Archivio degli articoli con tag: legge costituzionale

Il 20 e 21 settembre saremo chiamati ad esprimerci su un referendum confermativo di una legge costituzionale i cui scopo è molto limitato: tagliare il numero dei parlamentari. I Deputati scenderebbero da 630 a 400 e i senatori da 315 a 200. La legge costituzionale è stata approvata nelle prescritte quattro letture e, siccome non ha sempre raggiunto la percentuale di sì dei due terzi di una delle Camere, la Costituzione permette, con la richiesta di alcune modalità, che il popolo abbia l’ultima parola in un referendum senza quorum. Per intenderci, se andasse a votare una sola persona e quella persona votasse NO, la legge non sarebbe approvata.

Chi mi segue sa perfettamente che io non sono favorevole a questa riforma; spesso su questo blog ho spiegato le ragioni e richiamato l’attenzione. Visto che la data si avvicina e questa data, in caso di vittoria dei sì, potrebbe essere foriera di inconvenienti seri sul funzionamento del Parlamento, proprio in direzione contraria degli auspici dichiarati dai promotori (i Cinquestelle), forse è meglio tornare sull’argomento.

Facciamo un po’ di storia.

Forse non tutti sanno che il numero attuale di parlamentari non fu fissato dalla Costituzione del 1947 (qui il link)

La costituzione originaria, agli articoli 56 e 57 affermava che “La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale, in ragione di un deputato ogni 80.000 abitanti o frazione superiore a 40.000” e che “il Senato della Repubblica è eletto a base regionale. A ciascuna regione è attribuito un senatore per 200.000 abitanti. Nessuna regione può avere meno di sei senatori. La Valle d’Aosta ne ha uno”.

L’articolo 60 introduceva uno sfasamento temporale sulla durata delle Camere. La Camera di deputati era eletta per cinque anni, il Senato per sei.

Facile fare il conto di quanti deputati fosse composta la prima Camera, visto che la popolazione italiana nel 1947 era di 45.910.000 persone: 45.910.000/80.000 = 574 membri (numero non dissimile dall’attuale). Più complicato fare il computo dei senatori perché bisognerebbe conoscere la popolazione di ogni regione nel 1947 e considerare le modifiche territoriali intervenute (Molise che si divide dagli Abruzzi, Trieste che ritorna nel territorio italiano).

Ci viene in soccorso il “Sito storico del Senato” che a questo link ci dice che i senatori, nella prima legislatura erano 369 (con sole 4 donne!!), numero non dissimile dall’attuale.

Poi, nel 1963, con legge costituzionale 9 febbraio 1963, n.2, il numero dei deputati fu fissato negli attuali 630 e i senatori negli attuali 315. Nel 2001 furono aggiunti i rappresentanti degli italiani all’estero.

Ma veniamo ai giorni nostri e alle ragioni che hanno spinto il partito che voleva aprire il Parlamento come una scatoletta di tonno, i Cinquestelle, ad operare in un campo più istituzionale per minarne l’attività.

Non sarebbe giusto non passare in rassegna le ragioni, o le pseudo ragioni poste alla base della proposta di legge.

Il Disegno di legge, (ricordiamoci, presentato il 4 aprile 18, pochi giorni dopo la costituzione del Governo Lega – Cinquestelle) ormai approvato ed in attesa del Referendum, (n. 214 al Senato e n.1585 alla Camera) prevede (a questo link il testo) che il numero dei deputati scenda da 630 a 400 ed il numero dei senatori da 315 a 200.

La motivazione, posta dai presentatori, a base della proposta è la seguente: “Coerentemente con quanto previsto dal programma di governo [Lega-Cinquestelle], si intende pertanto riportare al centro del dibattito parlamentare il tema della riduzione del numero dei parlamentari, con il duplice obiettivo di aumentare l’efficienza e la produttività delle Camere e, al contempo, di razionalizzare la spesa pubblica. In tal modo, inoltre, l’Italia potrà allinearsi agli altri Paesi europei, che hanno un numero di parlamentari eletti molto più limitato.”

Quindi efficienza e riduzione della spesa, ma a scapito della funzione più importante, direi quasi sacra, della rappresentatività del popolo italiano.

