Ieri, 24 luglio, improvvisamente, l’hashtag #crocifisso è balzato in testa alle tendenze di Twitter e, anche oggi, non è da meno. Ora si posiziona al terzo posto. Mi sembra strano e cerco di capire cosa sia successo.
Leggendo i tweet, riesco a capire che Barbara Saltamartini, deputata della Lega, avrebbe presentato una proposta di legge che imporrebbe l’esposizione del crocifisso nelle scuole e negli uffici.
Come sapete, bazzico abbastanza con leggi e proposte di legge e mi vado a fare una ricerca sul sito del Parlamento.
Effettivamente apprendo che il 26 marzo 2018 (quindi neppure dopo 10 gg dalla prima riunione del Parlamento), l’on. Saltamartini ha presentato alla Camera dei Deputati il progetto di legge n. 387, recante “Disposizioni concernenti l’esposizione del Crocifisso nelle scuole e negli uffici delle pubbliche amministrazioni” (qui il testo).
Già la data della presentazione mi suona strana (la proposta è stata assegnata alla I Commissione solo il 26 giugno 2018 e l’esame non è ancora cominciato) e così mi vado a vedere cosa è successo nella scorsa legislatura. Scopro quello che già sapevo. Nella scorsa legislatura, il 5 settembre 2016, i Deputati della Lega Simonetti, Saltamartini (sempre lei) ed altri, presentarono alla Camera dei deputati il progetto di legge 4005 recante “Disposizioni concernenti l’esposizione del Crocifisso nelle scuole e negli uffici delle pubbliche amministrazioni” il testo (clicca qui), identico a quello presentato dalla Saltamartini in questa legislatura non fu mai neppure discusso in Commissione.
Quindi, la proposta di legge che ha fatto impazzire Twitter è una di quelle proposte di legge che vengono riproposte “in automatico” ad ogni inizio di legislatura quando ancora non si sa chi andrà al governo.
Le elucubrazioni su Salvini e i crocifissi nei porti e le disquisizioni dei twitteristi sono quindi campate in aria e qualche giornalista ci ha “inzuppato il pane”.
Ma che dice il testo presentato dalla Saltamartini in questa legislatura ed identico al precedente? E molto breve e lo riproduco tutto:
PROPOSTA DI LEGGE n. 387
d’iniziativa dei deputati
SALTAMARTINI, FEDRIGA, CASTIELLO, GRIMOLDI, GUIDESI
Disposizioni concernenti l’esposizione del Crocifisso nelle scuole e negli uffici delle pubbliche amministrazioni
Presentata il 26 marzo 2018
Onorevoli Colleghi! — Le ripetute polemiche relative alla presenza del Crocifisso nelle aule scolastiche, documentate dalla stampa e dai mezzi di comunicazione nazionali, hanno profondamente ferito il significato non solo religioso del Crocifisso, ma anche e soprattutto quale «simbolo della civiltà e della cultura cristiana, nella sua radice storica, come valore universale, indipendentemente da una specifica confessione religiosa», così come già aveva autorevolmente sostenuto il Consiglio di Stato, nel parere n. 63, espresso in data 27 aprile 1988. «La Costituzione repubblicana», continuava il Consiglio di Stato, «pur assicurando pari libertà a tutte le confessioni religiose, non prescrive alcun divieto all’esposizione nei pubblici uffici di un simbolo che, come quello del Crocifisso, per i princìpi che evoca, fa parte del patrimonio storico».
Con la sentenza n. 556 del 2006, il Consiglio di Stato non solo ha riproposto molte delle deduzioni già presenti nel parere del 1988, ma si è spinto ben oltre, fino ad affermare che l’esposizione obbligatoria del Crocifisso nelle aule scolastiche pubbliche non è più considerata semplicemente inidonea a ledere il principio supremo della laicità dello Stato, ma costituisce una raffigurazione evocativa dei valori che quello stesso principio racchiude. I giudici di Palazzo Spada giungono a tale conclusione confermando che il principio di laicità deve trasporsi sul piano giuridico secondo formule attente alla tradizione culturale e ai costumi della vita di ciascun popolo.
Il parere del Consiglio di Stato, che ha avuto come oggetto le norme del regio decreto 30 aprile 1924, n. 965, e del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, afferma che le suddette disposizioni, relative all’esposizione del Crocifisso nelle scuole, non sono state modificate per effetto della revisione dei Patti Lateranensi. Nel nuovo assetto normativo in materia, derivante dall’accordo, con protocollo addizionale, intervenuto tra la Repubblica italiana e la Santa Sede, con il quale sono state apportate modificazioni al Concordato lateranense dell’11 febbraio 1929, nulla viene stabilito relativamente all’esposizione del Crocifisso.
