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Ieri, 6 febbraio, a Radio anch’io su Radio 1 (qui il podcast della trasmissione) è stata dibattuta la questione “migranti” ed il loro numero, a detta di Berlusconi e di Salvini, tanto spropositato da mettere a rischio la pace sociale.

È intervenuta Emma Bonino che ha detto cose sacrosante, tanto sacrosante da meritarsi i rimbrotti di Antonio Polito, giornalista, che le ha rimproverato di fomentare così i rigurgiti xenofobi e antigovernativi.

Cosa ha detto di tanto trasgressivo Emma Bonino? Ha detto la sacrosanta verità: che le 600.000 espulsioni promesse da Berlusconi e “il via tutti e subito per tutti gli irregolari” promesso da Salvini sono emerite BUFALE, impossibili da realizzarsi.

Occorre qui fare un po’ di chiarezza e, pur senza dare i numeri, ricordare quali sono le norme che regolano la materia.

Innanzitutto il numero degli stranieri regolarmente presenti in Italia, di poco superiore ai cinque milioni, rimane stabile da un triennio. Le cause – secondo Franco Pittau – coordinatore del Dossier statistico sull’immigrazione Caritas/Migrantes, anch’egli presente alla trasmissione –  sono da ricercarsi in una stagnazione degli arrivi per lavoro (i decreti flussi annuali sono per pochissimi posti); il loro numero aumenta solo per i ricongiungimenti familiari e diminuisce per l’ottenimento della cittadinanza italiana (200.000 nel 2017).

A questi si aggiunge il numero degli irregolari e di chi ha avuto respinta la domanda di asilo.

Mi spiego. Per non andare troppo lontano, nel 2016 abbiamo subito lo sbarco di 181.436 “profughi”, nel 2017 di 119.369 (fonte: Ministero dell’interno)

Nel 2016, fra questi profughi, abbiamo avuto 123.600 domande di asilo (fonte: Ministero dell’Interno), nel 2017 un numero di poco inferiore. Orbene, per le norme europee, (le Direttiva 2013/32/UE, attuata con Decreto Leg.vo n. 142 del 2015 e Direttiva 2013/33/UE, attuata con il medesimo  Decreto leg.vo  142) ogni domanda di asilo (più correttamente “protezione internazionale”) va valutata dalle Commissioni territoriali competenti; al loro diniego è consentito ricorso e, fino al termine del ricorso giurisdizionale di primo grado, il richiedente asilo ha diritto all’accoglienza e NON può essere espulso.

I tempi, purtroppo, non sono brevi (sei mesi per l’esame da parte della Commissione territoriale e due anni per l’esame del ricorso giurisdizionale.)

A tale stato posto rimedio con il cd. Decreto legge Minniti (D.L. 17/2/2017 n. 13) che velocizza il sistema dell’esame della domanda di asilo immettendo 250 funzionari intervistatori nelle Commissioni territoriali (il concorso si sta concludendo in questi giorni), istituendo sezioni specializzate dei tribunali che devono esaminare il ricorso e abolendo un grado di giurisdizione per gli appellanti denegati.

Nel contempo sono stati stipulati accordi con i Paesi di origine dei migranti che, nel 2017, hanno visto diminuire di oltre il 25% gli sbarchi.

Questi i dati. Il “guaio” è che non tutti i profughi hanno diritto all’asilo. Anzi, le Commissioni territoriali rigettano oltre il 60% delle domande. Questo 60% costituisce l’esercito dei denegati; tutti propongono appello, in quanto ciò, fino ad ora, gli assicurava almeno altri 18/24 mesi di permanenza “legale” in Italia

Molti, nel frattempo, pur potendo lavorare, commettono reati, specialmente nello spaccio della droga, vera piaga in molte città dove gli spacciatori agiscono alla luce del sole nell’apparente inerzia delle forze dell’ordine.

Il fatto è che una riforma del codice penale del 2014 (svuotacarceri) ha disposto l’impossibilità della custodia cautelare dello spacciatore di modiche quantità di stupefacenti fino all’esito del processo. Quindi il Giudice, quando la polizia gli   porta davanti un “modico spacciatore” sia esso italico o straniero, altro non può fare che fissare la data del processo (al quale l’imputato mai si presenterà) e disporne la scarcerazione.

