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L’Europa non è in grado di parlare con una voce sola.

Per una cosa facile facile, di solo effetto e senza sostanza, come l’embargo di armi a Erdogan per l’invasione del nord della Siria non è stato possibile trovare un accordo. Sarebbe stata una dichiarazione di solo effetto, perché, come dice il tiranno turco, gli arsenali sono pieni.

Ogni Stato membro lo faccia autonomamente, questa è la flebile voce che viene da Bruxelles.

Eppure venti anni fa, proprio domani, a Tampere, in Finlandia, gli Stati membri si riunirono e solennemente dichiararono che lo spazio di libertà sicurezza e giustizia creato in Europa “non dovrebbe essere considerata appannaggio esclusivo dei cittadini dell’Unione. La sua stessa esistenza serve da richiamo per molti altri che nel mondo non possono godere della libertà che i cittadini dell’Unione danno per scontata. Sarebbe contrario alle tradizioni europee negare tale libertà a coloro che sono stati legittimamente indotti dalle circostanze a cercare accesso nel nostro territorio. Ciò richiede a sua volta che l’Unione elabori politiche comuni in materia di asilo e immigrazione, considerando nel contempo l’esigenza di un controllo coerente alle frontiere esterne per arrestare l’immigrazione clandestina e combattere coloro che la organizzano commettendo i reati internazionali ad essa collegati. Queste politiche comuni devono basarsi su principi che siano chiari per i nostri cittadini e offrano allo stesso tempo garanzie per coloro che cercano protezione o accesso nell’Unione europea”

Soffiava forte il vento di Tampere: un forte impegno comune che non faceva certo presagire i bassi livelli attuali.

Ricordiamolo insieme, affinché il “vento” ritorni a soffiare.

Per ricordarlo meglio riporto il link

http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_it.htm

delle conclusioni di quel Vertice, ma voglio riportarne anche il testo:

CONSIGLIO EUROPEO DI TAMPERE 15 E 16 OTTOBRE 1999

CONCLUSIONI DELLA PRESIDENZA

INTRODUZIONE

Il 15 e 16 ottobre 1999, a Tampere, il Consiglio europeo ha tenuto una riunione straordinaria sulla creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell’Unione europea. All’inizio dei lavori si è proceduto, con il Presidente del Parlamento europeo, sig.ra Nicole Fontaine, a uno scambio di opinioni sui principali temi di discussione.

Il Consiglio europeo è determinato a far sì che l’Unione diventi uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia avvalendosi appieno delle possibilità offerte dal trattato di Amsterdam. Il Consiglio europeo intende trasmettere un forte messaggio politico per riaffermare l’importanza di questo obiettivo e ha convenuto una serie di priorità e orientamenti programmatici grazie ai quali il suddetto spazio si realizzerà rapidamente.

Il Consiglio europeo metterà questo obiettivo al primo posto dell’agenda politica e ve lo manterrà. Esaminerà puntualmente i progressi compiuti per attuare le misure necessarie e rispettare le scadenze fissate dal trattato di Amsterdam, dal piano d’azione di Vienna e dalle presenti conclusioni. La Commissione è invitata a presentare proposte per un appropriato quadro di controllo in tal senso. Il Consiglio europeo sottolinea l’importanza di assicurare la trasparenza necessaria e di informare periodicamente il Parlamento europeo. Esso terrà un dibattito approfondito per valutare lo stato di avanzamento nella riunione del dicembre 2001.

In stretta relazione con lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, il Consiglio europeo ha approvato la composizione, il metodo di lavoro e le modalità pratiche (riportati in allegato) concernenti l’organo preposto all’elaborazione di un progetto di Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Esso invita tutte le parti interessate ad adoperarsi affinché i lavori per la Carta possano iniziare rapidamente.

Il Consiglio europeo esprime la sua riconoscenza per il lavoro svolto dal Segretario Generale uscente del Consiglio, sig. Jürgen Trumpf, e in particolare per il suo contributo allo sviluppo dell’Unione a seguito dell’entrata in vigore del trattato di Amsterdam.

Poiché uno dei punti focali del lavoro dell’Unione negli anni a venire sarà il rafforzamento della politica estera e di sicurezza comune, ivi compreso lo sviluppo di una politica europea di sicurezza e di difesa, il Consiglio europeo si attende dal nuovo Segretario Generale del Consiglio e Alto Rappresentante per la PESC, sig. Javier Solana, un contributo fondamentale a tale obiettivo. Il sig. Solana potrà contare sul pieno sostegno del Consiglio europeo nell’esercizio dei suoi poteri, in conformità dell’articolo 18, paragrafo 3, del trattato, così da poter espletare pienamente i propri compiti. Tra le sue responsabilità vi sarà quella di cooperare con la Presidenza per assicurare che le deliberazioni e azioni in materia di politica estera e di sicurezza comune vengano condotte efficacemente al fine di favorire la continuità e la coerenza della politica in base agli interessi comuni dell’Unione.

VERSO UN’UNIONE DI LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA: I CAPISALDI DI TAMPERE

1. Sin dall’inizio l’integrazione europea è stata saldamente basata su un comune impegno per la libertà ancorata ai diritti dell’uomo, alle istituzioni democratiche e allo stato di diritto. Questi valori comuni si sono rivelati necessari per garantire la pace e sviluppare la prosperità all’interno dell’Unione europea e saranno anche il fondamento per il suo allargamento.

2. L’Unione europea ha già posto in atto per i suoi cittadini i principali elementi di uno spazio comune di prosperità e pace: un mercato unico, un’unione economica e monetaria e la capacità di raccogliere le sfide politiche ed economiche mondiali. La sfida insita nel trattato di Amsterdam è ora quella di garantire che tale libertà, che comprende il diritto alla libera circolazione in tutta l’Unione, possa essere goduta in condizioni di sicurezza e di giustizia accessibili a tutti. Si tratta di un progetto che risponde alle preoccupazioni frequentemente espresse dai cittadini e che ha ripercussioni dirette sulla loro vita quotidiana.

3. Tale libertà non dovrebbe, tuttavia, essere considerata appannaggio esclusivo dei cittadini dell’Unione. La sua stessa esistenza serve da richiamo per molti altri che nel mondo non possono godere della libertà che i cittadini dell’Unione danno per scontata. Sarebbe contrario alle tradizioni europee negare tale libertà a coloro che sono stati legittimamente indotti dalle circostanze a cercare accesso nel nostro territorio. Ciò richiede a sua volta che l’Unione elabori politiche comuni in materia di asilo e immigrazione, considerando nel contempo l’esigenza di un controllo coerente alle frontiere esterne per arrestare l’immigrazione clandestina e combattere coloro che la organizzano commettendo i reati internazionali ad essa collegati. Queste politiche comuni devono basarsi su principi che siano chiari per i nostri cittadini e offrano allo stesso tempo garanzie per coloro che cercano protezione o accesso nell’Unione europea.

4. L’obiettivo è un’Unione europea aperta, sicura, pienamente impegnata a rispettare gli obblighi della Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati e di altri importanti strumenti internazionali per i diritti dell’uomo, e capace di rispondere ai bisogni umanitari con la solidarietà. Deve altresì essere messo a punto un approccio comune per garantire l’integrazione nella nostra società dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nell’Unione.

5. Per godere della libertà è necessario uno spazio autentico di giustizia, in cui i cittadini possano rivolgersi ai tribunali e alle autorità di qualsiasi Stato membro con la stessa facilità che nel loro. I criminali non devono poter sfruttare le differenze esistenti tra i sistemi giudiziari degli Stati membri. Le sentenze e le decisioni dovrebbero essere rispettate ed eseguite in tutta l’Unione, salvaguardando al tempo stesso la sicurezza giuridica di base per i cittadini in genere e per gli operatori economici. Gli ordinamenti giuridici degli Stati membri dovranno diventare maggiormente compatibili e convergenti.

6. Le persone hanno il diritto di esigere che l’Unione affronti la minaccia alla loro libertà e ai loro diritti giuridici costituita dalle forme più gravi di criminalità. Per opporsi a queste minacce occorre uno sforzo comune per prevenire e combattere il crimine e la criminalità organizzata nell’intera Unione. Si impone una mobilitazione congiunta di forze di polizia e strutture giudiziarie per garantire che i criminali non possano trovare nascondigli né occultare i proventi dei loro reati all’interno dell’Unione.

7. Lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia dovrebbe basarsi sui principi di trasparenza e controllo democratico. Occorre sviluppare un dialogo franco con la società civile sugli obiettivi e i fondamenti di questo spazio per accrescere l’accettazione e il sostegno dei cittadini. Al fine di preservare la fiducia nelle autorità, è necessario elaborare norme comuni sulla loro integrità.

