Archivi per il mese di: Maggio, 2019

E’ di ieri la sentenza della Corte di Giustizia  Europea che interviene nel delicato settore delle espulsioni dei rifugiati. La Convenzione di Ginevra sul riconoscimento dello status di rifugiato del 1951 e successive modifiche, all’articolo 1F afferma che chi ha commesso un grave reato non rientra nel campo di applicazione della Convenzione.

All’art. 32 e 33, la Convenzione detta disposizioni sull’espulsione dei rifugiati:

Art. 32.

1. Gli Stati Contraenti possono espellere un rifugiato che risiede regolarmente sul loro territorio soltanto per motivi di sicurezza nazionale o d’ordine pubblico.

2. L’espulsione può essere eseguita soltanto in base a una decisione presa conformemente alla procedura prevista dalla legge. Il rifugiato deve, se motivi impellenti di sicurezza nazionale non vi si oppongano, essere ammesso a giustificarsi, a presentare ricorso e a farsi rappresentare a questo scopo davanti a un’autorità competente o davanti a una o più persone specialmente designate dall’autorità competente.

3. Gli Stati Contraenti assegnano a detto rifugiato un termine adeguato, che gli permetta di farsi ammettere regolarmente in un altro paese. Gli Stati Contraenti possono prendere, durante tale termine, tutte le misure interne che reputano necessarie.

Art. 33 Divieto d’espulsione e di rinvio al confine.

1. Nessuno Stato Contraente espellerà o respingerà, in qualsiasi modo, un rifugiato verso i confini di territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbero minacciate a motivo della sua razza, della sua religione, della sua cittadinanza, della sua appartenenza a un gruppo sociale o delle sue opinioni politiche.

2. La presente disposizione non può tuttavia essere fatta valere da un rifugiato se per motivi seri egli debba essere considerato un pericolo per la sicurezza del paese in cui risiede oppure costituisca, a causa di una condanna definitiva per un crimine o un delitto particolarmente grave, una minaccia per la collettività di detto paese.”

La Corte di Giustizia (qui il comunicato stampa  e qui la sentenza) in sostanza ribadisce che, anche in caso di reato grave che possa consentire la revoca dello status di rifugiato, la revoca dello status di rifugiato o il diniego del riconoscimento non hanno l’effetto di far perdere lo status di rifugiato a una persona che abbia un timore fondato di essere perseguitata nel suo paese d’origine. In parole povere è vietato espellere una persona, che sia rifugiato, che sia un rifugiato al quale è stato revocato lo status, che sia ancora richiedente asilo, che non abbia chiesto asilo, verso un Paese nel quale detta persona abbia il fondato timore di subire persecuzioni o trattamenti inumani o degradanti.

La sentenza, che mi pare in linea con la Convenzione di Ginevra, è stata duramente contestata da Salvini che ha dichiarato che “proseguirà per la sua strada”: “chi spaccia o delinque torna a casa!”.

Forse la campagna elettorale gli fa dimenticare che le norme italiane, anche con la correzione apportate da Salvini con il primo “decreto sicurezza” (D.L. 4 ottobre 2018 n. 113) sono perfettamente in linea con la sentenza.

L’articolo 19 del Testo Unico sull’immigrazione (Decr.Leg.vo 286 del 1998)  sull’argomento è lapidario: ”(Divieti di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categorie vulnerabili)

1. In nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

1.1. Non sono ammessi il respingimento o l’espulsione o l’estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell’esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani.”

Questo divieto di espulsione, che richiama il principio del non refoulement, è in vigore dal 1998 e neppure il decreto sicurezza 113/2008 lo ha cambiato.

Infatti, l’articolo 1, comma 2, del primo decreto sicurezza 113/2018 rispetta tale principio. Infatti, riferendosi al Decreto legislativo che recepisce la Direttiva europea sulle procedure per il riconoscimento della protezione internazionale, recita:

Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all’articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura “protezione speciale“, salvo che possa disporsi l’allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.”