Non si ritiene che l’immagine del Crocifisso nelle aule scolastiche, o più in generale negli uffici pubblici, nelle aule dei tribunali e negli altri luoghi nei quali il Crocifisso o la Croce si trovano ad essere esposti, possa costituire motivo di costrizione della libertà individuale a manifestare le proprie convinzioni in materia religiosa.
Risulterebbe inaccettabile per la storia e per la tradizione dei nostri popoli, se la decantata laicità della Costituzione repubblicana fosse malamente interpretata nel senso di introdurre un obbligo giacobino di rimozione del Crocifisso; esso, al contrario, rimane per migliaia di cittadini, famiglie e lavoratori il simbolo della storia condivisa da un intero popolo.
Cancellare i simboli della nostra identità, collante indiscusso di una comunità, significa svuotare di significato i princìpi su cui si fonda la nostra società.
Rispettare le minoranze non vuole dire rinunciare, delegittimare o cambiare i simboli e i valori che sono parte integrante della nostra storia, della cultura e delle tradizioni del nostro Paese.
Pur prendendo atto dell’odierna aconfessionalità e neutralità religiosa dello Stato, nonché della libertà e della volontarietà dei comportamenti individuali, i fatti da ultimo registrati evidenziano come si renda necessaria l’emanazione di un provvedimento che assicuri che non vengano messi in discussione i simboli e i valori fondanti della nostra comunità.
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Princìpi).
1. Il Crocifisso, emblema di valore universale della civiltà e della cultura cristiana, è riconosciuto quale elemento essenziale e costitutivo e perciò irrinunciabile del patrimonio storico e civico-culturale dell’Italia, indipendentemente da una specifica confessione religiosa.
Art. 2.
(Finalità).
1. Nel rispetto degli articoli 7, 8 e 19 della Costituzione, la presente legge disciplina l’esposizione del Crocifisso in tutti gli uffici della pubblica amministrazione secondo le modalità degli articoli 3 e 4, al fine di testimoniare, facendone conoscere i simboli, il permanente richiamo del Paese al proprio patrimonio storico-culturale che affonda le sue radici nella civiltà e nella tradizione cristiana.
Art. 3.
(Esposizione del Crocifisso).
1. Nelle aule delle scuole di ogni ordine e grado e delle università e accademie del sistema pubblico integrato d’istruzione, negli uffici delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e negli uffici degli enti locali territoriali, nelle aule nelle quali sono convocati i consigli regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali e delle comunità montane, nei seggi elettorali, negli stabilimenti di detenzione e pena, negli uffici giudiziari e nei reparti delle aziende sanitarie e ospedaliere, nelle stazioni e nelle autostazioni, nei porti e negli aeroporti, nelle sedi diplomatiche e consolari italiane e negli uffici pubblici italiani all’estero, è fatto obbligo di esporre in luogo elevato e ben visibile l’immagine del Crocifisso.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le rispettive amministrazioni sono tenute a emanare la disciplina di attuazione della disposizione di cui al comma 1.
3. Gli organi costituzionali adottano le disposizioni necessarie per l’attuazione dei princìpi della presente legge nell’ambito della rispettiva autonomia.
4. I consigli regionali adottano le disposizioni necessarie per l’attuazione dei princìpi della presente legge secondo le rispettive disposizioni regolamentari.
Art. 4.
(Sanzioni).
1. Chiunque rimuove in odio ad esso l’emblema della Croce o del Crocifisso dal pubblico ufficio nel quale sia esposto o lo vilipende, è punito con l’ammenda da 500 a 1.000 euro.
2. Alla medesima sanzione di cui al comma 1 soggiace il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio che rifiuti di esporre nel luogo d’ufficio l’emblema della Croce o del Crocifisso o chiunque, investito di responsabilità nella pubblica amministrazione, ometta di ottemperare all’obbligo di provvedere alla collocazione dell’emblema della Croce o del Crocifisso o all’obbligo di vigilare affinché il predetto emblema sia esposto nei luoghi d’ufficio dei suoi sottoposti, ai sensi della presente legge.
Art. 5.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Non entro nel merito della questione che mi suscita scarso interesse. Sono laico e non credente, ma riconosco che il crocifisso fa comunque parte della nostra cultura e storia. Ognuno la pensa come vuole, ma mi limito ad osservare alcune cose.
L’esposizione del crocifisso, in luogo elevato e ben visibile, in un’aula scolastica, in un’aula giudiziaria, in un Ufficio pubblico, significa che l’istruzione, la giustizia, la pubblica amministrazione, sono impartiti secondo i principi dettati dalla confessione religiosa rappresentata dal crocifisso. E questo, in uno Stato laico, non è ammissibile in quanto va contro i principi costituzionali della non discriminazione religiosa (art.3), della distinzione fra Stato e Chiesa cattolica (art. 7) e della libertà religiosa (art.8).