8. Il Consiglio europeo ritiene essenziale che in questi settori l’Unione sviluppi anche una capacità di agire e di essere riconosciuta come partner di rilievo sulla scena internazionale. Ciò richiede una stretta cooperazione con i paesi partner e le organizzazioni internazionali, in particolare il Consiglio d’Europa, l’OSCE, l’OCSE e le Nazioni Unite.

9. Il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione, in stretta collaborazione con il Parlamento europeo, a promuovere l’attuazione piena e immediata del trattato di Amsterdam ispirandosi al piano d’azione di Vienna, agli orientamenti politici illustrati in appresso e agli obiettivi concreti approvati in questa riunione di Tampere.

A. POLITICA COMUNE DELL’UE IN MATERIA DI ASILO E MIGRAZIONE

10. Gli aspetti separati, ma strettamente connessi, dell’asilo e della migrazione richiedono la definizione di una politica comune dell’UE che comprenda gli elementi seguenti.

I. Partenariato con i paesi d’origine

11. L’Unione europea ha bisogno di un approccio generale al fenomeno della migrazione che abbracci le questioni connesse alla politica, ai diritti umani e allo sviluppo dei paesi e delle regioni di origine e transito. Ciò significa che occorre combattere la povertà, migliorare le condizioni di vita e le opportunità di lavoro, prevenire i conflitti e stabilizzare gli Stati democratici, garantendo il rispetto dei diritti umani, in particolare quelli delle minoranze, delle donne e dei bambini. A tal fine, l’Unione e gli Stati membri sono invitati a contribuire, nelle rispettive sfere di competenza ai sensi dei trattati, a una maggiore coerenza delle politiche interne ed esterne dell’Unione stessa. Un altro elemento fondamentale per il successo di queste politiche sarà il partenariato con i paesi terzi interessati, nella prospettiva di promuovere lo sviluppo comune.

12. In tale contesto il Consiglio europeo accoglie favorevolmente la relazione del Gruppo ad alto livello “Asilo e migrazione” istituito dal Consiglio e conviene il prosieguo del suo mandato e l’elaborazione di altri piani d’azione. Esso ritiene che i primi piani d’azione elaborati da questo Gruppo e approvati dal Consiglio costituiscono un utile contributo e invita il Consiglio e la Commissione a riferire in merito alla loro attuazione al Consiglio europeo del dicembre 2000.

II. Regime europeo comune in materia di asilo

13. Il Consiglio europeo ribadisce l’importanza che l’Unione e gli Stati membri riconoscono al rispetto assoluto del diritto di chiedere asilo. Esso ha convenuto di lavorare all’istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo, basato sull’applicazione della Convenzione di Ginevra in ogni sua componente, garantendo in tal modo che nessuno venga esposto nuovamente alla persecuzione, ossia mantenendo il principio di non-refoulement.

14. A breve termine questo regime dovrebbe permettere di determinare con chiarezza e praticità lo Stato competente per l’esame delle domande di asilo, prevedere norme comuni per una procedura di asilo equa ed efficace, condizioni comuni minime per l’accoglienza dei richiedenti asilo e il ravvicinamento delle normative relative al riconoscimento e agli elementi sostanziali dello status di rifugiato. Il regime dovrebbe essere altresì completato da misure che prevedano forme complementari di protezione e offrano uno status adeguato alle persone che necessitano tale protezione. A tal fine si esorta il Consiglio ad adottare, in base a proposte della Commissione, le decisioni necessarie secondo il calendario stabilito nel trattato di Amsterdam e nel piano d’azione di Vienna. Il Consiglio europeo fa presente quanto sia importante la consultazione dell’UNHCR e di altre organizzazioni internazionali.

15. Nel lungo periodo, le norme comunitarie dovrebbero indirizzarsi verso una procedura comune in materia di asilo e uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto l’asilo, valido in tutta l’Unione. La Commissione è invitata a preparare entro un anno una comunicazione al riguardo.

16. Il Consiglio europeo esorta il Consiglio a intensificare gli sforzi per giungere ad un accordo sulla protezione temporanea degli sfollati, basato sulla solidarietà tra gli Stati membri. Il Consiglio europeo ritiene che occorra prendere in considerazione l’opportunità di mettere a disposizione qualche forma di riserva finanziaria per la protezione temporanea nelle situazioni di afflusso massiccio di rifugiati. La Commissione è invitata a studiare le possibilità al riguardo.

17. Il Consiglio europeo esorta il Consiglio a completare celermente i lavori inerenti al sistema per l’identificazione dei richiedenti asilo (Eurodac).

III. Equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi

18. L’Unione europea deve garantire l’equo trattamento dei cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente nel territorio degli Stati membri. Una politica di integrazione più incisiva dovrebbe mirare a garantire loro diritti e obblighi analoghi a quelli dei cittadini dell’UE. Essa dovrebbe inoltre rafforzare la non discriminazione nella vita economica, sociale e culturale e prevedere l’elaborazione di misure contro il razzismo e la xenofobia.

19. Muovendo dalla comunicazione della Commissione relativa al piano d’azione contro il razzismo, il Consiglio europeo chiede un’intensificazione della lotta contro il razzismo e la xenofobia. Gli Stati membri s’ispireranno alle migliori prassi e esperienze. Sarà ulteriormente potenziata la cooperazione con l’Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia e con il Consiglio d’Europa. La Commissione è inoltre invitata a presentare quanto prima proposte di applicazione dell’articolo 13 del trattato CE concernente la lotta al razzismo e alla xenofobia. Per combattere la discriminazione più in generale, si invitano gli Stati membri a elaborare programmi nazionali.

20. Il Consiglio europeo riconosce la necessità di un ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative alle condizioni di ammissione e soggiorno dei cittadini dei paesi terzi, in base a una valutazione comune sia degli sviluppi economici e demografici all’interno dell’Unione sia della situazione nei paesi di origine. A tal fine, esso chiede al Consiglio decisioni rapide, sulla base di proposte della Commissione. Tali decisioni dovrebbero tenere conto non solo della capacità di accoglienza dei singoli Stati membri ma anche dei loro legami storici e culturali con i paesi di origine.

21. Occorre ravvicinare lo status giuridico dei cittadini dei paesi terzi a quello dei cittadini degli Stati membri. Alle persone che hanno soggiornato legalmente in uno Stato membro per un periodo di tempo da definire e che sono in possesso di un permesso di soggiorno di lunga durata dovrebbe essere garantita in tale Stato membro una serie di diritti uniformi il più possibile simili a quelli di cui beneficiano i cittadini dell’UE, ad esempio il diritto a ottenere la residenza, ricevere un’istruzione, esercitare un’attività in qualità di lavoratore dipendente o autonomo; va inoltre riconosciuto il principio della non discriminazione rispetto ai cittadini dello Stato di soggiorno. Il Consiglio europeo approva l’obiettivo di offrire ai cittadini dei paesi terzi che soggiornano legalmente in maniera prolungata l’opportunità di ottenere la cittadinanza dello Stato membro in cui risiedono.

IV. Gestione dei flussi migratori

22. Il Consiglio europeo sottolinea la necessità di una gestione più efficace dei flussi migratori in tutte le fasi. Esso chiede che siano sviluppate, in stretta cooperazione con i paesi di origine e transito, campagne di informazione sulle effettive possibilità di immigrazione legale e che siano adottate misure per prevenire qualsiasi forma di tratta di esseri umani. Dovrebbe essere ulteriormente sviluppata un’attiva politica comune in materia di visti e documenti falsi, che preveda anche una più stretta cooperazione fra i consolati dell’UE nei paesi terzi e, se necessario, la creazione di servizi comuni dell’UE preposti al rilascio dei visti.

23. Il Consiglio europeo è determinato ad affrontare alla radice l’immigrazione illegale, soprattutto contrastando coloro che si dedicano alla tratta di esseri umani e allo sfruttamento economico dei migranti. Esso chiede di adottare norme che prevedano sanzioni severe contro tale grave reato. Il Consiglio è invitato ad adottare entro la fine del 2000, sulla base di una proposta della Commissione, una normativa a tal fine. Gli Stati membri, congiuntamente all’Europol, dovrebbero adoperarsi ad individuare e smantellare le organizzazioni criminali coinvolte. I diritti delle vittime di tali attività devono essere garantiti, con particolare attenzione ai problemi delle donne e dei minori.

