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Il segretario del PD, Enrico Letta, dopo il voto ai sedicenni ha lanciato un’altra proposta in favore dei giovani.

Aumentiamo di un punto percentuale l’aliquota della tassa di successione per assi ereditari superiori ai 5 milioni di euro. Col ricavato (che in questo caso non andrà a debito dello Stato) si costituirà una dote di 10.000 euro a favore di ciascun diciottenne in modo da favorirne l’ingresso nel mondo del lavoro oppure per completare studi superiori molto costosi.

Non entro nel merito della proposta anche se ritengo che i giovani, oggi, più che soldi abbiano bisogno di opportunità.

Ma, caro Letta, lei sa benissimo che viviamo in un Paese in cui solo 2 persone su mille denunciano un reddito lordo superiore a 200.000 euro annui.

Secondo lei quanti “de cuius” avremo ogni anno che lasceranno questo mondo beneficando gli eredi di un patrimonio ereditario superiore ai 5 milioni di euro?

O il “de cuius” lascerà solo società, magari off shore o finanziarie anonime di cui doci occulti o palesi sono già gli eredi.

Mi sa che sia una proposta generosa, ma irrealizzabile.

Ma cosa c’è nel cd. DDL ZAN che turba tanto i sogni della destra? Tante cose sono state dette: che è una legge liberticida, che non permetterà più di esprimere le proprie idee contrarie all’omosessualità, alla famiglia composta da due mamme o due papà, che inculcherà, fin dalla prima infanzia, in tutti i bambini la promiscuità di genere, di essere una legge contro la libertà di pensiero.

Ma voi l’avete letta? Sapete cosa c’è scritto? NULLA di tutto questo. Le critiche della destra sono solo propaganda e se mi seguite vi dimostrerò perché.

Certo il Disegno di legge che si trova al Senato con il numero 2005, già approvato dalla Camera e che prende il nome da deputato PD Alessandro ZAN del PD non è di facilissima lettura perché è un Disegno di legge che, in molti casi, si rapporta, con richiami di altre disposizioni di legge. Purtroppo la tecnica legislativa è questa: se vuoi rendere certi comportamenti punibili come altri descritti in altra legge non li puoi descrivere autonomamente, ma li devi rapportare a quelli ai quali vuoi assimilarli, in modo da evitare che, se si modificano gli uni, rimangono fermi gli altri.

In buona sostanza la massima parte degli articoli del Disegno di legge non sono altro che una estensione della legge Mancino ai reati dettati da omotransfobia e simili. In pratica un aumento delle pene per reati già coperti dall’aumento di pena per reati di violenza dettati da motivi abietti. Su tali aumenti di pena anche la destra si dice daccordo anche se gli aumenti di pena mai hanno scoraggiato il commettere reati.

Ma proseguiamo con ordine. Abbiamo detto che il DDL ZAN giace in Commissione al Senato con il numero 2005 e il testo potete trovarlo cliccando qui.

Le leggi antidiscriminazione sono presenti in tutto il mondo. Per una panoramica potete cliccare qui.

Vi va di perdere un po’ di tempo per esaminare gli articoli?

Articolo 1:

(Definizioni) 1. Ai fini della presente legge: a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico; b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso; c) per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi; d) per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione.

Mi sembra abbastanza chiaro: ai soli fini di questo Disegno di Legge l’orientamento sessuale (attrattiva verso lo stesso o altro sesso) e l’identità di genere (ossia il sesso in cui l’individuo si percepisce) sono indipendenti dal sesso indicato dall’anagrafe anche se l’individuo stesso non ha intrapreso o concluso un percorso (psicologico, farmacologico, chirurgico di passaggio). In parole molto povere, una persona registrata all’anagrafe come maschio può definirsi femmina anche se non ha subito interventi chirurgici di cambio di sesso; ma questa sua dichiarazione non influisce sul sesso registrato all’anagrafe

Ovviamente questo NON significa che il sesso descritto all’anagrafe cambi solamente con questo “sentirsi diverso da quanto scritto all’anagrafe”. Ci vuole ben altro per il cambio anagrafico.