Continua…..domani! Continuate a seguirmi, se vi va

Uno dei punti chiave per la formazione del nuovo governo è l’approvazione o meno del disegno di legge costituzionale che riduce drasticamente il numero dei parlamentari.

Il disegno di legge attende solo l’ultima (la quarta) approvazione dall’Aula della Camera ove è calendarizzata per il 9 settembre.

Il Disegno di legge (n. 214 al Senato e n.1585 alla Camera) prevede (qui il testo) che il numero dei deputati scenda da 630 a 400 ed il numero dei senatori da 315 a 200.

La motivazione, posta dai presentatori, a base della proposta è la seguente: “Coerentemente con quanto previsto dal programma di governo, si intende pertanto riportare al centro del dibattito parlamentare il tema della riduzione del numero dei parlamentari, con il duplice obiettivo di aumentare l’efficienza e la produttività delle Camere e, al contempo, di razionalizzare la spesa pubblica. In tal modo, inoltre, l’Italia potrà allinearsi agli altri Paesi europei, che hanno un numero di parlamentari eletti molto più limitato.”

Quindi efficienza e riduzione della spesa, ma a scapito della funzione più importante, direi quasi sacra, della rappresentatività del popolo italiano.

Beh, io non sono per nulla d’accordo e vi spiego perché.

Riduzione della spesa: ben poca cosa. Si ridurrebbe solo la spesa per gli stipendi dei parlamentari, una goccia nel mare dei costi della politica. Non si ridurrebbero i costi delle strutture del Parlamento che rimarrebbero identiche. Pensate voi che si licenzierebbero funzionari, commessi  o si ridurrebbero gli Uffici solo perché sono diminuiti i parlamentari? Non penso proprio.

Efficienza: l’efficienza del Parlamento è bassa, lo sappiamo, ma la colpa non è certo nel numero dei parlamentari, bensì va ricercata nei regolamenti delle due Camere. Un esempio? Come sapete i disegni di legge vanno prima discussi delle Commissioni parlamentari competenti per materia e, poi, una volta approvate da queste Commissioni, affrontano di nuovo l’iter di approvazione in Aula con, ancora una volta, proposizione di emendamenti, discussione etc.

I lavori fra Aula e Commissioni non sono coordinati: capita spesso che le Commissioni (formate dagli stessi parlamentari che potrebbero o dovrebbero esser presenti in Aula) lavorino in contemporanea con l’Aula o che i lavori delle Commissioni debbano essere interrotti per il contemporaneo succedersi di votazioni in Aula. Sarebbe più facile organizzare il lavoro per sessioni. Ad esempio, nelle prime tre settimane del mese si riuniscono solo le Commissione, nell’ultima solo l’Aula. Il contrasto svanirebbe nel nulla.

Oppure, un’altra proposta semplice semplice per aumentare l’efficienza: il disegno di legge viene discusso ed approvato in Commissione di merito (ove, si presume, siedano parlamentari competenti nella materia trattata) e l’Aula sarà chiamata solo ad approvarla o a bocciarla senza iniziare di nuovo il percorso di merito.

Quindi non è il numero dei parlamentari ad intralciare il lavoro, bensì i regolamenti delle Camere.

Anche il confronto, tanto sbandierato, con gli altri Paesi europei non dà cifre molto dissimili: In virtù della Costituzione attuale, in Italia abbiamo 945 parlamentari, di cui 630 deputati e 315 senatori. A questi, in realtà, vanno aggiunti i senatori a vita (al massimo 5) e i senatori di diritto a vita, cioè i presidenti emeriti della Repubblica e quelli nominati dal Presidente della Repubblica. Ciò significa che, senza includere nel calcolo i senatori a vita, nel nostro Paese abbiamo 1,6 membri del Parlamento per ogni 100mila abitanti.

In Francia per ogni 100mila abitanti ci sono 1,4 parlamentari, in Germania 0,9, in Spagna 1,3 e in Polonia 1,4. In numeri assoluti, a fronte dei nostri 945 parlamentari, il Parlamento tedesco contempla 699 membri e quello francese 925.

Cifre, quindi, simili. Anche se bisogna considerare che la Germania è uno Stato federale ed ogni Land ha già il suo Parlamento. Discorso analogo per un altro esempio preso a modello da chi vuole ridurre i Parlamentari: gli USA. Negli Stati Uniti d’America, il Senato è composto da 200 membri e la Camera dei rappresentanti da un massimo di 435 membri. Anche gli Stati uniti sono uno stato federale con i suoi propri organi di governo e le due Camere sono chiamate ad esprimersi solo su limitati argomenti.