24. Il Consiglio europeo chiede una più stretta cooperazione e assistenza tecnica fra i servizi degli Stati membri preposti al controllo delle frontiere, per esempio mediante programmi di scambio e trasferimenti di tecnologia, in particolare alle frontiere marittime, e la rapida integrazione degli Stati candidati in tale cooperazione. In tale contesto il Consiglio esprime soddisfazione per il memorandum d’intesa tra l’Italia e la Grecia che prevede di rafforzare la cooperazione tra i due paesi nel Mare Adriatico e nello Ionio per quanto riguarda la lotta alla criminalità organizzata, al contrabbando e alla tratta di essere umani.

25. In seguito all’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione, i paesi candidati devono accettare appieno il medesimo e le ulteriori misure fondate su di esso. Il Consiglio europeo sottolinea l’importanza di controlli efficaci alle future frontiere esterne dell’Unione da parte di professionisti qualificati e specializzati.

26. Il Consiglio europeo chiede di sviluppare l’assistenza ai paesi di origine e transito, al fine di promuovere il rientro volontario e di aiutare le autorità di tali paesi a rafforzare la loro capacità di combattere efficacemente la tratta degli esseri umani e di adempiere i loro obblighi di riammissione nei confronti dell’Unione e degli Stati membri.

27. Il trattato di Amsterdam ha conferito alla Comunità competenze nel settore della riammissione. Il Consiglio europeo invita il Consiglio a concludere accordi di riammissione o a includere clausole tipo in altri accordi fra la Comunità europea e i paesi terzi o gruppi di paesi pertinenti. Occorre altresì rivolgere l’attenzione a norme sulla riammissione interna.

B. UN AUTENTICO SPAZIO DI GIUSTIZIA EUROPEO

28. In un autentico spazio di giustizia europeo l’incompatibilità o la complessità dei sistemi giuridici e amministrativi degli Stati membri non dovrebbero costituire per i singoli e le imprese un impedimento o un ostacolo all’esercizio dei loro diritti.

V. Migliore accesso alla giustizia in Europa

29. Per agevolare l’accesso alla giustizia, il Consiglio europeo invita la Commissione, in cooperazione con altri organismi pertinenti, come il Consiglio d’Europa, a lanciare una campagna di informazione e a pubblicare adeguate “guide dell’utente” sulla cooperazione giudiziaria nell’Unione e sui sistemi giuridici degli Stati membri. Esso chiede inoltre che sia istituito un sistema di informazione di facile accesso, la cui manutenzione e il cui aggiornamento siano affidati a una rete di autorità nazionali competenti.

30. Il Consiglio europeo invita il Consiglio a stabilire, sulla base di proposte della Commissione, norme minime che garantiscano un livello adeguato di assistenza giudiziaria nelle cause transnazionali in tutta l’Unione e specifiche norme procedurali comuni per semplificare e accelerare la composizione delle controversie transnazionali di piccola entità in materia commerciale e riguardanti i consumatori, nonché le cause relative alle prestazioni alimentari, e in materia di crediti non contestati. Gli Stati membri dovrebbero inoltre istituire procedure extragiudiziali alternative.

31. Dovrebbero essere definite norme minime comuni per i formulari o documenti multilingui da utilizzare nelle cause giudiziarie transnazionali nell’Unione. Tali documenti o formulari dovrebbero quindi essere accettati reciprocamente come documenti validi in tutti i procedimenti che si svolgono nell’Unione.

32. Tenendo presente la comunicazione della Commissione, dovrebbero essere elaborate norme minime sulla tutela delle vittime della criminalità, in particolare sull’accesso delle vittime alla giustizia e sui loro diritti al risarcimento dei danni, comprese le spese legali. Dovrebbero inoltre essere creati programmi nazionali di finanziamento delle iniziative, sia statali che non governative, per l’assistenza alle vittime e la loro tutela.

VI. Reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie

33. Il rafforzamento del reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie e delle sentenze e il necessario ravvicinamento delle legislazioni faciliterebbero la cooperazione fra le autorità, come pure la tutela giudiziaria dei diritti dei singoli. Il Consiglio europeo approva pertanto il principio del reciproco riconoscimento che, a suo parere, dovrebbe diventare il fondamento della cooperazione giudiziaria nell’Unione tanto in materia civile quanto in materia penale. Il principio dovrebbe applicarsi sia alle sentenze sia alle altre decisioni delle autorità giudiziarie.

34. In materia civile, il Consiglio europeo chiede alla Commissione di presentare una proposta al fine di ridurre ulteriormente le procedure intermedie tuttora necessarie per ottenere il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni o sentenze nello Stato richiesto. Inizialmente, tali procedure intermedie dovrebbero essere abolite per i titoli relativi alle cause di modesta entità in materia commerciale o relative ai consumatori e per determinate sentenze nel settore delle controversie familiari (per esempio quelle relative alle prestazioni alimentari e ai diritti di visita). Dette decisioni sarebbero automaticamente riconosciute in tutta l’Unione senza che siano necessarie procedure intermedie o che sussistano motivi per rifiutarne l’esecuzione. A ciò potrebbe accompagnarsi la definizione di norme minime su taluni aspetti del diritto di procedura civile.

35. In materia penale, il Consiglio europeo invita gli Stati membri a ratificare rapidamente le convenzioni UE del 1995 e del 1996 sull’estradizione. Esso ritiene che la procedura formale di estradizione debba essere abolita tra gli Stati membri per quanto riguarda le persone che si sottraggono alla giustizia dopo essere state condannate definitivamente ed essere sostituita dal semplice trasferimento di tali persone, in conformità dell’articolo 6 del TUE. Occorre inoltre prendere in considerazione procedure di estradizione accelerate, fatto salvo il principio di un equo processo. Il Consiglio europeo invita la Commissione a presentare proposte al riguardo alla luce della convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen.

36. Il principio del reciproco riconoscimento dovrebbe altresì applicarsi alle ordinanze preliminari, in particolare a quelle che permettono alle autorità competenti di procedere rapidamente al sequestro probatorio e alla confisca di beni facilmente trasferibili; le prove legalmente raccolte dalle autorità di uno Stato membro dovrebbero essere ammissibili dinanzi ai tribunali degli altri Stati membri, tenuto conto delle norme ivi applicabili.

37. Il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione ad adottare, entro il dicembre 2000, un programma di misure per l’attuazione del principio del reciproco riconoscimento. Tale programma dovrebbe anche prevedere l’avvio di lavori su un titolo esecutivo europeo e sugli aspetti del diritto procedurale per i quali sono reputate necessarie norme minime comuni per facilitare l’applicazione di detto principio, nel rispetto dei principi giuridici fondamentali degli Stati membri.

VII. Maggiore convergenza nel settore del diritto civile

38. Il Consiglio europeo invita il Consiglio e la Commissione a predisporre una nuova legislazione procedurale nelle cause transnazionali, in particolare sugli elementi funzionali ad una cooperazione agevole e ad un migliore accesso alla legislazione, ad esempio misure preliminari, raccolta delle prove, ordini di pagamento e scadenze.

39. Per quanto concerne il diritto materiale, occorre procedere ad uno studio globale sulla necessità di ravvicinare le legislazioni degli Stati membri in materia civile per eliminare gli ostacoli al corretto svolgimento dei procedimenti civili. Il Consiglio dovrebbe riferire in merito entro il 2001.

C. LOTTA A LIVELLO DELL’UNIONE CONTRO LA CRIMINALITÀ

40. Il Consiglio europeo è profondamente impegnato a rafforzare la lotta contro le formi gravi di criminalità organizzata e transnazionale. L’elevato livello di sicurezza nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia presuppone un approccio efficace e globale nella lotta contro qualsiasi forma di criminalità. Si dovrebbe raggiungere l’obiettivo dell’elaborazione equilibrata di misure a livello di Unione contro la criminalità proteggendo nel contempo la libertà e i diritti giuridici delle persone e degli operatori economici.

VIII. Prevenzione della criminalità a livello dell’Unione

41. Il Consiglio europeo chiede di integrare gli aspetti relativi alla prevenzione della criminalità nelle azioni contro quest’ultima e di sviluppare ulteriormente i programmi nazionali di prevenzione della criminalità. A livello di politica estera e interna dell’Unione si dovrebbero individuare ed elaborare priorità comuni nella prevenzione della criminalità delle quali tener conto nel predisporre la nuova normativa.

42. Occorre sviluppare lo scambio delle “migliori prassi”, rafforzare la rete delle autorità nazionali competenti per la prevenzione della criminalità e la cooperazione tra gli organismi nazionali impegnati in tale prevenzione, esaminando a tal fine la possibilità di un programma finanziato dalla Comunità. Le prime priorità per tale cooperazione potrebbero essere la criminalità giovanile e urbana e quella connessa alla droga.