Articolo 2

(Modifiche all’articolo 604-bis del codice penale) 1. All’articolo 604-bis del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo comma, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità »; b) al primo comma, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità »; c) al secondo comma, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « oppure fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità »; d) la rubrica è sostituita dalla seguente: « Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, istigazione a delinquere e atti discriminatori e violenti per motivi razziali, etnici, religiosi o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità »

Questo articolo ha il solo scopo di estendere ai delitti previsti dall’articolo 604-bis del Codice penale “propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione etnica, razziale e religiosa”, la propaganda e l’istigazione a delinquere per motivi fondati sull’identità sessuale, sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sulla disabilità. Quindi non si parla assolutamente di reprimere le idee ma solo “la propaganda e l’istigazione a delinquere”, cosa ben diversa. Quindi posso – se lo voglio – esprimere il mio orientamento contrario ai transgender o agli omosessuali, ma non posso – pena l’incriminazione – istigare alla violenza contro i transgender o gli omosessuali. Mi par cosa ben differente.

Articolo 3

(Modifica all’articolo 604-ter del codice penale) 1. All’articolo 604-ter, primo comma, del codice penale, dopo le parole: « o religioso, » sono inserite le seguenti: « oppure per motivi fondati sul sesso, sul genere, sul­ l’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità, ».

Identico scopo dell’articolo precedente: estendere le incriminazioni previste dall’art.606-ter del codice penale, che punisce con l’aggravamento di un terzo della pena i delitti commessi “per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l’attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità” ai delitti commessi con finalità di discriminazione sessuale, discriminazione di genere, di orientamento sessuale etc. Quindi una aggravante per delitti commessi con finalità di discriminazione e, non, per idee ad esse contrarie.

Articolo 4

(Pluralismo delle idee e libertà delle scelte) 1. Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti od opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a de­ terminare il concreto pericolo del compi­ mento di atti discriminatori o violenti.

Proprio per evitare qualsiasi equivoco fra delitti commessi  e l’incitamento a commetterli e la libertà di pensiero, il legislatore ha inserito questo articolo che fa piazza pulita dei timori di nono poter più esprimere le proprie idee contrarie alla libertà di genere. Forse forse qui l’inciso “Ai fini della presente legge” potrebbe esser eliminato, in quanto la libertà di opinione ed espressione è già tutelato dalla Costituzione.

Articolo 5

(Modifiche al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122) 1. Al decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 1: 1) al comma 1-bis, alinea, le parole: « reati previsti dall’articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 » sono sostituite dalle seguenti: « delitti di cui all’articolo 604-bis del codice penale ovvero per un delitto aggravato dalla circostanza di cui all’articolo 604-ter del medesimo codice »; 2) il comma 1-ter è sostituito dal seguente: « 1-ter. Nel caso di condanna per uno dei delitti indicati al comma 1-bis, la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività secondo quanto previsto dai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies. Per i medesimi delitti, nei casi di richiesta dell’imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, per lavoro di pubblica utilità si intende quanto previsto dai commi 1-quater, 1-quinquies e 1-sexies »; 3) al comma 1-quater: 3.1) le parole: « , da svolgersi al termine dell’espiazione della pena detentiva per un periodo massimo di dodici settimane, deve essere » sono sostituite dalla seguente: « è »; 3.2) dopo la parola: « giudice » sono inserite le seguenti: « , tenuto conto delle ragioni che hanno determinato la condotta, »; 4) al comma 1-quinquies, le parole: « o degli extracomunitari » sono sostituite dalle seguenti: « , degli stranieri o a favore delle associazioni di tutela delle vittime dei reati di cui all’articolo 604-bis del codice penale »; 5) alla rubrica, dopo la parola: « religiosi » sono inserite le seguenti: « o fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità »; b) al titolo, le parole: « e religiosa » sono sostituite dalle seguenti: « , religiosa o fondata sul sesso, sul genere, sull’orienta­ mento sessuale, sull’identità di genere o sulla disabilità ». 2. Dall’attuazione del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 3. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato con decreto del Ministro della giustizia, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate, nel rispetto di quanto previsto dal comma 2, le modalità di svolgimento dell’attività non retribuita a favore della collettività, di cui all’articolo 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

Questo è un articolo apparentemente complesso, ma in realtà volto solo a dare una sistematicità alla legge.

