La sentenza 7 gennaio 2014, Cusan e Fazzo contro Italia, della Corte europea dei diritti dell’uomo ha individuato «una lacuna del sistema giuridico italiano, secondo il quale il figlio legittimo è iscritto nei registri dello stato civile con il cognome del padre, senza possibilità di deroga, nemmeno in caso di consenso tra i coniugi in favore del cognome della madre»: ciò comporta la violazione dell’articolo 14 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in combinato disposto con l’articolo 8 della stessa.
La Corte ha aggiunto di ritenere «che dovrebbero essere adottate riforme nella legislazione e/o nella prassi italiane al fine di rendere tale legislazione e tale prassi compatibili con le conclusioni alle quali è giunta nella presente sentenza, e di garantire che siano rispettate le esigenze degli articoli 8 e 14 della Convenzione».

In attuazione delle prescrizioni della sentenza il Governo ha presentato un disegno di legge  “Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo 7 gennaio 2014” (A.C.2123) con il quale prevede che “Il figlio nato da genitori coniugati assume il cognome del padre ovvero, in caso di accordo tra i genitori risultante dalla dichiarazione di nascita, quello della madre” e che “Se l’adozione è compiuta da coniugi l’adottato assume il cognome del padre adottivo, ovvero, in caso di accordo fra i coniugi risultante da dichiarazione scritta allegata al ricorso per adozione o ad altro atto anche successivo, purché precedente alla pronuncia del decreto di adozione, quello della madre adottiva”.

Ma non basta. E’ stata istituita una Commissione incaricata di trovare una soluzione alle seguenti questioni:

  • Se la dichiarazione di nascita è presentata da uno solo dei genitori, che si fa?
  • Se un solo genitore presenta la dichiarazione di nascita accompagnata da un atto certo con il consenso dell’altro genitore (si presume che la madre abbia altro da fare il primo giorno), basta?
  • In caso di accordo quale deve essere l’ordine dei cognomi, prima quello del padre o prima quello della madre?
  • Se Mario Rossi e Maria Bianchi decidono di comune accordo di dare al primo figlio il cognome Rossi – Bianchi, potrenno cambiare idea al secondo figlio e chiamarlo Bianchi – Rossi?
  • Se i genitori si chiamano Mario Rossi Verdi e Maria Gialli Neri, il figlio potrà chiamarsi Rossi Verdi Gialli Neri o i genitori devono scegliere un solo cognome da trasmettere?
  • Se i genitori sono in disaccordo, per superare la disposizione che prevede l’attribuzione del solo cognome del padre che sa troppo di maschilismo, chi decide? Un giudice? E in base a quali parametri? Lanciando una monetina?
  • Se i genitori sono d’accordo sia nell’attribuire il doppio cognome, sia per l’ordine dei due cognomi, quando il loro figlio avrà, a sua volta, un figlio concepito con una donna che, a, sua volta, avrà due cognomi, questo nuovo pargolo avrà di default quattro cognomi o i genitori dovranno scegliere con un accordo ancor più complicato di quello dei nonni?
  • Se l’adottato ha già due cognomi, potrà ricevere entrambi i cognomi dei genitori adottivi?

Queste sono le prime domande che mi vengono in mente, ma ognuno dei lettori ne potrà trovare altre e più numerose, le variabili sono tante e crescono con il passare delle generazioni.

Aggiungo, fra parentesi, che già oggi, a legislazione vigente, il figlio che vuole aggiungere al cognome del  padre quello della madre può farlo semplicemente con una domanda alla Prefettura, praticamente sempre accolta.

Dicono che ciò è necessario per l’effettiva parità uomo – donna. Ma a che prezzo?

Ed è di questo che gli italiani hanno bisogno?

Francamente non lo so.