La nota negativa, troppo negativa, che la riduzione del numero dei parlamentari pone è la drastica caduta di rappresentatività del Parlamento. E la rappresentatività de popolo italiano è la massima funzione del Parlamento sancita dall’art.1 della Costituzione: “La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.” Ossia tramite il Parlamento.

Ed il Parlamento DEVE essere il più rappresentativo possibile. In Italia, gli elettori per la Camera, alle ultime politiche erano 46.505.350.  Quindi un deputato alla Camera ogni 73.818 elettori. Sempre alle ultime politiche de 2018, gli elettori per il Senato (età maggiore di 25 anni) erano 42.780.033, quindi un senatore ogni 135.809 elettori.

Ora, in un Paese che si rispetti, il candidato deve raccogliere, con l’aiuto del suo partito, il consenso del maggior numero di elettori, per cui, prima di tutto, deve farsi conoscere dal maggior numero possibile di persone.

Se la riforma proposta andasse in porto ci sarebbe un deputato ogni 116.263 elettori ed un senatore ogni 213.900 elettori.

Il mio ragionamento sarà pure una grande semplificazione, perché esistono le circoscrizioni, i collegi etc., ma il risultato ed il senso del ragionamento non cambia. Pensate voi sia più facile per un candidato alla Camera farsi conoscere da 73.818 elettori o da 116.263 elettori?

E’ chiaro che, per il singolo candidato, l’impresa si fa molto più difficile ed aumenta a dismisura il ruolo del Partito che, con la sua organizzazione sul territorio, può facilmente supportare un candidato piuttosto che un altro. E’ poi facilissimo da comprendere che questa riforma sbarra la strada a qualsiasi candidato indipendente.

Se, poi, come purtroppo succede ora, le liste sono bloccate, senza voto di preferenza, ben si comprende come, riducendo il numero dei parlamentari non si persegue il disegno di razionalizzarne il lavoro e di ridurre le spese, bensì di aumentare a dismisura il ruolo e l’importanza dei partiti politici.

Questo è il vero effetto della riforma proposta dal cosiddetto Governo del Cambiamento: aumentare a dismisura il potere dei partiti sugli eletti, candidando e supportando solo quelli fedeli alla oligarchia dei segretari di partito.

Perdonatemi, ma io non ridurrei il numero dei parlamentari ed otterrei gli stessi risultati con una profonda revisione (a costo zero) dei regolamenti di Camera e Senato.

Ai partiti non la dò vinta.

Si fa un gran parlare, in questi giorni di possibile rottura fra gli alleati del Governo che – fra le possibili conseguenze – potrebbe portare ad elezioni anticipate.

Non è così.

Questa legislatura durerà a lungo ma non per calcoli politici degli alleati (per ora) di Governo, né per eventuali governi tecnici.

Durerà molto perché non sarà possibile sciogliere le Camere. No, non sarà proprio possibile.

Perché? Perché a settembre sarà approvata la legge di riforma costituzionale di dimezzamento (o quasi) di deputati e senatori.

Il Disegno di legge A.S. 214 recante “Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari” (clicca qui per la scheda Senato), ora Atto Camera 1585-B (clicca qui per la scheda Camera) prevede la riduzione da 630 a 400 dei Deputati e da 315 a 200 dei Senatori.

Tralascio qui il merito della legge che – secondo me – consegnerebbe veramente il Parlamento in mano ai segretari di partito e sul quel ho scritto più volte (clicca qui e qui e qui e qui).

Vediamo le conseguenze tecniche. Il Disegno di legge in parola è un disegno di legge costituzionale che segue la procedura descritta nell’articolo 138 della Costituzione:

  1. “Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione [cfr. art. 72 c.4].
  2. 2.       Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare [cfr. art. 87 c.6] quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata [cfr. artt. 73 c.1, 87 c.5 ], se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.
  3. 3.       Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.”

L’11 luglio 2019 il Senato ha approvato in seconda lettura il testo della legge ma non con la maggioranza di due terzi dei propri componenti come descritto nel terzo comma dell’articolo 138 della Costituzione sopracitato.

