa mi sembra una pretesa eccessiva: se vogliono la parificazione (ossia l’uguaglianza di risultati) le scuole cattoliche devono conformarsi alle leggi dello Stato. Altrimenti non siano paritarie e gli studenti provenienti da tali scuole dovranno sostenere un esame per esser “promossi” anche davanti allo Stato.

Articolo 8

(Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere) 1. All’articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: « 2-bis. Nell’ambito delle competenze di cui al comma 2, l’ufficio elabora con cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere. La strategia reca la definizione degli obiettivi e l’individuazione di misure relative all’educazione e all’istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media. La strategia è elaborata nel quadro di una consultazione permanente delle amministrazioni locali, delle organizzazioni di categoria e delle associazioni impegnate nel contrasto delle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere e individua specifici interventi volti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere. 2-ter. All’attuazione delle misure e degli specifici interventi di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo del comma 2-bis, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

L’articolo è chiaro: prevede una azione amministrativa per la prevenzione dei crimini contro l’orientamento sessuale

Articolo 9

(Modifica all’articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di centri contro le discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere) 1. All’articolo 105-quater, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « di discriminazione o violenza fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere » sono sostituite dalle seguenti: « dei reati previsti dall’articolo 604-bis del codice penale, commessi per motivi fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere della vittima, ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all’articolo 604-ter del codice penale ».

Anche questa è una modifica intesa a dare sistematicità al sistema, raggruppando gli articoli che incriminano i delitti conto l’orientamento sessuale nella dizione omnicomprensiva “dei delitti previsti dagli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale”.

Articolo 10

(Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza) 1. Ai fini della verifica dell’applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche per il contra­ sto della discriminazione e della violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere e del monito­ raggio delle politiche di prevenzione, l’Isti­ tuto nazionale di statistica, nell’ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, sentito l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica con cadenza almeno triennale. La rilevazione deve misurare anche le opinioni, le discriminazioni e la violenza subite e le caratteristi­ che dei soggetti più esposti al rischio, secondo i quesiti contenuti nell’Indagine sulle discriminazioni condotta dall’Istituto nazionale di statistica a partire dal 2011.

L’ultimo articolo è volto a monitorare – tramite l’ISTAT – l’evolversi del fenomeno dei reati contro l’orientamento sessuale.

Finita la disamina degli articoli del DDL ZAN per sanzionare gli atti violenti di odio contro l’orientamento sessuale vi chiedo se in esso sono contenute tutte le perplessità e le contrarietà sollevate dalla destra contro questo disegno di legge. Non c sono divieti di esprimere le proprie idee contrarie. Non c’è la cosiddetta teoria gender (ma chissà cosa mai sarà?). Non ci sono sanzioni per chi non approva, come non ci sono nel nostro ordinamento sanzioni per chi esprime il proprio dissenso verso il divorzio o l’aborto. Ci sono, sì, ci sono sanzioni, per chi promuove l’odio o azioni violente contro chi esprime una identità di genere diversa da quella scritta sul vecchio foglio dell’anagrafe, ma non si vede perché chi, liberamente, continua a credere che la sola vera famiglia debba essere fondata su un papà maschio e una mamma femmina debba, per questo subire sanzioni. Le subirà solo se queste sue condizioni sfoceranno nell’istigazione all’odio o alla commissione di delitti.

Come avete visto nel DDL Zan non ci sono le panzane propalate dalla destra come lo scambio di vestiti fra maschietti e femminucce a scuola per l’identità di genere, non ci sono limitazioni alla libertà di pensiero. L’unico vero scopo della legge è evitare le manifestastazioni di odio e di violenza nei confronti di chi non si riconosce nel sesso scritto, magari venti anni prima, nel registro anagrafico.

Mi rendo conto che la mia esposizione potrebbe sembrare troppo tecnica per le persone non aduse al linguaggio giuridico.

E’ una grave mancanza, ma se si parla di una legge, è necessario usare un linguaggio tecnico.

Per chi volesse conoscere di più questo disegno di legge attraverso un linguaggio meno formale, posso segnalare l’ottimo articolo de “il Post” che riassume la vicenda https://www.ilpost.it/2021/05/06/ddl-zan-guida-critiche/. Qui, con linguaggio più semplice, potete trovare le medesime argomentazioni.