Non so cosa abbia in mente Salvini per il suo “decreto sicurezza II”, ma, allo stato, dall’Italia non può essere espulso alcuno – indipendentemente dal suo status – verso un Paese ove rischi la tortura o trattamenti inumani o degradanti.

I fatti del giorno mi inducono a riproporre un mio post del 7 febbraio dello scorso anno ove anticipavo quello che oggi accade: le promesse fatte da Salvini nella campagna elettorale per le politiche del 4 marzo dell’anno scorso si son rivelate “da marinaio“.

Salvini aveva promesso di espellere 500.000 clandestini in caso di vittoria elettorale. La vittoria elettorale l’ha avuta e anche oltre le sue stesse aspettative. Ma di rimpatri nulla. Il mese scorso Salvini, conscio della falsità delle sue promesse, ha dichiarato che in Italia non ci sono più di 90.000 irregolari.

Oggi, per buttare fumo negli occhi, annucia che – in un decreto sicurezza bis – avocherà al ministero dell’interno il potere, fin ora in capo al ministro dei Trasporti, di “chiudere i porti“. Potrà farlo in caso di lesione all’ordine pubblico, ma la lesione all’ordine pubblico, in tali casi può essere accertato solo se, una volta identificati, fra i migranti possa essere individuato un possibile terrorista. Appunto, una volta identificato e sbarcato.

Qui, di seguito, il mio post del 7 febbraio 2018 ove avvertivo del pericolo di promesse avventate in tema di rimpatri.

Ieri, 6 febbraio, a Radio anch’io su Radio 1 (qui il podcast della trasmissione) è stata dibattuta la questione “migranti” ed il loro numero, a detta di Berlusconi e di Salvini, tanto spropositato da mettere a rischio la pace sociale.

È intervenuta Emma Bonino che ha detto cose sacrosante, tanto sacrosante da meritarsi i rimbrotti di Antonio Polito, giornalista, che le ha rimproverato di fomentare così i rigurgiti xenofobi e antigovernativi.

Cosa ha detto di tanto trasgressivo Emma Bonino? Ha detto la sacrosanta verità: che le 600.000 espulsioni promesse da Berlusconi e “il via tutti e subito per tutti gli irregolari” promesso da Salvini sono emerite BUFALE, impossibili da realizzarsi.

Occorre qui fare un po’ di chiarezza e, pur senza dare i numeri, ricordare quali sono le norme che regolano la materia.

Innanzitutto il numero degli stranieri regolarmente presenti in Italia, di poco superiore ai cinque milioni, rimane stabile da un triennio. Le cause – secondo Franco Pittau – coordinatore del Dossier statistico sull’immigrazione Caritas/Migrantes, anch’egli presente alla trasmissione –  sono da ricercarsi in una stagnazione degli arrivi per lavoro (i decreti flussi annuali sono per pochissimi posti); il loro numero aumenta solo per i ricongiungimenti familiari e diminuisce per l’ottenimento della cittadinanza italiana (200.000 nel 2017).

A questi si aggiunge il numero degli irregolari e di chi ha avuto respinta la domanda di asilo.

Mi spiego. Per non andare troppo lontano, nel 2016 abbiamo subito lo sbarco di 181.436 “profughi”, nel 2017 di 119.369 (fonte: Ministero dell’interno)

Nel 2016, fra questi profughi, abbiamo avuto 123.600 domande di asilo (fonte: Ministero dell’Interno), nel 2017 un numero di poco inferiore. Orbene, per le norme europee, (le Direttiva 2013/32/UE, attuata con Decreto Leg.vo n. 142 del 2015 e Direttiva 2013/33/UE, attuata con il medesimo  Decreto leg.vo  142) ogni domanda di asilo (più correttamente “protezione internazionale”) va valutata dalle Commissioni territoriali competenti; al loro diniego è consentito ricorso e, fino al termine del ricorso giurisdizionale di primo grado, il richiedente asilo ha diritto all’accoglienza e NON può essere espulso.

I tempi, purtroppo, non sono brevi (sei mesi per l’esame da parte della Commissione territoriale e due anni per l’esame del ricorso giurisdizionale.)