IX. Potenziamento della cooperazione contro la criminalità

43. Si dovrebbe trarre il massimo vantaggio dalla cooperazione tra le autorità degli Stati membri nell’ambito delle indagini sulla criminalità transnazionale svolte in qualsiasi Stato membro. Il Consiglio europeo chiede di istituire senza indugio le squadre investigative comuni previste nel trattato, inizialmente per combattere il traffico di droga, la tratta di esseri umani e il terrorismo. Le norme da definire a tale riguardo dovrebbero consentire ai rappresentanti dell’Europol di partecipare, se opportuno, a tali squadre con funzioni di supporto.

44. Il Consiglio europeo chiede l’istituzione di una Task Force operativa europea dei capi della polizia, incaricata di scambiare, in cooperazione con l’Europol, esperienze, migliori prassi e informazioni sulle tendenze attuali della criminalità transnazionale e di contribuire alla predisposizione di azioni operative.

45. L’Europol ha un ruolo fondamentale di sostegno per quanto riguarda la prevenzione della criminalità, l’analisi e le indagini a livello dell’Unione. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio di fornire all’Europol il sostegno e le risorse necessarie. Nel prossimo futuro il suo ruolo dovrebbe essere rafforzato, conferendogli la facoltà di ottenere dati operativi dagli Stati membri e autorizzandolo a chiedere agli Stati membri di avviare, svolgere o coordinare indagini o di istituire squadre investigative comuni per alcuni settori della criminalità, rispettando nel contempo i sistemi di controllo giudiziario degli Stati membri.

46. Per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità organizzata il Consiglio europeo ha convenuto di istituire un’unità (EUROJUST) composta di pubblici ministeri, magistrati o funzionari di polizia di pari competenza, distaccati da ogni Stato membro in conformità del proprio sistema giuridico. L’EUROJUST dovrebbe avere il compito di agevolare il buon coordinamento tra le autorità nazionali responsabili dell’azione penale, di prestare assistenza nelle indagini riguardanti i casi di criminalità organizzata, in particolare sulla base dell’analisi dell’Europol, e di cooperare strettamente con la rete giudiziaria europea, in particolare allo scopo di semplificare l’esecuzione delle rogatorie. Il Consiglio europeo chiede al Consiglio di adottare lo strumento giuridico necessario entro la fine del 2001.

47. Dovrebbe essere istituita un’accademia europea di polizia per la formazione degli alti funzionari incaricati dell’applicazione della legge. Essa dovrebbe essere avviata come una rete degli istituti di formazione nazionali esistenti ed essere aperta anche alle autorità dei paesi candidati.

48. Fatti salvi i settori più ampi previsti nel trattato di Amsterdam e nel piano di azione di Vienna, il Consiglio europeo ritiene che, per quanto riguarda le legislazioni penali nazionali, gli sforzi intesi a concordare definizioni, incriminazioni e sanzioni comuni dovrebbero incentrarsi in primo luogo su un numero limitato di settori di particolare importanza, come la criminalità finanziaria (riciclaggio di denaro, corruzione, falsificazione dell’euro), il traffico di droga, la tratta di esseri umani e in particolare lo sfruttamento delle donne, lo sfruttamento sessuale dei minori, la criminalità ad alta tecnologia e la criminalità ambientale.

49. La criminalità economica grave presenta sempre più spesso aspetti relativi a imposte e dazi. Il Consiglio europeo invita pertanto gli Stati membri a fornire piena assistenza giudiziaria nelle indagini e nei procedimenti riguardanti la criminalità economica grave.

50. Il Consiglio europeo sottolinea l’importanza di affrontare il problema della droga in modo globale. Esso invita il Consiglio ad adottare la strategia europea contro la droga per il periodo 2000-2004 prima della riunione del Consiglio europeo di Helsinki.

X. Azione specifica antiriciclaggio

51. Il riciclaggio dei capitali è il nucleo stesso della criminalità organizzata. Esso dovrebbe essere sradicato ovunque si manifesti. Il Consiglio europeo è determinato ad assicurare che siano intraprese iniziative concrete per rintracciare, sequestrare e confiscare i proventi di reato.

52. Si esortano gli Stati membri a dare piena attuazione, anche in tutte le loro dipendenze, alle disposizioni della direttiva antiriciclaggio, alla convenzione di Strasburgo del 1990 e alle raccomandazioni della Task Force “Azione finanziaria”.

53. Il Consiglio europeo esorta il Consiglio e il Parlamento europeo a adottare al più presto il progetto di direttiva antiriciclaggio riveduta, che la Commissione ha recentemente proposto.

54. Occorre, tenendo nella debita considerazione la protezione dei dati, migliorare la trasparenza delle transazioni finanziarie e degli assetti societari e accelerare lo scambio di informazioni fra le unità di informazione finanziaria (FIU) esistenti relativamente alle operazioni sospette. Indipendentemente dalle disposizioni sulla segretezza applicabili alle attività bancarie o ad altre attività commerciali, le autorità giudiziarie e le FIU devono avere il diritto, fatto salvo il controllo giudiziario, di ricevere informazioni, qualora tali informazioni siano necessarie per indagini sul riciclaggio dei capitali. Il Consiglio europeo invita il Consiglio ad adottare le disposizioni necessarie a tal fine.

55. Il Consiglio europeo chiede un ravvicinamento delle normative e procedure penali relative al riciclaggio dei capitali (ad es., in materia di rintracciamento, sequestro e confisca dei capitali). La sfera delle attività criminose che si configurano come reati presupposto del riciclaggio dovrebbe essere il più possibile uniforme e sufficientemente vasta in tutti gli Stati membri.

56. Il Consiglio europeo invita il Consiglio a estendere la competenza dell’Europol al riciclaggio in generale, a prescindere dal tipo di reato da cui i proventi riciclati derivano.

57. Dovrebbero essere definite regole uniformi per impedire che società o altre persone giuridiche registrate fuori dalla giurisdizione dell’Unione vengano usate per occultare e riciclare i proventi di attività criminose. L’Unione e gli Stati membri dovrebbero concludere intese con i centri offshore dei paesi terzi per assicurare una cooperazione efficiente e trasparente nel campo dell’assistenza giudiziaria, seguendo le raccomandazioni formulate in materia dalla Task force “Azione finanziaria”.

58. Si invita la Commissione a illustrare in un rapporto le disposizioni delle normative nazionali nel settore bancario, finanziario e societario che ostacolano la cooperazione internazionale. Il Consiglio è a sua volta invitato a trarre le necessarie conclusioni da tale rapporto.

D. AZIONE ESTERNA DI MAGGIORE INCISIVITÀ

59. Il Consiglio europeo sottolinea che tutte le competenze e gli strumenti di cui l’Unione dispone, in particolare nel campo delle relazioni esterne, devono essere sfruttati in maniera integrata e coerente per istituire lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Le tematiche della giustizia e degli affari interni devono essere integrate nella definizione e nell’attuazione di altre politiche e attività dell’Unione.

60. Si devono sfruttare appieno le nuove possibilità che il trattato di Amsterdam offre per l’azione esterna e in particolare le strategie comuni, gli accordi comunitari e gli accordi basati sull’articolo 38 del TUE.

61. Andrebbero chiaramente definite le priorità, gli obiettivi e gli interventi politici dell’azione esterna dell’Unione nel settore della giustizia e degli affari interni. In tempo utile per il Consiglio europeo del giugno 2000, il Consiglio dovrebbe formulare, in stretta cooperazione con la Commissione, raccomandazioni specifiche sugli obiettivi e interventi politici dell’azione esterna dell’Unione nel settore della giustizia e degli affari interni, affrontandovi anche aspetti inerenti alla struttura operativa.

62. Il Consiglio europeo esprime il suo sostegno alla cooperazione regionale contro la criminalità organizzata, che coinvolge gli Stati membri e i paesi terzi limitrofi dell’Unione. In questo contesto, esso prende atto con soddisfazione dei risultati concreti e pratici ottenuti dai paesi della regione del Mar Baltico. Il Consiglio europeo annette particolare importanza alla cooperazione regionale e allo sviluppo nella regione balcanica. L’Unione europea apprezza e intende partecipare alla Conferenza europea sul tema dello sviluppo e della sicurezza nell’area adriatico-ionica che sarà organizzata dal governo italiano, in Italia, nella prima metà del 2000. Questa iniziativa costituirà un valido apporto nell’ambito del patto di stabilità per l’Europa Sudorientale.