Vediamo di capirci qualcosa e di capire se questa crisi di governo ha in senso o ancora non ce l’ha.
A dire il vero non è neppure una crisi di governo perché il Governo di Giuseppe Conte, bicolore fra Cinquestelle e Lega è nella pienezza dei poteri.
Oltre i litigi di Facebook e Twitter c’è solo una presentazione, da parte della Lega, di una mozione di sfiducia verso “il Governo presieduto dal prof. Giuseppe Conte”.
Richiesta un po’ tafazziana in quanto, visto che la Lega è parte del governo, diretta anche contro il partito presentatore della mozione di sfiducia.
Mozione che, comunque, non appare nelle convocazioni di Camera e Senato.
Il Senato è convocato martedì 20 agosto alle ore 15.00 per “Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri”.
La Camera dei deputati è convocata mercoledì 21 agosto alle ore 11.00 per “Comunicazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri sulla situazione politica”.
Cosa comunicherà Conte martedì o mercoledì?
Probabilmente la sua intenzione di salire al Colle per dimettersi.
Solo in tal caso potrà parlarsi di crisi di Governo.
Se la intesterà Conte, visto che, almeno formalmente, la mozione di sfiducia non verrà neppure discussa.
Nel caso di dimissioni formali la parola passa a Mattarella che ha tre opzioni:
1) Rinviare Conte al Parlamento per fare votare la fiducia o la sfiducia al Governo. Ma non penso che questa sia la scelta perché potrebbe verificarsi la ipotesi che parte della vecchia maggioranza (Lega) voti la sfiducia e parte della vecchia opposizione sia costretta a votarla per poi governare insieme (PD).
2) Accogliere le dimissioni e sciogliere le Camere
3) Accettare le dimissioni e esplorare la situazione dando mandato a Mr.X di esplorare la situazione per vedere se esiste, in questa legislatura, una maggioranza in grado di dare la fiducia ad un Governo.

Questa è la ipotesi più probabile, ammesso che in questo guazzabuglio sia ancora possibile formulare una previsione.
Se Mattarella persegue questa scelta Mr. X potrà ottenere la fiducia e governare o non ottenerla ed allora le nuove elezioni saranno la strada obbligata.
In tal caso sarà Mr.X a gestire le elezioni e lo scioglimento delle Camere travolgerà anche la legge costituzionale di riduzione dei Parlamentari cara ai Cinquestelle che è calendarizzata alla Camera per il 9 settembre.
I Cinquestelle hanno ripetutamente affermato che intendono anticiparne la discussione al 21 agosto.
Sarà possibile?
Molto difficile se Conte martedì si dimette. Di solito, appena formalizzate le dimissioni le Camere vengono sconvocate e riconvocate solo per atti urgenti come approvazione dei decreti legge.
Nessun problema alla approvazione della legge tagliaparlamentari, invece, se domani Conte non si dimette.
Già, ma se non si dimette, che succede? Se si limita a stigmatizzare i problemi sorti con la Lega? La Lega ritirerebbe la mozione di sfiducia e il teatrino proseguirebbe come prima, con grande scorno di quella parte del PD che sostiene l’accordo con i grillini.
Insomma, quasi sicuramente la mozione di sfiducia che ha dato origine a questa “pre-crisi” non verrà discussa nè votata.
Ma come si mette con la probabile vera crisi di governo, un governo PD-Cinquestelle e la proposta di legge tagliaparlamentari?
Se Conte domani si dimette, i Cinquestelle senz’altro vorranno anticipare la discussione della proposta. C’è bisogno di una riunione dei Capigruppo per variare il calendario e la Capigruppo decide all’unanimità. Quali sono gli schieramenti? I numeri dei partiti alla Camera li trovate in un post di qualche  fa.
Non è facile, purtroppo, prevedere – con governo dimissionario ma in carica per gli affari correnti e una possibile nuova maggioranza – come si comporteranno i deputati chiamati a votare una legge che limita di molto le possibilità di rielezione.
Secondo me lo spettacolo non è finito.

Oggi la stampa riporta la notizia dell’approvazione da parte della Camera, in seconda lettura conforme, del Disegno di legge costituzionale volto a ridurre il numero dei parlamentari.

Quindi, secondo l’articolo 138 della Costituzione, se dopo tre mesi Camera e Senato riapprovano, in testo conforme, il medesimo Disegno di legge modificherà la Costituzione stessa, salva la possibilità di Referendum in alcuni casi.