A tale stato posto rimedio con il cd. Decreto legge Minniti (D.L. 17/2/2017 n. 13) che velocizza il sistema dell’esame della domanda di asilo immettendo 250 funzionari intervistatori nelle Commissioni territoriali (il concorso si sta concludendo in questi giorni), istituendo sezioni specializzate dei tribunali che devono esaminare il ricorso e abolendo un grado di giurisdizione per gli appellanti denegati.

Nel contempo sono stati stipulati accordi con i Paesi di origine dei migranti che, nel 2017, hanno visto diminuire di oltre il 25% gli sbarchi.

Questi i dati. Il “guaio” è che non tutti i profughi hanno diritto all’asilo. Anzi, le Commissioni territoriali rigettano oltre il 60% delle domande. Questo 60% costituisce l’esercito dei denegati; tutti propongono appello, in quanto ciò, fino ad ora, gli assicurava almeno altri 18/24 mesi di permanenza “legale” in Italia

Molti, nel frattempo, pur potendo lavorare, commettono reati, specialmente nello spaccio della droga, vera piaga in molte città dove gli spacciatori agiscono alla luce del sole nell’apparente inerzia delle forze dell’ordine.

Il fatto è che una riforma del codice penale del 2014 (svuotacarceri) ha disposto l’impossibilità della custodia cautelare dello spacciatore di modiche quantità di stupefacenti fino all’esito del processo. Quindi il Giudice, quando la polizia gli   porta davanti un “modico spacciatore” sia esso italico o straniero, altro non può fare che fissare la data del processo (al quale l’imputato mai si presenterà) e disporne la scarcerazione.

Il migrante che ha chiesto asilo, che è stato denegato e che ha perso il ricorso presso il tribunale deve lasciare il territorio italiano, volontariamente o tramite espulsione.

E qui cominciano i guai.

Espellere un irregolare è impresa difficilissima, e non solo per la nostra Italia.

I rimpatri sono la parte più difficile e gravosa del fenomeno migratorio. Non sempre la questione è compresa dai media e dalla gente.  I migranti non viaggiano con il passaporto e, come gli imputati in tribunale, cercano con ogni mezzo di sottrarsi alla pena dell’espulsione, celando le proprie vere generalità e paese di provenienza.

Ma anche se io conosco nome e nazionalità di uno straniero da rimpatriare, non posso rimpatriarlo effettivamente se non con il consenso espresso ed il “riconoscimento” dell’autorità consolare del Paese di provenienza. Ed è abbastanza agevole da comprendere che il grado di collaborazione delle autorità consolari di alcuni Paesi asiatici o africani non sia altissimo, anzi, spesso non c’è proprio per il manifesto interesse a conservare le rimesse che il migrante fornisce, anche lavorando in nero.

Poi, nel 2008, ci si è messa anche la citata Direttiva 2008/115/CE sui rimpatri la quale fissa paletti molto precisi per l’uso coercitivo delle misure per il rimpatrio:

  • La decisione di rimpatrio fissa per la partenza volontaria un periodo congruo di durata compresa tra sette e trenta giorni, per il cittadino non comunitario il cui soggiorno è irregolare. I paesi dell’UE possono prevedere che tale periodo sia concesso unicamente su richiesta del cittadino interessato. In particolari circostanze, il periodo per la partenza volontaria può essere prorogato.
  • Qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria o per mancato adempimento dell’obbligo di rimpatrio da parte del cittadino entro il periodo concesso per la partenza volontaria, i paesi dell’UE devono ordinare il suo allontanamento. Misure coercitive proporzionate, che non eccedono un uso ragionevole della forza, possono essere usate per allontanare un cittadino non comunitario solo in ultima istanza.
  • Solo In casi specifici, e quando misure meno coercitive (cauzione, ritiro del passaporto, obbligo di dimora) risultano insufficienti, i paesi dell’UE possono trattenere il cittadino non comunitario sottoposto a procedure di rimpatrio quando sussiste un rischio di fuga o il cittadino evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento. Il trattenimento è disposto per iscritto dalle autorità amministrative o giudiziarie e deve essere regolarmente sottoposto a un riesame. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile e non può superare i sei mesi.

