Fa discutere in questi giorni la proposta del nuovo governo austriaco di concedere la cittadinanza austriaca agli altoatesini italiani di ceppo tedesco. Scandalo? Crisi internazionale?

Violazione della sovranità?

Niente di tutto questo. E’ che noi italiani, al solito, abbiamo la memoria corta. E’ indubitabile che, fino a 100 anni, fa l’alto Adige, o sud Tirolo, apparteneva all’Austria o, meglio, al disciolto impero Austro Ungarico. Sempre, quando uno Stato perde un territorio, cerca di fare qualcosa per i propri concittadini che sono rimasti al di là del confine.

L’ha fatto anche l’italia.

Lo ha fatto con l’art. 17-bis della legge  05/02/1992, n. 91 (legge sulla cittadinanza) che così recita: 

  1. Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto:
  2. a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, alle condizioni previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all’articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all’articolo 3 del Trattato di Osimo;
  3. b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a).

E lo ha fatto anche  con l’articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379 recante “Disposizioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all’Impero austro-ungarico e ai loro discendenti ” che così dispone:

. 1. La presente legge si applica alle persone di cui al comma 2, originarie dei territori che sono appartenuti all’Impero austro-ungarico prima del 16 luglio 1920, e ai loro discendenti. I territori di cui al presente comma comprendono:

a) i territori attualmente appartenenti allo Stato italiano;

b) i territori già italiani ceduti alla Jugoslavia in forza:

1) del trattato di pace fra l’Italia e le Potenze alleate ed associate, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947 e reso esecutivo in Italia con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430;

2) del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia firmato ad Osimo il 10 novembre 1975, ratificato e reso esecutivo in Italia ai sensi della legge 14 marzo 1977, n. 73.

2. Alle persone nate e già residenti nei territori di cui al comma 1 ed emigrate all’estero, ad esclusione dell’attuale Repubblica austriaca, prima del 16 luglio 1920, nonché ai loro discendenti, è riconosciuta la cittadinanza italiana qualora rendano una dichiarazione in tal senso con le modalità di cui all’articolo 23 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge (2).

3. È abrogato l’articolo 18 della legge 5 febbraio 1992, n. 91.

 

Quindi…. di cosa stupirsi? Di cosa indignarsi?

Un solo commento: non sarebbe meglio per tutti avere un’unica cittadinanza, quella Europea?