Innanzitutto cosa è il Decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122 convertito dalla legge 25 giugno 1993, n.205? Cosa è questa legge che si vuol modificare?

Il mistero è presto svelato: si tratta della famosa “legge Mancino” (per altre esplicazioni clicca qui) che sanziona e condanna frasi, gesti, azioni e slogan aventi per scopo l’incitamento all’odio, l’incitamento alla violenza, la discriminazione e la violenza per motivi razziali, etnici, religiosi o nazionali. La legge punisce anche l’utilizzo di emblemi o simboli.

Essa è oggi il principale strumento legislativo che l’ordinamento italiano offre per la repressione dei crimini d’odio e dell’incitamento all’odio.

Questo articolo, oltre a dare, come si è detto, sistematicità alla legge, inserisce – per i condannati – una possibilità di “redenzione” partecipando a programmi di pubblica utilità  a favore delle associazioni di tutela delle vittime dei reati di cui all’articolo 604-bis del codice penale. Insomma una sostituzione di pena volta a far conoscere a chi si è macchiato del delitto di incitazione all’odio verso queste categorie le categorie stesse e quanto poco ci sia da odiarle.

Articolo 6

(Modifica all’articolo 90-quater del codice di procedura penale) 1. All’articolo 90-quater, comma 1, se­condo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: « odio razziale » sono inserite le seguenti: « o fondato sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sul­ l’identità di genere

Altro articolo inteso a dare sistematicità alla legge e a comprendere i delitti di incitamento all’odio contro l’orientamento sessuale in quelli contro l’odio razziale nel codice di procedura penale.

Articolo 7

 (Istituzione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia) 1. La Repubblica riconosce il giorno 17 maggio quale Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia, al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione nonché di contrastare i pregiudizi, le discriminazioni e le violenze motivati dall’orientamento sessuale e dall’identità di genere, in attuazione dei princìpi di eguaglianza e di pari dignità so­ciale sanciti dalla Costituzione. 2. La Giornata di cui al comma 1 non de­termina riduzioni dell’orario di lavoro degli uffici pubblici né, qualora cada in un giorno feriale, costituisce giorno di vacanza o comporta la riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado, ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54. 3. In occasione della Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia sono organizzate cerimonie, in­ contri e ogni altra iniziativa utile per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1. Le scuole, nel rispetto del piano triennale dell’offerta formativa di cui al comma 16 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, e del patto educativo di corresponsabilità, nonché le altre amministrazioni pubbliche provvedono alle attività di cui al precedente periodo compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In un sistema giuridico moderno, non esistono solo le sanzioni: Esiste anche l’educazione dei cittadini a non commettere crimini verso stati, comportamenti, essenze, tutelati dall’ordinamento. Quindi, come esistono giornate che ricordano i crimini delle foibe, verrà istituita una giornata che ricorda i crimini contro l’orientamento sessuale. Non dimentichiamoci che durante il nazismo gli omosessuali furono perseguitati al pari degli ebrei e degli zingari.

Qui si appuntano molte critiche provenienti anche dal Vaticano che sostiene che nelle scuole paritarie gestite dai religiosi non ci potrà mai essere un sostegno alla libertà di genere e al cambio di sesso. Questa mi sembra una pretesa eccessiva: se vogliono la parificazione (ossia l’uguaglianza di risultati) le scuole cattoliche devono conformarsi alle leggi dello Stato. Altrimenti non siano paritarie e gli studenti provenienti da tali scuole dovranno sostenere un esame per esser “promossi” anche davanti allo Stato.

Articolo 8

(Modifiche al decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, in materia di prevenzione e contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere) 1. All’articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti: « 2-bis. Nell’ambito delle competenze di cui al comma 2, l’ufficio elabora con cadenza triennale una strategia nazionale per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni per motivi legati all’orientamento sessuale e all’identità di genere. La strategia reca la definizione degli obiettivi e l’individuazione di misure relative all’educazione e all’istruzione, al lavoro, alla sicurezza, anche con riferimento alla situazione carceraria, alla comunicazione e ai media. La strategia è elaborata nel quadro di una consultazione permanente delle amministrazioni locali, delle organizzazioni di categoria e delle associazioni impegnate nel contrasto delle discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere e individua specifici interventi volti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni di violenza e discriminazione fondati sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere. 2-ter. All’attuazione delle misure e degli specifici interventi di cui, rispettivamente, al secondo e al terzo periodo del comma 2-bis, le amministrazioni pubbliche competenti provvedono compatibilmente con le risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica ».