Il migrante che ha chiesto asilo, che è stato denegato e che ha perso il ricorso presso il tribunale deve lasciare il territorio italiano, volontariamente o tramite espulsione.

E qui cominciano i guai.

Espellere un irregolare è impresa difficilissima, e non solo per la nostra Italia.

I rimpatri sono la parte più difficile e gravosa del fenomeno migratorio. Non sempre la questione è compresa dai media e dalla gente.  I migranti non viaggiano con il passaporto e, come gli imputati in tribunale, cercano con ogni mezzo di sottrarsi alla pena dell’espulsione, celando le proprie vere generalità e paese di provenienza.

Ma anche se io conosco nome e nazionalità di uno straniero da rimpatriare, non posso rimpatriarlo effettivamente se non con il consenso espresso ed il “riconoscimento” dell’autorità consolare del Paese di provenienza. Ed è abbastanza agevole da comprendere che il grado di collaborazione delle autorità consolari di alcuni Paesi asiatici o africani non sia altissimo, anzi, spesso non c’è proprio per il manifesto interesse a conservare le rimesse che il migrante fornisce, anche lavorando in nero.

Poi, nel 2008, ci si è messa anche la citata Direttiva 2008/115/CE sui rimpatri la quale fissa paletti molto precisi per l’uso coercitivo delle misure per il rimpatrio:

  • La decisione di rimpatrio fissa per la partenza volontaria un periodo congruo di durata compresa tra sette e trenta giorni, per il cittadino non comunitario il cui soggiorno è irregolare. I paesi dell’UE possono prevedere che tale periodo sia concesso unicamente su richiesta del cittadino interessato. In particolari circostanze, il periodo per la partenza volontaria può essere prorogato.
  • Qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria o per mancato adempimento dell’obbligo di rimpatrio da parte del cittadino entro il periodo concesso per la partenza volontaria, i paesi dell’UE devono ordinare il suo allontanamento. Misure coercitive proporzionate, che non eccedono un uso ragionevole della forza, possono essere usate per allontanare un cittadino non comunitario solo in ultima istanza.
  • Solo In casi specifici, e quando misure meno coercitive (cauzione, ritiro del passaporto, obbligo di dimora) risultano insufficienti, i paesi dell’UE possono trattenere il cittadino non comunitario sottoposto a procedure di rimpatrio quando sussiste un rischio di fuga o il cittadino evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento. Il trattenimento è disposto per iscritto dalle autorità amministrative o giudiziarie e deve essere regolarmente sottoposto a un riesame. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile e non può superare i sei mesi.

Con questo quadro normativo si comprende che le espulsioni siano anche molto costose.

Interessante, a questo riguardo, è un articolo di Vladimiro Polchi su Repubblica.it del 18 gennaio 2017 che illustra la complessità e i costi (115.000 euro) di una espulsione di 49 migranti verso la Tunisia. Espulsione, oltretutto, facile perché con la Tunisia è in vigore un trattato che regola e semplifica le riammissioni.

Senza contare, poi, che le autorità dei Paesi di rimpatrio, quasi tutti a maggioranza musulmana, chiedono espressamente di limitare i rimpatri di più persone contemporaneamente in quanto ciò solleva le ire degli imam più integralisti che indicano ai loro fedeli queste espulsioni contemporanee come un oltraggio all’Islam con gravi conseguenze in termini di odio verso l’occidente.

Altro fattore da considerare sono gli interessi economici italiani con i Paesi di provenienza. Nessuno lo dimostrerà mai, ma chissà se un massiccio e ravvicinato numero di espulsioni verso la Nigeria influirebbe sulle ricche concessioni petrolifere italiane in quel Paese?