Con questo quadro normativo si comprende che le espulsioni siano anche molto costose.

Interessante, a questo riguardo, è un articolo di Vladimiro Polchi su Repubblica.it del 18 gennaio 2017 che illustra la complessità e i costi (115.000 euro) di una espulsione di 49 migranti verso la Tunisia. Espulsione, oltretutto, facile perché con la Tunisia è in vigore un trattato che regola e semplifica le riammissioni.

Senza contare, poi, che le autorità dei Paesi di rimpatrio, quasi tutti a maggioranza musulmana, chiedono espressamente di limitare i rimpatri di più persone contemporaneamente in quanto ciò solleva le ire degli imam più integralisti che indicano ai loro fedeli queste espulsioni contemporanee come un oltraggio all’Islam con gravi conseguenze in termini di odio verso l’occidente.

Altro fattore da considerare sono gli interessi economici italiani con i Paesi di provenienza. Nessuno lo dimostrerà mai, ma chissà se un massiccio e ravvicinato numero di espulsioni verso la Nigeria influirebbe sulle ricche concessioni petrolifere italiane in quel Paese?

Comunque la difficoltà dei rimpatri non è un problema solo italiano. Ne è un lampante esempio la vicenda di Anis Amri, il terrorista tunisino responsabile del massacro di Berlino del 19 dicembre 2106. Anis Amri passò diversi anni in un carcere italiano perché, arrivato su un barcone nel 2011, durante una rivolta incendiò il centro che lo ospitava. Scontata la pena, nel maggio 2015, l’Italia cercò di espellerlo, ma la Tunisia, certamente non entusiasta di riprendersi una persona che, prima dei reati in Italia, aveva commesso reati nel proprio Paese, ritardò – forse scientemente – la consegna dei documenti necessari per il “riconoscimento” diplomatico e per l’espulsione. La conseguenza fu che ad Amri fu consegnata una espulsione cartacea che gli intimava di lasciare subito il nostro Paese. Amri si autoespelle, ma verso la Germania. Le autorità italiane segnalano a quelle tedesche la pericolosità di Amri. Comincia un balletto fra la Polizia del Land Nord Reno Vestfalia sulla competenza, ma nessun provvedimento viene preso: Amri presenta una domanda di protezione che viene respinta, ma anche la Germania, per gli stessi motivi dell’Italia, non riesce ad espellerlo, con le tragiche conseguenze che conosciamo.

Ciò dimostra che in tutti gli Stati europei esiste il problema del crescente numero di chi, non avendo diritto alla protezione, purtuttavia non è possibile allontanare. Il tasso medio di rimpatri in Europa si aggira sulla sconfortante cifra del 40%.

Questo, in sintesi ha detto a “Radio anch’io” Emma Bonino. Le espulsioni sono poche non perché non si vogliono fare, ma perché son difficili da mettere in pratica.

Probabilmente per questo la Merkel fece il beau geste  di prendersi un milione di profughi, quasi tutti siriani, quindi tutti eligibili per l’asilo con conseguente nessun rimpatrio.

Probabilmente per questo gli altri Paesi UE difendono cn le unghie il principio cardine del Regolamento di Dublino che impone al primo Stato di approdo di tenersi il richiedente asilo; principio contro il quale combatte disperatamente l’Italia e la Grecia, ma in UE si va a maggioranza, e siamo 27 contro 2.

Se la Destra di Berlusconi e Salvini sa fare di meglio, si accomodi. Certo, durante il periodo di governo della Destra, il numero di clandestini calò in modo impressionante, ma non certo per le espulsioni.

Con la Bossi-Fini (legge 30 luglio 2002, n. 189) furono sanati circa 200.000 irregolari. Nel 2009 la sanatoria varata sotto il Governo Berlusconi IV portò alla regolarizzazione circa 700.000 stranieri.

Oggi la stampa riporta la notizia dell’approvazione da parte della Camera, in seconda lettura conforme, del Disegno di legge costituzionale volto a ridurre il numero dei parlamentari.