Nei giorni scorsi i mezzi di informazione hanno dato la notizia che la Commissione dell’Unione europea avrebbe proposto agli Stati membri nuove soluzioni in materia di redistribuzione dei migranti/richiedenti asilo per soddisfare le richieste dell’Italia rendendole accoglibili per quei membri molto più riottosi come il Gruppo di Visegrad.

La proposta si è concretizzata in due non-paper (=documenti informali): uno sugli “accordi circa le piattaforme regionali di sbarco” (qui il testo) e uno sui “centri controllati” in Europa (qui il testo).

I due documenti sono corredati da schede esplicative (qui, in italiano, per le piattaforme di sbarco) e (qui, sempre in italiano, per i centri controllati). Il comunicato stampa (qui in italiano) conclude il materiale presentato dalla Commissione.

Io ho trovato i non paper piuttosto fumosi, inconcludenti ed… impossibili da realizzare, stante il principio di volontarietà per ogni prestazione sancito dalle conclusioni del Consiglio europeo del 28 giugno scorso (qui il testo) che, molto probabilmente, renderà inattuabili le proposte.

Il primo documento sugli accordi sulle piattaforme di sbarco parte “da una proposta comune UNHCR e OIM, secondo la quale, obiettivo delle intese regionali sugli sbarchi è fare in modo che le persone soccorse possano essere sbarcate rapidamente e in condizioni di sicurezza, su entrambe le sponde del Mediterraneo, nel rispetto del diritto internazionale, compreso il principio di non respingimento (non-refoulement), e che la fase successiva allo sbarco sia gestita responsabilmente. L’operatività delle piattaforme di sbarco regionali va vista come attività parallela e complementare allo sviluppo dei centri controllati nell’UE: insieme, i due concetti dovrebbero concorrere a concretare una condivisione autentica della responsabilità regionale nella risposta alle sfide complesse poste dalla migrazione”.

Già gli Stati africani hanno da tempo fatto sapere di non essere disposti a gestire centri di raccolta nei loro territori (vedi qui) e la volontarietà dell’istituzione di tali centri di sbarco in Europa ne rende quanto mai problematica la loro realizzazione.

Lo scopo del secondo documento (centri controllati nell’UE) è migliorare il processo di distinzione tra le persone che necessitano di protezione internazionale e i migranti irregolari che non hanno diritto di rimanere nell’Unione, accelerando nel contempo i rimpatri. I centri sarebbero gestiti dallo Stato membro ospitante con il pieno sostegno dell’UE e delle agenzie dell’UE.

Per sperimentare questo concetto, potrebbe essere avviata appena possibile una fase pilota con l’applicazione di un approccio flessibile (= volontarietà dell’istituzione di tali centri controllati). Per assistere gli Stati membri che concedono l’accesso ai loro porti per gli sbarchi, la Commissione può mettere a loro disposizione una squadra di sbarco, pronta ad assisterli in caso di approdo di imbarcazioni che contengono in media 500 persone. Il bilancio dell’UE coprirebbe tutti i costi delle infrastrutture e i costi operativi con l’invio di agenti e funzionari delle agenzie europee. Per ogni migrante, lo Stato membro che li accoglie riceverebbe un contributo di 6.000 euro.

Anche tale proposta, stante la non obbligatorietà, ha ricevuto uno scarsissimo consenso.

Ma, oltre a quello che si può ricavare dalle schede esplicative ci sono passi, nei due documenti, che lasciano alquanto perplessi. Come succede da un po’ di tempo a questa parte, nei documenti UE si ripete, come un mantra, che con l’aiuto di UNHCR e OIM, si arriverà ad una rapida distinzione fra chi ha diritto alla protezione e chi non ha diritto.  Nel secondo documento, poi, la Commissione si spinge ad auspicare che, con i “centri controllati” che sostituirebbero gli HotSpot, si arriverebbe ad una definizione della richiesta di protezione in quattro/otto settimane.

A parte la nebulosità e la assenza di precisazioni sulla natura di tali centri, così come fu nel 2015 per gli HotSpot, la Commissione insiste, in documenti non legislativi a proporre norme che contrastano con quelle contenute in strumenti legislativi di rango superiore.

A meno di modifiche l’impianto normativo che regola l’attribuzione della protezione internazionale è la Direttiva 2013/32/UE che detta tutta una serie di norme per la tale attribuzione, con la presenza dell’autorità accertante (non di UNHCR o di OIM) dello Stato membro competente, di garanzie per il colloquio personale, di diritto a permanere nello Stato durante la fase del ricorso di primo grado. Tale Direttiva reca poi una tempistica di durata massima del procedimento che di norma non deve superare i sei mesi con possibilità di superarli nei casi più complessi. Tempi più stretti sono previsti per le procedure di frontiera (= richiedenti ristretti nei luoghi di sbarco) ma solo per affermare che, se la procedura non viene terminata in quattro settimane, il richiedente è ammesso nel territorio nazionale per seguire la procedura normale.

Se il vento di Tampere è definitivamente cessato e il favore con il quale l’UE vedeva i richiedenti protezione si è trasformato in disfavore, lo si dica chiaramente e si mutino le norme primarie. Così non è, e già lo scorso anno la Commissione sfornò una Raccomandazione (norma di rango inferiore) sui rimpatri, molto meno garantista,  che fa a pugni con la sempre vigente DIRETTIVA 2008/115/CE  che sui rimpatri è molto più garantista (vedi qui) lasciando nella profonda incertezza gli operatori.

Insomma, in questo momento l’azione della Commissione europea (che scade fra un anno) appare improntata alla massima confusione, un “facite ammuina” perché nulla cambi.

Ma, d’altronde, è comprensibile. Coma già più volte detto, il vero problema non sono i rifugiati, minima parte dei migranti, bensì la ormai gran parte di questi che si vedono negati il riconoscimento della protezione e che, non solo in Italia, sono molto, molto difficili da espellere (vedi qui). Ben si comprende, quindi, l’apertura dei paesi UE a prendere qualche persona già riconosciuta come rifugiato, ma la netta chiusura a prendersi la massa indistinta di migranti economici e presunti rifugiati che le navi della missione Sophia (vedi qui), delle ONG e delle navi private sbarcano nei nostri porti.

Egoismo e sovranismo prendono il posto della solidarietà.

Sento, leggo, ascolto spesso della GRANDE IDEA di impiantare Hot Spot, sotto l’egida dell’UNHCR, nei Paesi di origine dei migranti. Lo scopo dichiarato è quello di far arrivane in Italia o nell’Unione europea solo chi ha diritto alla protezione internazionale.

L’idea, bella in sè NON è attuabile e vi spiego perché.

Hot spot nei pasi di origine? Ossia nei Paesi “cattivi” che perseguono le persone, che le torturano perché hanno idee contrarie al regime? Nessuno degli degli Stati cd. canaglia accetterà questi hot spot perché non si darà la zappa sui piedi. Acconsentire l’apertura di uno hot spot sul proprio pterritorio equivale ad autodichiararsi “cattivo” e nessuno Stato lo farà.

Apertura di uno hot spot in uno Stato di transito? Nessuno Stato “di transito” lo accetterà. Perché avere uno hot spot che potrebbe consentire a chi ci va di avere un biglietto per l’Europa costituirebbe un formidabile polo di attrazione per milioni di persone. Perché tentare il viaggio pericoloso in gommone se posso andare più facilmente nel Paese X per prendere un biglietto per l’Europa? Ma, visto che la percentuale del riconoscimento della protezione è sotto il 35%, nei Paesi di transito che accetterebbero l’Hot Spot resterebbero tutte le migliaia e migliaia di stranieri che “hanno tentato la sorte”. E queste migliaia di persone, senza casa, senza soldi, senza nulla, oltre a costituire un peso per i poveri Stati africani, ne costituirebbero un elemento di destabilizzazione. Conclusione: nessuno Stato africano accetterà sul proprio teritorio uno hot spot destinato allo screening di aspiranti richiedenti asilo provenienti da altri Paesi.

Ho ancora sotto gli occhi le immense file di aspiranti migranti sotto le nostre ambasciate a Tirana e a Rabat durante le crisi di inizio millennio.

Ancora una notazione: su quali basi giuridiche si fonderà lo screening? Le direttive e i Regolamenti dell’Unione europea (unici strumenti normativi adottabili per gli Stati membri) prescrivono formalmente che tutta la normativa europa si riferisce solo alle domande di protezione internazionale presentate entro i confini dell’Unione europea, escludendo anche le Sedi diplomatiche. (vedi articolo 3 della direttiva 2013/32/UE e l’articolo 2 della proposta di Regolamento della Commissione COM(2016) 467 final, (attualmente al COREPER).

Certo , la normativa UE potrebbe essere modificata, ma ci sarà la volontà? Ci sarà il tempo?