L’articolo è chiaro: prevede una azione amministrativa per la prevenzione dei crimini contro l’orientamento sessuale

Articolo 9

(Modifica all’articolo 105-quater del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in materia di centri contro le discriminazioni motivate dall’orientamento sessuale o dall’identità di genere) 1. All’articolo 105-quater, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « di discriminazione o violenza fondata sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere » sono sostituite dalle seguenti: « dei reati previsti dall’articolo 604-bis del codice penale, commessi per motivi fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere della vittima, ovvero di un reato aggravato, per le medesime ragioni, dalla circostanza di cui all’articolo 604-ter del codice penale ».

Anche questa è una modifica intesa a dare sistematicità al sistema, raggruppando gli articoli che incriminano i delitti conto l’orientamento sessuale nella dizione omnicomprensiva “dei delitti previsti dagli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale”.

Articolo 10

(Statistiche sulle discriminazioni e sulla violenza) 1. Ai fini della verifica dell’applicazione della presente legge e della progettazione e della realizzazione di politiche per il contra­ sto della discriminazione e della violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, oppure fondati sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere e del monito­ raggio delle politiche di prevenzione, l’Isti­ tuto nazionale di statistica, nell’ambito delle proprie risorse e competenze istituzionali, sentito l’Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD), assicura lo svolgimento di una rilevazione statistica con cadenza almeno triennale. La rilevazione deve misurare anche le opinioni, le discriminazioni e la violenza subite e le caratteristi­ che dei soggetti più esposti al rischio, secondo i quesiti contenuti nell’Indagine sulle discriminazioni condotta dall’Istituto nazionale di statistica a partire dal 2011.

L’ultimo articolo è volto a monitorare – tramite l’ISTAT – l’evolversi del fenomeno dei reati contro l’orientamento sessuale.

Finita la disamina degli articoli del DDL ZAN per sanzionare gli atti violenti di odio contro l’orientamento sessuale vi chiedo se in esso sono contenute tutte le perplessità e le contrarietà sollevate dalla destra contro questo disegno di legge. Non c sono divieti di esprimere le proprie idee contrarie. Non c’è la cosiddetta teoria gender (chissà cos ma poi sarà?). Non ci sono sanzioni per chi non approva, come non ci sono nel nostro ordinamento sanzioni per chi esprime il proprio dissenso verso il divorzio o l’aborto. Ci sono, sì, ci sono sanzioni, per chi promuove l’odio o azioni violente contro chi esprime una identità di genere diversa da quella scritta sul vecchio foglio dell’anagrafe, ma non si vede perché chi, liberamente, continua a credere che la sola vera famiglia debba essere fondata su un papà maschio e una mamma femmina debba, per questo subire sanzioni. Le subirà solo se queste sue condizioni sfoceranno nell’istigazione all’odio o alla commissione di delitti.

Come avete visto nel DDL Zan non ci sono le panzane propalate dalla destra come lo scambio d vestiti fra maschietti e femminucce a scuola per l’identità di genere, non ci sono limitazioni alla libertà di pensiero. L’unico vero scopo della legge è evitare le manifestastazioni di odio e di violenza nei confronti di chi non si riconosce nel sesso scritto, magari venti anni prima, nel registro anagrafico.

Mi rendo conto che la mia esposizione potrebbe sembrare troppo tecnica per le persone non aduse al linguaggio giuridico.

E’ una grave mancanza, ma se si parla di una legge, è necessario usare un linguaggio tecnico.

Per chi volesse conoscere di più questo disegno di legge attraverso un linguaggio meno formale, posso segnalare l’ottimo articolo de “il Post” che riassume la vicenda https://www.ilpost.it/2021/05/06/ddl-zan-guida-critiche/. Qui, con linguaggio più semplice, potete trovare le medesime argomentazioni.

