Ci sono alcuni giornalisti che si scagliano con veemenza contro il nuovo articolo 70 che la riforma di questo Governo vuole introdurre in costituzione.

La prima obiezione verte sull’allungamento di un articolo che passa da 9 a 439 parole accusando illegislatore di complicare le cose anziché semplificarle. Ma è una obiezione speciosa. Il vecchio articolo 70 si limitava a specificare una cosa ovvia in un sistema di bicameralismo perfetto, ossia che  “la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere”.

Ora, visto che si passa ad un monocameralismo “condizionato”, il nuovo articolo 70 dovrà pur specificare quali siano le diversità e in che modo il Senato può entrare nel procedimento legislativo.

Faccenda un po’ lunga ma non complessa. Infatti il nuovo articolo 70 si limita ad elencare i casi di intervento del Senato nella formazione delle leggi.

Il nuovo articolo 70 inizia con lo spiegare ciò che non cambia, ossia le leggi per le quali rimaniamo nel bicameralismo perfetto: leggi di revisione costituzionale, leggi di attuazione di leggi costituzionali, limitatamente a quelle concernenti le minoranze  linguistiche, le leggi porposte dal Senato che la Camera accetta di discutere, leggi di iniziativa popolare, legge di attuazione del referendum propositivo (nuovo aticolo 71).

Rimane il bicameralismo perfetto per le leggi che determinano l’ordinamento e le leggi elettorali dei Comuni e delle Città metropolitane, la legge europea e la legge di delegazione europea, le leggi sulla ineleggibilità e incompatibilità  con l’ufficio di Senatore (Art. 65), per le leggi sull’attribuzione dei seggi al Senato della repubblica, le leggi di ratifica di trattati con l’Unione europea [dai quali, ormai, discende direttamente il diritto interno], legge sull’ordinamento di Roma Capitale, rapporti fra lo stato e le confessioni religiose e altre norme che, in pratica, vertono sui cardini del funzionamento della macchina-Stato.

Appare evidente che su tali principi ci debba essere una convergenza maggiore. Sono le regole  di convivenza civile.

Tutte le altre leggi, le leggi “di merito” sono approvate dalla sola Camera.

Interessante è il “richiamo alla riflessione” introdotto dall’articolo 70. Una volta che la legge è stata approvata dalla sola Camera, entro 10 gg, su richiesta di terzo dei suoi componenti (34) il Senato può chiedere di esaminarla. Ma non è l’attuale “navetta”. Il Senato la esamina, propone cambiamenti, ma la Camera è libera di accettare i suggerimenti o meno e si pronuncia in via definitiva.

E’ evidente che per spiegare questi procedimenti, non certo oscuri, ci vogliano un po’ più di parole che nel veccchio articolo 70.