Quindi, secondo l’articolo 138 della Costituzione, se dopo tre mesi Camera e Senato riapprovano, in testo conforme, il medesimo Disegno di legge modificherà la Costituzione stessa, salva la possibilità di Referendum in alcuni casi.

Il Disegno di legge (n. 214 al Senato e n.1585 alla Camera) prevede (qui il testo) che il numero dei deputati scenda da 630 a 400 ed il numero dei senatori da 315 a 200.

La motivazione, posta dai presentatori, a base della proposta è la seguente: “Coerentemente con quanto previsto dal programma di governo, si intende pertanto riportare al centro del dibattito parlamentare il tema della riduzione del numero dei parlamentari, con il duplice obiettivo di aumentare l’efficienza e la produttività delle Camere e, al contempo, di razionalizzare la spesa pubblica. In tal modo, inoltre, l’Italia potrà allinearsi agli altri Paesi europei, che hanno un numero di parlamentari eletti molto più limitato.”

Quindi efficienza e riduzione della spesa, ma a scapito della funzione più importante, direi quasi sacra, della rappresentatività del popolo italiano.

Beh, io non sono per nulla d’accordo e vi spiego perché.

Riduzione della spesa: ben poca cosa. Si ridurrebbe solo la spesa per gli stipendi dei parlamentari, una goccia nel mare dei costi della politica. Non si ridurrebbero i costi delle strutture del Parlamento che rimarrebbero identiche. Pensate voi che si licenzierebbero funzionari, commessi  o si ridurrebbero gli Uffici sol perché sono diminuiti i parlamentari? Non penso proprio.

Efficienza: l’efficienza del Parlamento è bassa, lo sappiamo, ma la colpa non è certo nel numero dei parlamentari, bensì va ricercata nei regolamenti delle due Camere. Un esempio? Come sapete i disegni di legge vanno prima discussi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e, poi, una volta approvate da queste Commissioni, affrontano di nuovo l’iter di approvazione in Aula con, ancora una volta, proposizione di emendamenti, discussione etc.

I lavori fra Aula e Commissioni non sono coordinati: capita spesso che le Commissioni (formate dagli stessi parlamentari che potrebbero o dovrebbero esser presenti in Aula) lavorino in contemporanea con l’Aula o che i lavori delle Commissioni debbano essere interrotti per il contemporaneo succedersi di votazioni in Aula. Sarebbe più facile organizzare il lavoro per sessioni. Ad esempio, nelle prime tre settimane del mese si riuniscono solo le Commissione, nell’ultima solo l’Aula. Il contrasto svanirebbe nel nulla.

Oppure, un’altra proposta semplice semplice per aumentare l’efficienza: il disegno di legge viene discusso ed approvato in Commissione di merito (ove, si presume, siedano parlamentari competenti nella materia trattata) e l’Aula sarà chiamata solo ad approvarla o a bocciarla senza iniziare di nuovo il percorso di merito.

Quindi non è il numero dei parlamentari ad intralciare il lavoro, bensì i regolamenti delle Camere.

Anche il confronto, tanto sbandierato, con gli altri Paesi europei non dà cifre molto dissimili: In virtù della Costituzione attuale, in Italia abbiamo 945 parlamentari, di cui 630 deputati e 315 senatori. A questi, in realtà, vanno aggiunti i senatori a vita (al massimo 5) e i senatori di diritto a vita, cioè i presidenti emeriti della Repubblica e quelli nominati dal Presidente della Repubblica. Ciò significa che, senza includere nel calcolo i senatori a vita, nel nostro Paese abbiamo 1,6 membri del Parlamento per ogni 100mila abitanti.

In Francia per ogni 100mila abitanti ci sono 1,4 parlamentari, in Germania 0,9, in Spagna 1,3 e in Polonia 1,4. In numeri assoluti, a fronte dei nostri 945 parlamentari, il Parlamento tedesco contempla 699 membri e quello francese 925.