Il Disegno di legge (n. 214 al Senato e n.1585 alla Camera) prevede (qui il testo) che il numero dei deputati scenda da 630 a 400 ed il numero dei senatori da 315 a 200.

La motivazione, posta dai presentatori, a base della proposta è la seguente: “Coerentemente con quanto previsto dal programma di governo, si intende pertanto riportare al centro del dibattito parlamentare il tema della riduzione del numero dei parlamentari, con il duplice obiettivo di aumentare l’efficienza e la produttività delle Camere e, al contempo, di razionalizzare la spesa pubblica. In tal modo, inoltre, l’Italia potrà allinearsi agli altri Paesi europei, che hanno un numero di parlamentari eletti molto più limitato.”

Quindi efficienza e riduzione della spesa, ma a scapito della funzione più importante, direi quasi sacra, della rappresentatività del popolo italiano.

Beh, io non sono per nulla d’accordo e vi spiego perché.

Riduzione della spesa: ben poca cosa. Si ridurrebbe solo la spesa per gli stipendi dei parlamentari, una goccia nel mare dei costi della politica. Non si ridurrebbero i costi delle strutture del Parlamento che rimarrebbero identiche. Pensate voi che si licenzierebbero funzionari, commessi  o si ridurrebbero gli Uffici sol perché sono diminuiti i parlamentari? Non penso proprio.

Efficienza: l’efficienza del Parlamento è bassa, lo sappiamo, ma la colpa non è certo nel numero dei parlamentari, bensì va ricercata nei regolamenti delle due Camere. Un esempio? Come sapete i disegni di legge vanno prima discussi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e, poi, una volta approvate da queste Commissioni, affrontano di nuovo l’iter di approvazione in Aula con, ancora una volta, proposizione di emendamenti, discussione etc.

I lavori fra Aula e Commissioni non sono coordinati: capita spesso che le Commissioni (formate dagli stessi parlamentari che potrebbero o dovrebbero esser presenti in Aula) lavorino in contemporanea con l’Aula o che i lavori delle Commissioni debbano essere interrotti per il contemporaneo succedersi di votazioni in Aula. Sarebbe più facile organizzare il lavoro per sessioni. Ad esempio, nelle prime tre settimane del mese si riuniscono solo le Commissione, nell’ultima solo l’Aula. Il contrasto svanirebbe nel nulla.

Oppure, un’altra proposta semplice semplice per aumentare l’efficienza: il disegno di legge viene discusso ed approvato in Commissione di merito (ove, si presume, siedano parlamentari competenti nella materia trattata) e l’Aula sarà chiamata solo ad approvarla o a bocciarla senza iniziare di nuovo il percorso di merito.

Quindi non è il numero dei parlamentari ad intralciare il lavoro, bensì i regolamenti delle Camere.

Anche il confronto, tanto sbandierato, con gli altri Paesi europei non dà cifre molto dissimili: In virtù della Costituzione attuale, in Italia abbiamo 945 parlamentari, di cui 630 deputati e 315 senatori. A questi, in realtà, vanno aggiunti i senatori a vita (al massimo 5) e i senatori di diritto a vita, cioè i presidenti emeriti della Repubblica e quelli nominati dal Presidente della Repubblica. Ciò significa che, senza includere nel calcolo i senatori a vita, nel nostro Paese abbiamo 1,6 membri del Parlamento per ogni 100mila abitanti.

In Francia per ogni 100mila abitanti ci sono 1,4 parlamentari, in Germania 0,9, in Spagna 1,3 e in Polonia 1,4. In numeri assoluti, a fronte dei nostri 945 parlamentari, il Parlamento tedesco contempla 699 membri e quello francese 925.

Cifre, quindi, simili. Anche se bisogna considerare che la Germania è uno Stato federale ed ogni Land ha già il suo Parlamento. Discorso analogo per un altro esempio preso a modello da chi vuole ridurre i Parlamentari: gli USA. Negli Stati Uniti d’America, il Senato è composto da 200 membri e la Camera dei rappresentanti da un massimo di 435 membri. Anche gli Stati uniti sono uno stato federale con i suoi propri organi di governo e le due Camere sono chiamate ad esprimersi solo su limitati argomenti.

La nota negativa, troppo negativa, che la riduzione del numero dei parlamentari pone è la drastica caduta di rappresentatività del Parlamento. E la rappresentatività de popolo italiano è la massima funzione del Parlamento sancita dall’art.1 della Costituzione: “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.” Ossia tramite il Parlamento.