Ultimo, ma non ultimo per importanza, è la pratica inutilità di questi hot spot in Africa per fermare gli sbarchi.

I Migranti non sono stupidi. Sanno perfettamente che le attuali regole UE, almeno per l’Italia, consentono il iconoscimento dell aprotezione internazione solo ad una ristretta percentuale di migranti.

Perché allora giocarsi le carte in uno scrreening sul territorio africano dove, se va male, lì si resta senza nulla in mano e con un broblematico ritorno nel Paese di origine.

Presumo che la maggior parte continuerà a giocarsi le sue carte, dopo la traversata, sul suolo italiano (o di unPaese UE). Se va male, si potrà sempre contare sulla cronica inefficienza ad effettuare le espulsioni ed i rimpatri. Fra il 2013 e 2017, a fronte di 145.155 ordini di rimpatrio, solo 28.800 sono stati eseguiti, aumentando a dismisura lo stock della clandestinità.

Ultimo, ma non per importanza: se un richiedente asilo non passa per gli hot spot in Africa e arriva sulle coste europee chiedendo asilo, la sua domanda non potrà essere solo per questo rifiutata, bensì andrà valutata.

Meglio, quindi, essere clandestini in Italia he spiantati in Africa. E gli sbarchi continueranno.

Ieri, 6 febbraio, a Radio anch’io su Radio 1 (qui il podcast della trasmissione) è stata dibattuta la questione “migranti” ed il loro numero, a detta di Berlusconi e di Salvini, tanto spropositato da mettere a rischio la pace sociale.

È intervenuta Emma Bonino che ha detto cose sacrosante, tanto sacrosante da meritarsi i rimbrotti di Antonio Polito, giornalista, che le ha rimproverato di fomentare così i rigurgiti xenofobi e antigovernativi.

Cosa ha detto di tanto trasgressivo Emma Bonino? Ha detto la sacrosanta verità: che le 600.000 espulsioni promesse da Berlusconi e “il via tutti e subito per tutti gli irregolari” promesso da Salvini sono emerite BUFALE, impossibili da realizzarsi.

Occorre qui fare un po’ di chiarezza e, pur senza dare i numeri, ricordare quali sono le norme che regolano la materia.

Innanzitutto il numero degli stranieri regolarmente presenti in Italia, di poco superiore ai cinque milioni, rimane stabile da un triennio. Le cause – secondo Franco Pittau – coordinatore del Dossier statistico sull’immigrazione Caritas/Migrantes, anch’egli presente alla trasmissione –  sono da ricercarsi in una stagnazione degli arrivi per lavoro (i decreti flussi annuali sono per pochissimi posti); il loro numero aumenta solo per i ricongiungimenti familiari e diminuisce per l’ottenimento della cittadinanza italiana (200.000 nel 2017).

A questi si aggiunge il numero degli irregolari e di chi ha avuto respinta la domanda di asilo.

Mi spiego. Per non andare troppo lontano, nel 2016 abbiamo subito lo sbarco di 181.436 “profughi”, nel 2017 di 119.369 (fonte: Ministero dell’interno)

Nel 2016, fra questi profughi, abbiamo avuto 123.600 domande di asilo (fonte: Ministero dell’Interno), nel 2017 un numero di poco inferiore. Orbene, per le norme europee, (le Direttiva 2013/32/UE, attuata con Decreto Leg.vo n. 142 del 2015 e Direttiva 2013/33/UE, attuata con il medesimo  Decreto leg.vo  142) ogni domanda di asilo (più correttamente “protezione internazionale”) va valutata dalle Commissioni territoriali competenti; al loro diniego è consentito ricorso e, fino al termine del ricorso giurisdizionale di primo grado, il richiedente asilo ha diritto all’accoglienza e NON può essere espulso.

I tempi, purtroppo, non sono brevi (sei mesi per l’esame da parte della Commissione territoriale e due anni per l’esame del ricorso giurisdizionale.)

A tale stato posto rimedio con il cd. Decreto legge Minniti (D.L. 17/2/2017 n. 13) che velocizza il sistema dell’esame della domanda di asilo immettendo 250 funzionari intervistatori nelle Commissioni territoriali (il concorso si sta concludendo in questi giorni), istituendo sezioni specializzate dei tribunali che devono esaminare il ricorso e abolendo un grado di giurisdizione per gli appellanti denegati.

Nel contempo sono stati stipulati accordi con i Paesi di origine dei migranti che, nel 2017, hanno visto diminuire di oltre il 25% gli sbarchi.

Questi i dati. Il “guaio” è che non tutti i profughi hanno diritto all’asilo. Anzi, le Commissioni territoriali rigettano oltre il 60% delle domande. Questo 60% costituisce l’esercito dei denegati; tutti propongono appello, in quanto ciò, fino ad ora, gli assicurava almeno altri 18/24 mesi di permanenza “legale” in Italia

Molti, nel frattempo, pur potendo lavorare, commettono reati, specialmente nello spaccio della droga, vera piaga in molte città dove gli spacciatori agiscono alla luce del sole nell’apparente inerzia delle forze dell’ordine.

Il fatto è che una riforma del codice penale del 2014 (svuotacarceri) ha disposto l’impossibilità della custodia cautelare dello spacciatore di modiche quantità di stupefacenti fino all’esito del processo. Quindi il Giudice, quando la polizia gli   porta davanti un “modico spacciatore” sia esso italico o straniero, altro non può fare che fissare la data del processo (al quale l’imputato mai si presenterà) e disporne la scarcerazione.

Il migrante che ha chiesto asilo, che è stato denegato e che ha perso il ricorso presso il tribunale deve lasciare il territorio italiano, volontariamente o tramite espulsione.

E qui cominciano i guai.

Espellere un irregolare è impresa difficilissima, e non solo per la nostra Italia.

I rimpatri sono la parte più difficile e gravosa del fenomeno migratorio. Non sempre la questione è compresa dai media e dalla gente.  I migranti non viaggiano con il passaporto e, come gli imputati in tribunale, cercano con ogni mezzo di sottrarsi alla pena dell’espulsione, celando le proprie vere generalità e paese di provenienza.

Ma anche se io conosco nome e nazionalità di uno straniero da rimpatriare, non posso rimpatriarlo effettivamente se non con il consenso espresso ed il “riconoscimento” dell’autorità consolare del Paese di provenienza. Ed è abbastanza agevole da comprendere che il grado di collaborazione delle autorità consolari di alcuni Paesi asiatici o africani non sia altissimo, anzi, spesso non c’è proprio per il manifesto interesse a conservare le rimesse che il migrante fornisce, anche lavorando in nero.

Poi, nel 2008, ci si è messa anche la citata Direttiva 2008/115/CE sui rimpatri la quale fissa paletti molto precisi per l’uso coercitivo delle misure per il rimpatrio:

  • La decisione di rimpatrio fissa per la partenza volontaria un periodo congruo di durata compresa tra sette e trenta giorni, per il cittadino non comunitario il cui soggiorno è irregolare. I paesi dell’UE possono prevedere che tale periodo sia concesso unicamente su richiesta del cittadino interessato. In particolari circostanze, il periodo per la partenza volontaria può essere prorogato.
  • Qualora non sia stato concesso un periodo per la partenza volontaria o per mancato adempimento dell’obbligo di rimpatrio da parte del cittadino entro il periodo concesso per la partenza volontaria, i paesi dell’UE devono ordinare il suo allontanamento. Misure coercitive proporzionate, che non eccedono un uso ragionevole della forza, possono essere usate per allontanare un cittadino non comunitario solo in ultima istanza.
  • Solo In casi specifici, e quando misure meno coercitive (cauzione, ritiro del passaporto, obbligo di dimora) risultano insufficienti, i paesi dell’UE possono trattenere il cittadino non comunitario sottoposto a procedure di rimpatrio quando sussiste un rischio di fuga o il cittadino evita od ostacola la preparazione del rimpatrio o dell’allontanamento. Il trattenimento è disposto per iscritto dalle autorità amministrative o giudiziarie e deve essere regolarmente sottoposto a un riesame. Il trattenimento ha durata quanto più breve possibile e non può superare i sei mesi.

Con questo quadro normativo si comprende che le espulsioni siano anche molto costose.

Interessante, a questo riguardo, è un articolo di Vladimiro Polchi su Repubblica.it del 18 gennaio 2017 che illustra la complessità e i costi (115.000 euro) di una espulsione di 49 migranti verso la Tunisia. Espulsione, oltretutto, facile perché con la Tunisia è in vigore un trattato che regola e semplifica le riammissioni.