Sì, mi va di giocare al gioco del momento.

Il gioco che vuole che chiunque, senza avere il minimo sapere in materia, sproloquia su cose di cui nulla conosce.

D’altronde è Carnevale e chiunque può parlare scherzando. Anche se dalle mie parti si dice che Pulecenella, pazziando pazziando dicette la verità.

E, allora, giochiamo a sproloquiare sul governo Draghi, ma mettendo le mani avanti: è un gioco e non mi stupirò se domani stesso fossi smentito dai fatti.

Insomma è un mio wishful thinking, non una analisi.

E, siccome non è una analisi, procedo in ordine sparso.

Primo pensiero, partiamo da Mattarella. Cosa ha detto? Ha detto che, al punto in cui stiamo, l’unica possibilità è andare alle urne. Ma non si può. Perché? Perché ci sono due ostacoli che sarebbero ingigantiti dai tre/quattro mesi indispensabili a ricostituire la macchina amministrativa fra lo scioglimento delle camere e la loro piena ricostruzione.

C’è la pandemia e la costruzione di un decente piano di vaccinazione che dovrà portare in sicurezza gli italiani il prima possibile.

E c’è il Recovery Fund per il quale c’è bisogno di un decente piano di spesa che soddisfi le richieste dell’Unione Europea.

Quindi non si vota e la carica di presidente del consiglio dei ministri viene dato ad uno dei soliti angeli della provvidenza. Dopo Ciampi, Dini, Monti, ecco Draghi.

Dopo il miracolo del “whatever It takes….and believe me, it is enaugh!”, già super Mario ha già compiuto un altro mezzo miracolo, mettere tutti i partiti intorno allo stesso tavolo, con la eccezione di due donne, la Meloni (che scommette sulla raccolta del malcontento) e la Barbara Lezzi (che scommette sulla raccolta dei cocci dell’ex-Jugoslavia che sono diventati i 5stelle).

E la lettura della lista dei ministri è stata illuminante.

Abbiamo non uno, ma due governi. Uno di serie A, con Draghi e i suoi tecnici, rivolto alla soluzione dei due compiti assegnati da Mattarella. Uno di serie B, composto dalle seconde/terze linee dei partiti, il cui compito di ridurrà ad assicurare i necessari voti in Parlamento.

Non vci credete? Vediamo.

PD, tre ministri che non rappresentano il partito ma solo le loro tre correnti, incapaci, quindi, di fare fronte comune.

Lega. Tre ministri, due senza portafoglio, il terzo quanto mai lontano dalle posizioni di Salvini, ma nessuno dei tre vicinissimo al felpa.

Forza Italia: tre ministri ripescati da Jurassic Park, così tanto felici di esser stati resuscitati da non aver altro da chiedere.

Cinquestelle. Stendiamo un velo pietoso su esponenti di un movimento nato per aprire il Parlamento come una scatola di tonno, ma diventato una fabbrica di vinavil per non lasciare le poltrone, dilaniato da faide interne, figlie dell’uno vale uno che impedisce le aggregazioni.

Qualche paillette qui e là di tecnici belli ma assolutamente inesperti di Amministrazione pubblica per “far vedere”.

Un competentissimo mastino nella cruciale casella di sottosegretario alla presidenza del Consiglio, con il compito di non fare accedere i ministri di serie B all’inner circle di Draghi.

Draghi e i suoi tecnici si concentreranno sui due punti di competenza già ricordati: piano vaccini efficace e plausibile piano di spesa per i soldini del Recovery Fund.

Gli altri ministri avranno il solo compito di riempire le colonne dei giornali di roboanti dichiarazioni e di non far mancare i voti in Parlamento per i “VERI” provvedimenti.

D’altronde questo Governo, oltre al limite delle cose da fare, ha anche un altro limite. Il febbraio 2022.

Allora, infatti, le Camere in seduta congiunta, più i delegati regionali, saranno chiamati ad eleggere il successore di Sergio Mattarella.