La proposizione di una tale proposta di legge indica, nei presentatori, la paura dell’altro e la presunzione di far valere erga omnes i propri valori.
Ma, come la mettiamo con i milioni di cittadini italiani (non parlo di stranieri) che non abbracciano la religione cattolica e sono ugualmente titolari degli stessi diritti di non discriminazione degli italiani di religione cattolica? Per fare un esempio, lo studio del Pew Center, riportato dal demografo Massimo Livi Bacci, stima che in Italia gli islamici siano quasi un milione in più dello stock dei migranti, quindi quel milione saranno cittadini italiani.
Alle stesse conclusioni perviene Fabrizio Ciocca nel saggio “La comunità islamica più numerosa in Italia? Quella Italiana.” in cui stima che oltre un milione di cittadini italiani siano di religione musulmana.
Non sono particolarmente favorevole alla religione musulmana, come a qualsiasi religione, ma ritengo che cittadini italiani di religione musulmana, buddista, taoista etc, debbano avere gli stessi diritti e non essere discriminati da un simbolo religioso “esposto in alto ed in maniera ben visibile”.
Tutto l’impianto della proposta di legge, secondo me, è errato e va oltre quello che si propone e non mi stupirei che la “relazione” sia tratta dalla difesa italiana ad una sentenza, poi riformata, della Corte europea dei diritti dell’Uomo (CEDU), quando il 27 luglio 2006, una cittadina italiana, la Signora Soile Lautsi adisce la CEDU per chiedere la rimozione del crocifisso dalle aule scolastiche considerandolo un ostacolo all’educazione laica che impartisce ai figli. La CEDU dà ragione alla signora Lautsi (qui la sentenza), ma la Grande Chambre (organo di appello) ribalta la decisione di primo grado (qui la sentenza).
Si trattava, quindi, di opporsi alla rimozione del crocifisso, cosa ben diversa da imporne l’affissione. In sintesi, non mi posso dolere della presenza del crocifisso, ma mi dà molto fastidio che questo simbolo religioso sia imposto.
Del resto anche le norme di legge che nella proposta di legge si vorrebbero ancora vigenti e che impongono la presenza del crocifisso sono alquanto “strane” ed anteriori ai “patti lateranensi” del 1929, in piena vigenza dello “statuto albertino” che all’art. 1 disponeva: “La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione dello Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi.”
Le norme richiamate sono il R.D. 30 aprile 1924, n. 965 “Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media” che all’articolo 118 dispone “Ogni istituto ha la bandiera nazionale; ogni aula, l’immagine del Crocifisso e il ritratto del Re” e il R.D.26 aprile 1928 n. 1297 . che, all’articolo 119 rinvia ad una tabella (allegato C) l’elenco degli “arredi scolastici” per ogni tipo di classe. Nell’allegato C, insieme al ritratto del re, alle carte geografiche, al cestino per la carta, alla lavagna, è indicato anche il crocifisso. Il crocifisso come arredo scolastico, quindi.
Norme di fatto superate dal mutamento dei rapporti fra Stato e Chiesa del Concordato del 1929, del mutamento della forma costituzionale dello Stato italiano che non riconosce più alla Chiesa cattolica il “privilegio” dell’unica religione e dal nuovo concordato del 1984.
Ma il parere del Consiglio di Stato, citato nella relazione alla proposta di legge, afferma che tutti questi avvenimenti non hanno mutato la “tabella C” che disciplina gli arredi scolastici e la proponente “si allarga” chiedendo l’affissione del crocifisso anche nei porti , nelle aule giudiziarie, nelle aule dei consigli comunali, provinciali (ci sono ancora?) e regionali, negli ospedali etc.
Ecco, questo è il quadro della situazione attuale, forse diverso da quello che i twittatori di ieri e di oggi immaginano. Ognuno è libero di pensarla come crede. Io ho solo fornito gli elementi di riflessione. Personalmente, ripeto, la presenza del crocifisso non mi disturba, mi disturba, e molto, l’obbligo della sua affissione “in luogo elevato e ben visibile”, come a sovrintendere l’attività che si svolge nell’aula scolastica o giudiziaria.
Ritengo, comunque, che ora gli italiani abbiano problemi ben più importanti a cui dar retta.
Permettetemi una ultima riflessione, da laico agnostico qual sono: non ho mai capito perché i cattolici preferiscano il dolore del crocifisso alla gioia e alla gloria della resurrezione simboleggiata dalla croce nuda nelle chiese dei protestanti.
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