Stiamo assistendo, in questa prima fase della campagna elettorale a mirabolanti promesse dal costo talmente stratosferico che anche un bambino sa che non potranno mai esser realizzate.
Molte di queste promesse sono incentrate sulle pensioni e vanno dalla diminuzione dell’età pensionabile alla totale abolizione della cd. Legge Fornero, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
Non potrà mai essere. La riforma delle pensioni è il principale caposaldo su cui si regge la residua fiducia che l’Unione europea, la nostra principale creditrice, ancora ripone nel nostro Paese. Torniamo allo stato pre-Fornero e la Troika ci piomberà addosso. E non sarà tenera. Nessuno ha fornito una copertura plausibile.
Quello che accumuna tutte le promesse strampalate fatte fin ora è una netta nuova spesa o una netta minore entrata. Lo scopo dichiarato di tutte queste promesse è aumentare la propensione al consumo, ora stagnante. Più soldi la gente ha in tasca, più spende, più aumenta la produzione, più aumenta il PIL. Quindi l’obbiettivo è anche quello di promettere soldi che non siano tesaurizzati, bensì spesi.
Mi permetto di entrare anche io nell’agone delle promesse con una proposta che ha il pregio di non essere una nuova spesa o una minore entrata, bensì solo l’anticipazione di una spesa già liquida e certa che lo Stato si rifiuta di erogare in tempi brevi. Il costo, quindi è solo dei minori interessi che lo Stato guadagna differendo la spesa.
Mi riferisco alla cd. liquidazione, che per i privati prende il nome di TFR (trattamento di fine rapporto) e per i dipendenti dello Stato prende il nome di TFS (Trattamento di fine servizio).
E’ un istituto tutto italiano, una retribuzione differita che il datore di lavoro tiene da parte per il dipendente e gliela eroga al termine del rapporto di lavoro. Per i dipendenti pubblici il TFS ha anche una natura previdenziale, in quanto il dipendente versa il 2,5% dei contributi, al contrario del dipendente privato i cui contributi sono versati per intero dal datore di lavoro.
Per tradizione, la liquidazione, visto che – in genere – arriva in tarda età, è spesa quasi subito, immettendo denaro liquido nel sistema economico. La spesa principe di chi riceve la liquidazione è l’acquisto, totale o parziale della abitazione per i figli, o la ristrutturazione della propria abitazione, o l’acquisto di un’auto nuova. Tutto denaro fresco che, speso, innesca una spirale virtuosa nella produzione.
Invece lo Stato che fa? Per i suoi dipendenti se la tiene stretta e la eroga con molto ritardo. Ritardo consentito da leggi dello Stato.
Per dimostrarlo devo raccontare una storia non breve e un po’ tecnica, ma se vi fidate, potete saltare tranquillamente alle conclusioni.
Si iniziò con il D.L. 28/03/1997, n. 79 (1° Governo Prodi) che dispose (art.3) che il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici che avessero cessato il rapporto prima del raggiungimento dell’età massima (non c’era ancora la legge Fornero) , fosse erogato dopo 24 mesi dalla cessazione del servizio. Quindi chi rimaneva fino all’età massima riceveva tutta la liquidazione dopo 12 mesi, chi andava prima riceveva tutta la liquidazione dopo 24 mesi.
Ci si mise poi il D.L. 31/05/2010, n. 78 (Governo Berlusconi IV) che intervenne (art. 7) stabilendo nuovi criteri, sempre per i dipendenti pubblici. La liquidazione viene corrisposta:
- in un unico importo annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;
- in due importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all’ammontare residuo;
- in tre importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all’ammontare residuo.
Ovviamente restò fermo quanto previsto dalla normativa allora vigente in materia di determinazione della prima scadenza utile per la erogazione, ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale.
Infine, l’ultima norma, il Comma 484 della legge. 27/12/2013, n. 147, “legge di stabilità 2014” (Governo Letta I) che dispone la riduzione degli importi erogabili. Non più “subito” 90.000 euro, bensì solo 50.000.
Ora, indipendentemente dal giudizio su liquidazioni oltre i 150.000 euro che, comunque, devono essere corrisposte perché “guadagnate” seguendo le leggi attuali e non “rubate”, la situazione è questa: un Dirigente dello Stato che vuol andare via per lasciare il posto ad un giovane disoccupato usufruendo della possibilità concessa dall’articolo 24, comma 10, della già citata legge Fornero (ossia andare in pensione con 62 anni di età e avendo versato più di 42 anni e 10 mesi di contributi, ma dal 2019 saranno 43 anni e un mese di contributi) riceverà la sua liquidazione che, ricordo, non è un regalo, ma una retribuzione differita alla quale ha partecipato versando il 2,5%, secondo questo schema:
- dopo 24 mesi dal collocamento in pensione: 50.000 euro
- dopo 36 mesi dal collocamento in pensione il 50% del rimanente
- dopo 48 mesi dal collocamento in pensione il rimanente 50%.
Quindi i soldi messi in salvadanaio verranno riscossi interamente dopo 4 anni, a meno di non far guadagnare le banche cedendo il credito.
Visto che queste somme sono già contabilizzate come debiti certi ed inseriti nel bilancio dello Stato perché non erogarle subito? Non si tratta di nuove spese, ma solo di spese ritardate. Pensate quante case potrebbero essere compravendute, quante auto comprate e prodotte, quale impulso all’economia potrebbe essere fornito eliminando questo folle e colpevole ritardo nell’erogazione delle liquidazioni.
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