Quindi anche se la Camera dovesse (pare a settembre) approvare all’unanimità il Disegno di legge, potrebbe scattare quanto disposto dal secondo comma sempre dell’art. 138 della Costituzione.

Se un disegno di legge di revisione costituzionale non è approvato da ciascun ramo del parlamento con la maggioranza dei due terzi, esiste la possibilità di chiedere un referendum abrogativo.

Il Referendum può esser chiesto da Cinque consigli regionali, oppure, da 500.000 elettori oppure da un quinto dei membri di una Camera (ossia 126 deputati o 63 senatori).

Reputo altamente probabile che tale ipotesi si avveri: 500.000 firme son facili da trovare e un buon numero di parlamentari che sa di non poter contare su una rielezione farà di tutto per portare alle lunghe questa legislatura.

La richiesta di referendum bloccherebbe le elezioni anticipate: non perché ciò sia vietato, ma perché non si saprebbe quanti deputati o senatori eleggere.

I tempi sono dettati dalla legge 25 maggio 1970 n. 352,

L’articolo 3 di tale legge dispone che una legge di revisione costituzionale non approvata con la maggioranza dei due terzi non sia promulgata e non entri in vigore, ma:

  1. Qualora l’approvazione sia avvenuta con la maggioranza prevista dal primo comma dell’articolo 138 della Costituzione, il Ministro per la grazia e la giustizia deve provvedere alla immediata pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale con il titolo «Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera», completato dalla data della sua approvazione finale da parte delle Camere e preceduto dall’avvertimento che, entro tre mesi, un quinto dei membri di una Camera, o cinquecentomila elettori, o cinque consigli regionali possono domandare che si proceda al referendum popolare.
  2. La legge di cui al comma precedente è inserita nella Gazzetta Ufficiale a cura del Governo, distintamente dalle altre leggi, senza numero d’ordine e senza formula di promulgazione.

Quindi bisogna aspettare tre mesi per vedere se Regioni, cittadini o parlamentari, nelle dovute forme chiedano il referendum abrogativo.

Se viene chiesto, l’articolo 12 della legge 352/70 dispone che la Corte di Cassazione abbia 30 giorni per decidere se la richiesta sia conforme al disposto dell’art. 138 della Costituzione- Se verifica positivamente la richiesta, l’articolo 15 della legge dispone che il referendum è indetto con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza che lo abbia ammesso.

La data del referendum è fissata in una domenica compresa tra il 50° e il 70° giorno successivo all’emanazione del decreto di indizione.

Ricapitoliamo i tempi.

Facciamo conto che la legge sia definitivamente approvata dalla Camera il 30 settembre 2019. Facciamo conto che la legge sia pubblicata, senza entrare in vigore, in attera di richiesta di referendum il 1° ottobre 2019, i 3 mesi terminano il 1° gennaio 2020. La Cassazione dovrà esprimersi entro il 1° febbraio 2020. Il presidente della Repubblica ha tempo per indire il referendum fino al 1° aprile 2019.

Il referendum si svolgerà fra il 20 maggio e il 10 giugno 2020.

Solo allora sapremo definitivamente quanti sono i Parlamentari della Repubblica.

Solo allora il presidente della Repubblica, se lo riterrà necessario, potrà sciogliere le Camere.

E qui detta legge l’articolo 61 della Costituzione:

  1. “Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni [cfr. art. 87 c. 3].
  2. Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.”

Fin ora dallo scioglimento alle elezioni è sempre trascorso il massimo del tempo. Se sarà così anche stavolta, le elezioni delle nuove Camere (col numero attuale o ridotto di parlamentari) non potranno tenersi prima del 10 agosto 2020. Data improponibile.

Settembre? No, c’è la legge di bilancio.

Se ne riparlerà forse a primavera 2021.

Il Governo questo lo sa bene: per questo litiga, ma non rompe. Sa benissimo che, se dovesse andare in crisi, dietro l’angolo non ci sarebbero le elezioni anticipate, bensì più di un anno di “Governo tecnico”.

A meno che….. a settembre la legge di riforma costituzionale non venga, bocciata o archiviata per permettere lo scioglimento delle Camere prima della sua approvazione. Con lo scioglimento, il Disegno di legge di riduzione dei parlamentari decadrebbe e non se ne parlerebbe più. Molto meglio.

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