Ed il Parlamento DEVE essere il più rappresentativo possibile. In Italia, gli elettori per la Camera, alle ultime politiche erano 46.505.350.  Quindi un deputato alla Camera ogni 73.818 elettori. Sempre alle ultime politiche de 2018, gli elettori per il Senato (età maggiore di 25 anni) erano 42.780.033, quindi un senatore ogni 135.809 elettori.

Ora, in un Paese che si rispetti, il candidato deve raccogliere, con l’aiuto del suo partito, il consenso del maggior numero di elettori, per cui, prima di tutto, deve farsi conoscere dal maggior numero possibile di persone.

Se la riforma proposta andasse in porto ci sarebbe un deputato ogni 116.263 elettori ed un senatore ogni 213.900 elettori.

Il mio ragionamento sarà pure una grande semplificazione, perché esistono le circoscrizioni, i collegi etc., ma il risultato ed il senso del ragionamento non cambia. Pensate voi sia più facile per un candidato alla Camera farsi conoscere da 73.818 elettori o da 116.263 elettori?

E’ chiaro che, per il singolo candidato, l’impresa si fa molto più difficile ed aumenta a dismisura il ruolo del Partito che, con la sua organizzazione sul territorio, può facilmente supportare un candidato piuttosto che un altro. E’ poi facilissimo da comprendere che questa riforma sbarra la strada a qualsiasi candidato indipendente.

Se, poi, come purtroppo succede ora, le liste sono bloccate, senza voto di preferenza, ben si comprende come, riducendo il numero dei parlamentari non si persegue il disegno di razionalizzarne il lavoro e di ridurre le spese, bensì di aumentare a dismisura il ruolo e l’importanza dei partiti politici.

Questo è il vero effetto della riforma proposta dal cosiddetto Governo del Cambiamento: aumentare a dismisura il potere dei partiti sugli eletti, candidando e supportando solo quelli fedeli alla oligarchia dei segretari di partito.

Perdonatemi, ma io non ridurrei il numero dei parlamentari ed otterrei gli stessi risultati con una profonda revisione (a costo zero) dei regolamenti di Camera e Senato.

Ai partiti non la dò vinta.

I risultati elettorali hanno preso forma. Si sa chi ha vinto e chi ha perso. Chissà quale governo ci tocccherà. Ormai, sia pur appena finita, la campagna elettorale è solo un ricordo.

A futura memoria, ho pensato di raccogliere in un Ebook disponibile su Amazon al  prezzo di 0,99 euro le mie impressioni e i miei ricordi di questa feroce campagna elettorale. Se na dimenticare che se c’è campagna elettorale e dialettica significa che siamo in democrazia.

L’Ebook è disponibile a questo indirizzo https://www.amazon.it/Quella-campagna-brutta-sporca-cattiva-ebook/dp/B07B77TGY3/

Ci sono alcuni giornalisti che si scagliano con veemenza contro il nuovo articolo 70 che la riforma di questo Governo vuole introdurre in costituzione.

La prima obiezione verte sull’allungamento di un articolo che passa da 9 a 439 parole accusando illegislatore di complicare le cose anziché semplificarle. Ma è una obiezione speciosa. Il vecchio articolo 70 si limitava a specificare una cosa ovvia in un sistema di bicameralismo perfetto, ossia che  “la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere”.

Ora, visto che si passa ad un monocameralismo “condizionato”, il nuovo articolo 70 dovrà pur specificare quali siano le diversità e in che modo il Senato può entrare nel procedimento legislativo.

Faccenda un po’ lunga ma non complessa. Infatti il nuovo articolo 70 si limita ad elencare i casi di intervento del Senato nella formazione delle leggi.

Il nuovo articolo 70 inizia con lo spiegare ciò che non cambia, ossia le leggi per le quali rimaniamo nel bicameralismo perfetto: leggi di revisione costituzionale, leggi di attuazione di leggi costituzionali, limitatamente a quelle concernenti le minoranze  linguistiche, le leggi porposte dal Senato che la Camera accetta di discutere, leggi di iniziativa popolare, legge di attuazione del referendum propositivo (nuovo aticolo 71).