Cifre, quindi, simili. Anche se bisogna considerare che la Germania è uno Stato federale ed ogni Land ha già il suo Parlamento. Discorso analogo per un altro esempio preso a modello da chi vuole ridurre i Parlamentari: gli USA. Negli Stati Uniti d’America, il Senato è composto da 200 membri e la Camera dei rappresentanti da un massimo di 435 membri. Anche gli Stati uniti sono uno stato federale con i suoi propri organi di governo e le due Camere sono chiamate ad esprimersi solo su limitati argomenti.

La nota negativa, troppo negativa, che la riduzione del numero dei parlamentari pone è la drastica caduta di rappresentatività del Parlamento. E la rappresentatività de popolo italiano è la massima funzione del Parlamento sancita dall’art.1 della Costituzione: “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.” Ossia tramite il Parlamento.

Ed il Parlamento DEVE essere il più rappresentativo possibile. In Italia, gli elettori per la Camera, alle ultime politiche erano 46.505.350.  Quindi un deputato alla Camera ogni 73.818 elettori. Sempre alle ultime politiche de 2018, gli elettori per il Senato (età maggiore di 25 anni) erano 42.780.033, quindi un senatore ogni 135.809 elettori.

Ora, in un Paese che si rispetti, il candidato deve raccogliere, con l’aiuto del suo partito, il consenso del maggior numero di elettori, per cui, prima di tutto, deve farsi conoscere dal maggior numero possibile di persone.

Se la riforma proposta andasse in porto ci sarebbe un deputato ogni 116.263 elettori ed un senatore ogni 213.900 elettori.

Il mio ragionamento sarà pure una grande semplificazione, perché esistono le circoscrizioni, i collegi etc., ma il risultato ed il senso del ragionamento non cambia. Pensate voi sia più facile per un candidato alla Camera farsi conoscere da 73.818 elettori o da 116.263 elettori?

E’ chiaro che, per il singolo candidato, l’impresa si fa molto più difficile ed aumenta a dismisura il ruolo del Partito che, con la sua organizzazione sul territorio, può facilmente supportare un candidato piuttosto che un altro. E’ poi facilissimo da comprendere che questa riforma sbarra la strada a qualsiasi candidato indipendente.

Se, poi, come purtroppo succede ora, le liste sono bloccate, senza voto di preferenza, ben si comprende come, riducendo il numero dei parlamentari non si persegue il disegno di razionalizzarne il lavoro e di ridurre le spese, bensì di aumentare a dismisura il ruolo e l’importanza dei partiti politici.

Questo è il vero effetto della riforma proposta dal cosiddetto Governo del Cambiamento: aumentare a dismisura il potere dei partiti sugli eletti, candidando e supportando solo quelli fedeli alla oligarchia dei segretari di partito.

Perdonatemi, ma io non ridurrei il numero dei parlamentari ed otterrei gli stessi risultati con una profonda revisione (a costo zero) dei regolamenti di Camera e Senato.

Ai partiti non la dò vinta.

Lo SPID o “Sistema Pubblico di Identità Digitale” è, o dovrebbe essere, la chiave, unica e sicura, per il cittadino che vuol accedere – con il computer – ai servizi della Pubblica Amministrazione.

Lo ha ideato l’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), una agenzia governativa, con l’intento di creare un sistema unico di accesso sicuro: un solo codice per tutte le Amministrazioni, invece di tante user id e Password.

Intento molto condivisibile, ma funziona? Beh, secondo la mia esperienza a volte sì e a volte no. E’ una semplificazione abbastanza complicata.

Innanzitutto il codice SPID di accesso non è rilasciato direttamente dalla Pubblica Amministrazione, bensì da “concessionari”, ognuno con le sue regole di attivazione.

Al momento, sul sito SPID, ce ne sono nove: Aruba, InfoCert, Intesa, Lepida, Namirial, Poste Italiane, Sielte, Register.it, TIM.

Io, al tempo scelsi Poste perché mi sarebbe servito anche per le operazioni con Poste Italiane.

L’attivazione non fu semplice, compresa la visita, necessaria per il “riconoscimento personale”, ad un ufficio postale abilitato.