Comunque la difficoltà dei rimpatri non è un problema solo italiano. Ne è un lampante esempio la vicenda di Anis Amri, il terrorista tunisino responsabile del massacro di Berlino del 19 dicembre 2106. Anis Amri passò diversi anni in un carcere italiano perché, arrivato su un barcone nel 2011, durante una rivolta incendiò il centro che lo ospitava. Scontata la pena, nel maggio 2015, l’Italia cercò di espellerlo, ma la Tunisia, certamente non entusiasta di riprendersi una persona che, prima dei reati in Italia, aveva commesso reati nel proprio Paese, ritardò – forse scientemente – la consegna dei documenti necessari per il “riconoscimento” diplomatico e per l’espulsione. La conseguenza fu che ad Amri fu consegnata una espulsione cartacea che gli intimava di lasciare subito il nostro Paese. Amri si autoespelle, ma verso la Germania. Le autorità italiane segnalano a quelle tedesche la pericolosità di Amri. Comincia un balletto fra la Polizia del Land Nord Reno Vestfalia sulla competenza, ma nessun provvedimento viene preso: Amri presenta una domanda di protezione che viene respinta, ma anche la Germania, per gli stessi motivi dell’Italia, non riesce ad espellerlo, con le tragiche conseguenze che conosciamo.

Ciò dimostra che in tutti gli Stati europei esiste il problema del crescente numero di chi, non avendo diritto alla protezione, purtuttavia non è possibile allontanare. Il tasso medio di rimpatri in Europa si aggira sulla sconfortante cifra del 40%.

Questo, in sintesi ha detto a “Radio anch’io” Emma Bonino. Le espulsioni sono poche non perché non si vogliono fare, ma perché son difficili da mettere in pratica.

Probabilmente per questo la Merkel fece il beau geste  di prendersi un milione di profughi, quasi tutti siriani, quindi tutti eligibili per l’asilo con conseguente nessun rimpatrio.

Probabilmente per questo gli altri Paesi UE difendono cn le unghie il principio cardine del Regolamento di Dublino che impone al primo Stato di approdo di tenersi il richiedente asilo; principio contro il quale combatte disperatamente l’Italia e la Grecia, ma in UE si va a maggioranza, e siamo 27 contro 2.

Se la Destra di Berlusconi e Salvini sa fare di meglio, si accomodi. Certo, durante il periodo di governo della Destra, il numero di clandestini calò in modo impressionante, ma non certo per le espulsioni.

Con la Bossi-Fini (legge 30 luglio 2002, n. 189) furono sanati circa 200.000 irregolari. Nel 2009 la sanatoria varata sotto il Governo Berlusconi IV portò alla regolarizzazione circa 700.000 stranieri.

Stiamo assistendo, in questa prima fase della campagna elettorale a mirabolanti promesse dal costo talmente stratosferico che anche un bambino sa che non potranno mai esser realizzate.

Molte di queste promesse sono incentrate sulle pensioni e vanno dalla diminuzione dell’età pensionabile alla totale abolizione della cd. Legge Fornero, il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201

Non potrà mai essere. La riforma delle pensioni è il principale caposaldo su cui si regge la residua fiducia che l’Unione europea, la nostra principale creditrice, ancora ripone nel nostro Paese. Torniamo allo stato pre-Fornero e la Troika ci piomberà addosso. E non sarà tenera. Nessuno ha fornito una copertura plausibile.

Quello che accumuna tutte le promesse strampalate fatte fin ora è una netta nuova spesa o una netta minore entrata. Lo scopo dichiarato di tutte queste promesse è aumentare la propensione al consumo, ora stagnante. Più soldi la gente ha in tasca, più spende, più aumenta la produzione, più aumenta il PIL. Quindi l’obbiettivo è anche quello di promettere soldi che non siano tesaurizzati, bensì spesi.

Mi permetto di entrare anche io nell’agone delle promesse con una proposta che ha il pregio di non essere una nuova spesa o una minore entrata, bensì solo l’anticipazione di una spesa già liquida e certa che lo Stato si rifiuta di erogare in tempi brevi. Il costo, quindi è solo dei minori interessi che lo Stato guadagna differendo la spesa.

Mi riferisco alla cd. liquidazione, che per i privati prende il nome di TFR (trattamento di fine rapporto) e per i dipendenti dello Stato prende il nome di TFS (Trattamento di fine servizio).