Senza contare, poi, che le autorità dei Paesi di rimpatrio, quasi tutti a maggioranza musulmana, chiedono espressamente di limitare i rimpatri di più persone contemporaneamente in quanto ciò solleva le ire degli imam più integralisti che indicano ai loro fedeli queste espulsioni contemporanee come un oltraggio all’Islam con gravi conseguenze in termini di odio verso l’occidente.

Altro fattore da considerare sono gli interessi economici italiani con i Paesi di provenienza. Nessuno lo dimostrerà mai, ma chissà se un massiccio e ravvicinato numero di espulsioni verso la Nigeria influirebbe sulle ricche concessioni petrolifere italiane in quel Paese?

Comunque la difficoltà dei rimpatri non è un problema solo italiano. Ne è un lampante esempio la vicenda di Anis Amri, il terrorista tunisino responsabile del massacro di Berlino del 19 dicembre 2106. Anis Amri passò diversi anni in un carcere italiano perché, arrivato su un barcone nel 2011, durante una rivolta incendiò il centro che lo ospitava. Scontata la pena, nel maggio 2015, l’Italia cercò di espellerlo, ma la Tunisia, certamente non entusiasta di riprendersi una persona che, prima dei reati in Italia, aveva commesso reati nel proprio Paese, ritardò – forse scientemente – la consegna dei documenti necessari per il “riconoscimento” diplomatico e per l’espulsione. La conseguenza fu che ad Amri fu consegnata una espulsione cartacea che gli intimava di lasciare subito il nostro Paese. Amri si autoespelle, ma verso la Germania. Le autorità italiane segnalano a quelle tedesche la pericolosità di Amri. Comincia un balletto fra la Polizia del Land Nord Reno Vestfalia sulla competenza, ma nessun provvedimento viene preso: Amri presenta una domanda di protezione che viene respinta, ma anche la Germania, per gli stessi motivi dell’Italia, non riesce ad espellerlo, con le tragiche conseguenze che conosciamo.

Ciò dimostra che in tutti gli Stati europei esiste il problema del crescente numero di chi, non avendo diritto alla protezione, purtuttavia non è possibile allontanare. Il tasso medio di rimpatri in Europa si aggira sulla sconfortante cifra del 40%.

Questo, in sintesi ha detto a “Radio anch’io” Emma Bonino. Le espulsioni sono poche non perché non si vogliono fare, ma perché son difficili da mettere in pratica.

Probabilmente per questo la Merkel fece il beau geste  di prendersi un milione di profughi, quasi tutti siriani, quindi tutti eligibili per l’asilo con conseguente nessun rimpatrio.

Probabilmente per questo gli altri Paesi UE difendono cn le unghie il principio cardine del Regolamento di Dublino che impone al primo Stato di approdo di tenersi il richiedente asilo; principio contro il quale combatte disperatamente l’Italia e la Grecia, ma in UE si va a maggioranza, e siamo 27 contro 2.

Se la Destra di Berlusconi e Salvini sa fare di meglio, si accomodi. Certo, durante il periodo di governo della Destra, il numero di clandestini calò in modo impressionante, ma non certo per le espulsioni.

Con la Bossi-Fini (legge 30 luglio 2002, n. 189) furono sanati circa 200.000 irregolari. Nel 2009 la sanatoria varata sotto il Governo Berlusconi IV portò alla regolarizzazione circa 700.000 stranieri.

Oggi, Emma Bonino, alla quale va tutta la mia stima, ha parlato di una possibile soluzione del tema afflussi massicci di migranti con l’applicazione di una vecchia, vecchissima Direttiva europea, mai presa in considerazione da Bruxelles che, pure, l’approvò all’unanimità nel 2001. E dubito che sarà mai presa in considerazione.

E’ la Direttiva del Consiglio sulle norme minime della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell’equilibrio degli sforzi fra gli Stati membri che ricevono i rifugiati e gli sfollati e subiscono le conseguenze dell’accoglienza degli stessi. (2001/55/CE).

Questa Direttiva è stata la prima ad ampio respiro ad esser stata proposta (nel lontano 2000) discussa ed approvata in seno al Consiglio dell’Unione Europea (Gazzetta ufficiale Unione europea del 7 agosto 2001). Ed è forse quella ora più invocata dall’Italia ai nostri giorni per tentare di dare una soluzione ai massicci afflussi di profughi non libici ma dalla Libia provenienti. (la Direttiva fu trasposta nel Diritto italiano con il Decreto legislativo 7 aprile 2003, n.85)

La scelta della Commissione di “rompere il ghiaccio” con questa Direttiva probabilmente non fu casuale. Per cogliere ancora l’ultimo rèfolo del vento di Tampere, si considerò che gli Stati membri potessero accogliere con favore uno strumento normativo per regolare un fenomeno, come quello dell’esodo dei Kosovari, che l’Unione Europea aveva sopportato l’anno precedente.

In pratica, la prima Direttiva del “pacchetto” della nuova normativa su immigrazione ed asilo che la Commissione Europea lanciava sul tappeto poteva apparire la soluzione del problema appena vissuto. Tale strategia si è rivelata vincente e ne sono testimoni il brevissimo lasso di tempo intercorrente fra la proposta e la sua approvazione, nonché le limitate modifiche apportate dagli organi del Consiglio dell’Unione Europea al testo base. Il testo risultante non è comunque esente da pecche, dovute, forse, alla novità dello strumento della Direttiva in materie connesse con l’asilo e l’immigrazione.

Come già accennato, la Direttiva disciplina il trattamento dei cittadini di Paesi terzi che hanno dovuto abbandonare il loro Paese, o da esso sono stati evacuati, in occasione di eventi bellici o calamitosi, o per il pericolo di esser sottoposti a trattamenti inumani o, comunque, soggetti a rischio di violazioni sistematiche o generalizzate dei diritti umani.

Le norme contenute nella Direttiva non sono di immediata applicazione, ma subordinate ad una decisione del Consiglio dell’Unione Europea che, su proposta della Commissione, accerta il verificarsi di un “afflusso massiccio”.

La decisione, a maggioranza qualificata, dovrebbe anche ripartire gli sfollati fra gli Stati membri.

Il condizionale è d’obbligo in quanto la soluzione fornita dalla Direttiva al problema della solidarietà fra i partecipanti non è delle più lineari. Le disposizioni riflettono una concezione volontaristica dell’accoglienza senza alcuna imposizione per gli Stati membri, forse fondata sulla speranza di un difficile verificarsi dell’evento.

La disponibilità all’accoglienza, in termini numerici o generali (art.25), è comunicata dagli Stati membri al Consiglio. Non si rinviene, nella Direttiva, alcuna norma secondo la quale il Consiglio può valutare la disponibilità manifestata dai singoli Stati membri, ma “le informazioni fornite dagli Stati membri sulla loro capacità ricettiva” sono inserite, al pari di una stima della portata dei movimenti degli sfollati, nella sua decisione che dichiara “l’esistenza di un afflusso massiccio di sfollati” (art. 5).

Ovviamente se la capacità ricettiva complessiva mostrata dagli Stati membri è superiore al numero degli sfollati da assistere, i problemi saranno solo di ordine patrimoniale per la ripartizione (art. 24) del Fondo europeo per i rifugiati.

Più complessa sarà l’evenienza che il numero delle persone ammissibili alla protezione temporanea superi la capacità di accoglienza dichiarata dagli Stati membri.

Nessuna disposizione è contenuta nella Direttiva per superare tale, pur prevista, evenienza. L’art. 25 della Direttiva, si limita, infatti, a rinviare la questione ad una riunione urgente del Consiglio “che esamina la situazione e prende i provvedimenti appropriati, compresa la raccomandazione di un ulteriore sostegno allo Stato membro interessato.”

Il problema principe di un afflusso di sfollati, ossia quello della sua equa ripartizione – già manifestatosi durante la crisi del Kosovo – non riceve una soluzione ben definita dalla Direttiva in esame che, nella versione della proposta originaria, non conteneva neppure il rinvio al Consiglio della decisione sul problema.

Neppure è chiarissima la durata massima della protezione temporanea. Ai sensi dell’art. 6, il Consiglio dell’Unione Europea può far cessare in qualsiasi momento il regime di protezione temporanea, ma è proprio in assenza di tale decisione che le deroghe al limite massimo di un anno prescritto dall’art. 4 non appaiono ben definite. Il comma 2 del medesimo art. 4 prescrive, infatti, che “qualora persistano motivi per la concessione della protezione temporanea, il Consiglio può deliberare, a maggioranza qualificata … [su] una proposta di prorogare detta protezione temporanea di un anno”, ma non chiarisce se questa proroga, su decisione del Consiglio, sia alternativa o supplementare rispetto alla proroga automatica, di sei mesi in sei mesi e fino ad un anno disposta dal primo comma del medesimo articolo 4.