Rimane il bicameralismo perfetto per le leggi che determinano l’ordinamento e le leggi elettorali dei Comuni e delle Città metropolitane, la legge europea e la legge di delegazione europea, le leggi sulla ineleggibilità e incompatibilità  con l’ufficio di Senatore (Art. 65), per le leggi sull’attribuzione dei seggi al Senato della repubblica, le leggi di ratifica di trattati con l’Unione europea [dai quali, ormai, discende direttamente il diritto interno], legge sull’ordinamento di Roma Capitale, rapporti fra lo stato e le confessioni religiose e altre norme che, in pratica, vertono sui cardini del funzionamento della macchina-Stato.

Appare evidente che su tali principi ci debba essere una convergenza maggiore. Sono le regole  di convivenza civile.

Tutte le altre leggi, le leggi “di merito” sono approvate dalla sola Camera.

Interessante è il “richiamo alla riflessione” introdotto dall’articolo 70. Una volta che la legge è stata approvata dalla sola Camera, entro 10 gg, su richiesta di terzo dei suoi componenti (34) il Senato può chiedere di esaminarla. Ma non è l’attuale “navetta”. Il Senato la esamina, propone cambiamenti, ma la Camera è libera di accettare i suggerimenti o meno e si pronuncia in via definitiva.

E’ evidente che per spiegare questi procedimenti, non certo oscuri, ci vogliano un po’ più di parole che nel veccchio articolo 70.

 

Stavolta non voglio dare uno sguardo sul mondo, ma sulla nostra Italia. Il Parlamento ha approvato una controversa riforma costituzionale che, secondo alcuni, velocizzerà l’iter legislativo e renderà più chiare le competenze fra Stato e Regioni; secondo altri la Riforma è un pateracchio confuso che ci porterà ad un regime quasi dittatoriale. Forse prima di giudicare e senz’altro prima di andare, con il nostro voto, a dire si o no al referendum previsto in ottobre, è meglio compiere un piccolo sforzo e studiarla un po’, magari mettendola a raffronto con la Costituzione attuale.

Cercherò, articolo  per articolo, nei successivi post, di mostrarne le differenze e le conseguenze.

A chi vuole “correre” e leggerla tutta di un fiato consiglio di cliccare qui, sull’Atto Camera 2613-D che, fuori dai burocratismi, è il testo della riforma approvato secondo il procedimento dell’articolo 138 dell’attuale Costituzione che così dispone:

Art. 138

Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione.

 Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

La lettura di questo articolo ci insegna come il procedimento di approvazione delle leggi che modificano la Costituzione sia parecchio diverso da quello in uso per le leggi, diciamo così, normali. Queste ultime hanno bisogno solo che Camera e Senato raggiungano l’accordo su di un testo, magari rimpallandoselo più volte (la cosiddetta navetta) fino a che approvino un testo identico.

L’articolo 138 dispone, invece, che una legge di rango costituzionale, o che modifichi la Costituzione, ha bisogno di un doppio passaggio per ciascuna delle due Camere. Fra i due passaggi devono trascorrere almeno tre mesi e che, nella seconda votazione, la maggioranza necessaria è quella assoluta, ossia della metà più uno dei componenti di ciascuna Camera.

Se la legge costituzionale viene approvata dalla Camera e dal Senato con la maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti, la legge costituzionale viene pubblicata sulla Gazzetta ufficiale ed entra subito in vigore.

Se la maggioranza, come in questo caso , non raggiunge i due terzi dei componenti, la legge approvata non viene pubblicata, ma entra in uno stato di limbo per tre mesi, entro i quali cinquecentomila elettori oppure cinque consigli regionali o un quinto dei membri di una Camera facciano richiesta di sottoporla a referendum popolare.

A differenza del più noto referendum abrogativo, questo tipo di referendum NON prevede un quorum, quindi la nuova legge costituzionale si intende approvata se la maggioranza dei voti validi è SI. Quindi anche se a votare vanno 6 persone e tre votano SI, una scheda bianca e due votano NO, la legge è approvata.

La legge che regola i Referendum è del 1970 ed è consultabile cliccando qui.

Questo procedimento più complesso fu voluto dai “padri costituenti” per rendere più difficile modificare la legge fondamentale dello Stato che è bene non cabi tanto frequentemente per poter essere una sicura e duratura guida pe rle leggi ordinarie.

Per chi volesse avere sotto gli occhi il testo attuale e vigente della Costituzione italiana, suggerisco una visita al sito del Quirinale cliccando qui.

In un prossimo post inizierò ad esaminare le modifiche che il nuovo testo apporta al vecchio.

A presto

 

sergioferraiolo

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