Una volta ottenute le credenziali, esse sono valide per qualsiasi accesso ai siti della Pubblica Amministrazione, Agenzia delle Entrate, Comune, etc. per ottenerne i servizi on line.

Le credenziali possono essere inserite o nel solito modo, scrivendo user id e password (sempre le stesse per tutte le amministrazioni) negli appositi campi dei rispettivi siti web, oppure, con l’apposita App, inquadrando con lo Smartphone un QRcode che appare sullo schermo e digitando sul telefonino stesso un codice “segreto” (livello di sicurezza 2).

Tutto bene? Non tanto. Ho scoperto, a mie spese, che la “sicurezza” dell’accesso dipende da un software istallato sul telefonino, il cosiddetto “certificato di sicurezza” che consente di verificare l’associazione univoca tra una chiave pubblica e l’identità di un soggetto (una persona, una società, un computer, etc) che dichiara di utilizzarla nell’ambito delle procedure di autenticazione. Insomma, digitando il codice (segreto, scelto da me e conunicato al gestore) sul telefonino, il sito “interpellato” è sicuro che chi ha digitato quel codice è la persona che avrebbe dovuto digitarlo.

Il guaio è che questo “certificato” non è visibile come un’App o un programma e può “saltare” in molti modi.

Il primo e più intuibile è il cambio di telefonino. Acquisto un nuovo telefonino Android e, grande comodità, appena inserisco il mio indirizzo e password di Google, in automatico, mi viene scaricato tutto il contenuto del vecchio telefonino, comprese le App. Ma non il certificato. Quando cerco di autenticarmi usando SPID, apro l’App dello SPID, digito il codice, ma il certificato non c’è e appare un messaggio di errore non sempre chiaro.  Spesso, almeno con l’App di Pste Italiane, appare il messaggio “credenziali non corrette” che porta a presumere di aver sbagliato a digitare il codice.

Il certificato “si perde” anche (mi è successo) cambiando il gestore del numero del telefonino “portabilità del numero”.

Ieri, a mie spese, ho scoperto che il telefonino si era perso il certificato anche dopo un aggiornamento automatico della versione del sistema Android.

Ogni volta, risolvevo il problema disinstallando l’App del codice SPID, reinstallandola e ripetendo la procedura di ottenimento del codice. Il codice, come una password è scelto da me e- per comodità – sceglievo sempre lo stesso codice.

Tutto bene, una volta scoperto che la causa era la “perdita” del certificato e la nuova richiesta dello stesso? Mica tanto. Ovvero, non per sempre.

Una telefonata, abbastanza lunga, con il call centre di assistenza SPID di Poste Italiane mi ha spiegato che la procedura di disinstallazione, reinstallazione e nuova richiesta codice non è corretta perché l’Ente che rilascia il codice “non sa” che il telefonino se lo è perso e, quindi, anche se è lo stesso codice, per l’Ente gestore, è un “ulteriore” rilascio. Poste Italiane – nella telefonata – mi ha spiegato che sono già arrivato a cinque rilasci di codici (tutte le volte che ho disinstallato e reinstallato l’App e chiesto un “nuovo” codice); alla decima richiesta il sistema mi bloccherà tutto.

Ohibò, visto che in poco più di un anno, ho “perso” cinque certificati, penso che a dieci arriverò presto.

Cosa avrei dovuto fare?

Quando il telefonino si “perde” il certificato, dall’App del telefonino (o, con il computer, sul sito web del Gestore, autenticandomi con user id. e password) avrei dovuto ”revocare” il certificato che il telefonino si era perso. Solo dopo aver fatto ciò, avrei potuto disinstallare l’App, reinstallarla e chiedere un nuovo certificato.

Io non mi reputo un analfabeta informatico eppure – come avete letto da queste righe – ho avuto la vita difficile con lo SPID, almeno con l’autenticazione di livello 2 con il codice.

Pensate che tali procedure possano essere comprese e seguite dalla massa dei cittadini che hanno a che fare con la Pubblica Amministrazione?

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