E’ un istituto tutto italiano, una retribuzione differita che il datore di lavoro tiene da parte per il dipendente e gliela eroga al termine del rapporto di lavoro. Per i dipendenti pubblici il TFS ha anche una natura previdenziale, in quanto il dipendente versa il 2,5% dei contributi, al contrario del dipendente privato i cui contributi sono versati per intero dal datore di lavoro.

Per tradizione, la liquidazione, visto che – in genere – arriva in tarda età, è spesa quasi subito, immettendo denaro liquido nel sistema economico. La spesa principe di chi riceve la liquidazione è l’acquisto, totale o parziale della abitazione per i figli, o la ristrutturazione della propria abitazione, o l’acquisto di un’auto nuova. Tutto denaro fresco che, speso, innesca una spirale virtuosa nella produzione.

Invece lo Stato che fa? Per i suoi dipendenti se la tiene stretta e la eroga con molto ritardo. Ritardo consentito da leggi dello Stato.

 

Per dimostrarlo devo raccontare una storia non breve e un po’ tecnica, ma se vi fidate, potete saltare tranquillamente alle conclusioni.

 

Si iniziò con il  D.L. 28/03/1997, n. 79   (1° Governo  Prodi) che dispose (art.3) che il trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici che avessero cessato il rapporto prima del raggiungimento dell’età massima (non c’era ancora la legge Fornero) , fosse erogato dopo 24 mesi dalla cessazione del servizio. Quindi chi rimaneva fino all’età massima riceveva tutta la liquidazione dopo 12 mesi, chi andava prima riceveva tutta la liquidazione dopo 24 mesi.

Ci si mise poi il D.L. 31/05/2010, n. 78 (Governo Berlusconi IV)  che intervenne (art. 7) stabilendo nuovi criteri, sempre per i dipendenti pubblici. La liquidazione viene corrisposta:

  1. in un unico importo annuale se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente pari o inferiore a 90.000 euro;
  2. in due importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro. In tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro e il secondo importo annuale è pari all’ammontare residuo;
  3. in tre importi annuali se l’ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è complessivamente uguale o superiore a 150.000 euro, in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all’ammontare residuo.

Ovviamente restò fermo quanto previsto dalla normativa allora vigente in materia di determinazione della prima scadenza utile per la erogazione, ovvero del primo importo annuale, con conseguente riconoscimento del secondo e del terzo importo annuale, rispettivamente, dopo dodici mesi e ventiquattro mesi dal riconoscimento del primo importo annuale.

 

Infine, l’ultima norma, il Comma 484 della legge. 27/12/2013, n. 147, “legge di stabilità 2014” (Governo Letta I) che dispone la riduzione degli importi erogabili. Non più “subito” 90.000 euro, bensì solo 50.000.

 

Ora, indipendentemente dal giudizio su liquidazioni oltre i 150.000 euro che, comunque, devono essere corrisposte perché “guadagnate” seguendo le leggi attuali e non “rubate”, la situazione è questa: un Dirigente dello Stato che vuol andare via per lasciare il posto ad un giovane disoccupato usufruendo della possibilità concessa dall’articolo 24, comma 10, della già citata legge Fornero (ossia andare in pensione con 62 anni di età e avendo versato più di 42 anni e 10 mesi di contributi, ma dal 2019 saranno 43 anni e un mese di contributi) riceverà la sua liquidazione che, ricordo, non è un regalo, ma una retribuzione differita alla quale ha partecipato versando il 2,5%, secondo questo schema:

  1. dopo 24 mesi dal collocamento in pensione: 50.000 euro
  2. dopo 36 mesi dal collocamento in pensione il 50% del rimanente
  3. dopo 48 mesi dal collocamento in pensione il rimanente 50%.

Quindi i soldi messi in salvadanaio verranno riscossi interamente dopo 4 anni, a meno di non far guadagnare le banche cedendo il credito.

 

Visto che queste somme sono già contabilizzate come debiti certi ed inseriti nel bilancio dello Stato perché non erogarle subito? Non si tratta di nuove spese, ma solo di spese ritardate. Pensate quante case potrebbero essere compravendute, quante auto comprate e prodotte, quale impulso all’economia potrebbe essere fornito eliminando questo folle e colpevole ritardo nell’erogazione delle liquidazioni.

 

sergioferraiolo

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