Le cd. “norme procedurali” rivolte agli Stati membri vengono completate dall’enunciazione (artt. 25 e 26) del principio del “doppio assenso” necessario per il trasferimento degli sfollati. Il gradimento al trasferimento fra gli Stati membri deve essere manifestato, oltre che dagli Stati medesimi, anche dagli sfollati e ciò costituirà senz’altro, stante le verosimilmente possibili diverse forme di assistenza, un ulteriore ostacolo ad una equa ripartizione fra gli Stati membri.

 

Il Capo III della Direttiva (artt. 8 -16) dispone degli obblighi degli Stati membri nei titolari della protezione temporanea circa assistenza sanitaria, alloggio, accesso al lavoro, accesso all’istruzione, al ricongiungimento familiare etc.

 

E’ interessante notare, a questo riguardo alcune differenze fra il testo originario della proposta e la Direttiva approvata che riflettono l’irrigidimento delle posizioni nazionali sul tema.

Nel testo originario, per esempio, non figuravano le disposizioni ora presenti nell’art.11 che impone la riammissione – sull’esempio della Convenzione di Dublino e del successivo Regolamento – della persona che gode della protezione temporanea qualora essa soggiorni o tenti di entrare illegalmente nel territorio di un altro Stato membro.

 

L’originario art. 10 prescriveva la completa equiparazione degli sfollati ai rifugiati e la possibilità di intraprendere qualsiasi attività lavorativa concessa a questi ultimi. Nella versione finale (divenuta art. 12) l’equiparazione ai rifugiati scompare e gli Stati membri, pur riconoscendo agli sfollati di intraprendere – ma per un periodo non superiore alla durata della protezione temporanea – qualsiasi attività autonoma o subordinata, possono stabilire misure che diano la priorità ai cittadini dell’Unione Europea, ai Cittadini di Paesi dello Spazio Economico Europeo e ai cittadini di Paesi terzi che soggiornino regolarmente nel Paese.

 

Il trattamento delle malattie, previsto come misura minima di assistenza dall’originario art. 11 è divenuto, nel definitivo art. 13, “il trattamento essenziale delle malattie”. Il medesimo art. 13 nella versione definitiva, si preoccupa anche di specificare che nella quantificazione dell’aiuto necessario, si tiene conto della capacità di provvedere alle proprie necessità per gli sfollati che svolgono una attività lavorativa.

Anche nell’accesso all’istruzione la versione definitiva è più rigida dell’originaria, almeno per gli sfollati adulti. L’obbligo di accesso al sistema educativo generale (art. 12 testo originario) è divenuto, nel definitivo art. 14, una mera facoltà.

Il ricongiungimento familiare (articolo 13 del testo originario) è divenuto più difficile con la stesura delle disposizioni definitive contenute nell’art. 15 della Direttiva.

Nella proposta della Commissione l’eventualità da prendere in considerazione è la separazione di famiglie già costituite nel Paese di origine a causa dell’afflusso massiccio. Le categorie di familiari che potevano chiedere ed ottenere il ricongiungimento erano individuate nel coniuge (o nel convivente se lo Stato membro dia una tutela alle coppie di fatto) nei figli, non sposati, della coppia o di uno dei coniugi, anche adottati e in altri familiari che, per particolari condizioni di salute, erano a carico del richiedente.

Nella versione definitiva l’accento viene posto più sul bisogno di protezione e delle difficoltà personali che sul semplice fatto della separazione.

L’art. 15 della Direttiva prescrive, infatti, che il diritto al ricongiungimento spetta al solo coniuge e ai figli minorenni e non sposati della coppia o di uno dei coniugi (o dei partner) che godano della protezione temporanea in un altro Stato membro. Per gli altri familiari a carico – divenuti “parenti stretti” nel testo definitivo – che godono della protezione temporanea in uno degli Stati membri, non esiste un obbligo al ricongiungimento, ma solo una possibilità, che sarà valutata “tenendo conto delle estreme difficoltà che essi incontrerebbero qualora il ricongiungimento non avesse luogo”.

Per i familiari che non godono in un altro Stato membro del regime di protezione temporanea, il ricongiungimento potrà avvenire solo se essi “hanno bisogno di protezione”. Sussistendo questo requisito, gli Stati membri sono obbligati al ricongiungimento del coniuge (o partner se la legislazione nazionale tutela le coppie di fatto) e dei figli minori non sposati e hanno facoltà di permettere il ricongiungimento degli altri “parenti stretti a carico”.

In tal modo il coniuge o figli minori dello sfollato che vivono in un Paese terzo ove non corrono pericoli, non hanno alcun diritto al ricongiungimento.

 

La Direttiva si chiude con le disposizioni intese ad regolare il rimpatrio degli sfollati. Anche qui si rinviene qualche novità in senso restrittivo: alle norme sui rimpatri assistiti e volontari è stato aggiunto l’art. 22 che tratta dei rimpatri forzati.

La Direttiva, purtroppo, nonostante i numerosi afflussi di migranti provenienti dal sud del mondo, non è mai stata applicata, a riprova della “ritrosia” degli Stati membri ad occuparsi di sbarchi, sia pur numerosi, che, però investono un solo stato membro, spesso il nostro. L’Italia chiese l’attuazione della Direttiva durante l’afflusso dei tunisini nella cd. “primavera araba” del 2011/2012, ma la UE si oppose.

Il Regolamento di Dublino e la sua clausola capestro di “chi li ha se li tiene” è stata sempre una buona giustificazione per negare quei principi solidaristici che la direttiva sottiene.

Per queste ragioni dubito molto che la proposta di Emma Bonino abbia una qualche chanche di riuscita.

Purtroppo da questo gioco non se ne esce che coprendo d’oro la Libia in modo che, sull’esempio di quello che successe con l’Albania, si faccia carico di non far partire i pericolosi “viaggi della speranza”

 

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L’autunno 2015 è appena iniziato e già tendono a svanire le immagini di questa torrida estate piena di profughi che affogano, che camminano che passano fra le barriere di filo spinato lungo kilometri e kilometri di strada per avvicinarsi ad una vita migliore.
Comodamente, davanti alla TV, abbiamo assistito ad un immenso esodo; colonne di migliaia di persone che né il filo spinato, né i manganelli, né la polvere, né la fame son riusciti a fermare. Chi fugge dalla morte e dalla persecuzione non ha paura di qualche manganellata o di qualche centinaio di chilometri a piedi.
E abbiamo assistito anche ad un altro spettacolo, molto pietoso. Gli Stati della Fortezza Europa che non sapevano cosa fare. L’uno scaricava la responsabilità sull’altro. Qui non si passa. Qui si passa, ma non per restare, solo per andare in un altro Stato che vi farà entrare solo per farvi uscire in un altro Stato ancora.
Poveri profughi, ma NIMBY (not in my backyard, non nel mio giardino).
E l’Europa, la creatura di De Gasperi, Spinelli e Adenauer? L’Unione orgogliosa di aver abolito le frontiere e di avere una sola moneta?
L’Europa ha balbettato, confusa. A maggio/giugno non è riuscita ad approvare uno spostamento di 40.000 persone in due anni. A settembre, forse perché la Germania ha dato la sveglia, l’Europa ha approvato un pacchetto di misure annunciato così: “L’Europa mostra la sua solidarietà, in due anni alleggeriamo gli Stati più esposti di 190.000 richiedenti asilo [per la cronaca la sole Italia ne riceve più di 170.000 l’anno] e mandiamo in pensione il Regolamento di Dublino ed il suo principio cardine del “chi ce l’ha [i profughi] se li tiene”.”.
In questo micro libretto, dopo aver raccontato in quello precedente come l’Europa iniziò ad occuparsi di asilo e migrazione, voglio dimostrare che gli obiettivi perseguiti e da raggiungere sono molto, ma molto più leggeri e limitati. Passerò in esame i provvedimenti approvati cercando di vedere oltre la propaganda i limiti e le criticità per gli Stati membri di primo approdo dei migranti.
Tutti i documenti EU sono linkati, in modo da fare di questo micro libretto un ipertesto dove, con un semplice clic, si può andare alla fonte e leggere le disposizioni del documento di cui sto trattando.

L’Ebook è disponibile su Amazon a questo indirizzo: http://www.amazon.it/dp/B016J8JBP6/  al prezzo simbolico di 99 centesimi

Cosa sta facendo ora l'Europa per i migranti

Cosa sta facendo ora l’Europa per i migranti

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