Indipendentemente dal fatto se il successore di Mattarella sia Draghi o altra degna persona, reputo poco probabile che questo accrocco di Governo sopravviva al nuovo Presidente della Repubblica. Insomma, in primavera. 2022, con la campagna vaccinale (si spera) avviata a conclusione e il piano per il Recovery Fund steso bene, si andrà al voto.

La mia unica speranza, ma penso vana, è che dalle urne esca una maggioranza seria, certa e competente. Anche questo wishful thinking. Fino a che i 400 deputati e i 200 senatori saranno scelti dalle segreterie dei partiti e non eletti, questa confusione politica continuerà.

E, allora? Allora, addio Italia

Da che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha conferito l’incarico di formare il nuovo Governo a Mario Draghi è tutto un fiorire di illazioni sui cosiddetti “poteri forti” ad indicare che il Presidente incaricato sia una diretta emanazione di questi per commissariare il nostro Paese.

Gruppo Bilderberg, Gruppo di Davos, George Soros, Unione europea: tutti indicati come mandanti e padrini di Mario Draghi  incaricato di servirli a nostre spese.

Ma chi sono i Poteri Forti? Mi suonano come gli anarco-insurrezionalisti, sempre invocati e mai se ne è visto uno.

Vedo, invece, qualcosa di molto più pericoloso, qualcosa di piccolo, velenoso come la calunnia, che – senza dire, senza mostrare – insinua, che getta il seme del dubbio, che tira il sasso e nasconde la mano. Tutte azioni volte a screditare le istituzioni e chi è chiamato a difenderle.

Posso  fare qualche esempio?

Abbiamo tutti visto il drammatico appello di Sergio Mattarella alle forze politiche che, pur soppesando seriamente l’ipotesi del voto anticipato, lo scartava non per suo piacere personale, bensì per due ovvie e comprensibilissime ragioni: sciogliere le Camere adesso significa una paralisi di cinque mesi nei quali i 209 miliardi attesi dall’Europa per il Recovery Fund si sarebbero persi (e sappiamo tutti quanto ne abbiamo bisogno) e svolgere una campagna elettorale durante la pandemia da Coronavirus non è il massimo per diminuire i contagi. (E qui le prime falsità: Salvini e la Meloni urlano che in USA e Israele si è votato o si voterà a breve nonostante la pandemia. Peccato che dimentichino che proprio un esponente della Lega, il Presidente-Reggente della Regione Calabria, Antonino Spirlì, abbia rinviato le elezioni regionali dal 14 febbraio all’11 aprile giusto a causa della pandemia).

Ebbene cosa fa Pietro Senaldi, Direttore del quotidiano Libero? Tutti sappiamo che quando un giornale riporta le affermazioni di qualcuno fra virgolette, significa che sta riportando la frase esatta. Ebbene, Senaldi il giorno dopo esce con questo titolo virgolettando a suo piacimento le parole di Mattarella “Voto proibito. Nasce il mio partito”.

Il testo delle dichiarazioni di Mattarella può essere letto qui ed è evidente quanto siano lontane dal virgolettato di Senaldi che non ci sta ad esser smentito. David Puente, giornalista di Open e noto cacciatore di bufale per ben du giorni ha chiesto la rettifica, che – alla fine – Senaldi ha concesso, ma insultando Puente come non giornalista, ma “correttore di bozze”.

Ormai il danno era fatto. I lettori di Libero che non hanno visto Mattarella in TV possono tranquillamente pensare che il Presidente della Repubblica abbia commesso un arbitrio e chi voglia costituire un partito.

Secondo esempio, anch’esso molto pericoloso visto che, ormai la politica e non solo quella, si studia all’Università di Facebook. Il fatto va ascritto alla categoria “buttiamola in caciara, ma dentro ci mettiamo il veleno”. Sui social fioriscono foto di personaggi politici del momento con la sovrapposizione di scritte che dovrebbero fa ridere, i cd. meme. Abbiamo visto , per esempio la foto della dichiarazioni di Giuseppe Conte al banchetto davanti Palazzo Chigi taroccate fino a farlo sembrare un venditore di caldarroste o di aspirapolvere Folletto.

E ce ne sono anche di cattive, che insinuano, sminuiscono, distruggono. Una per esempio è la doppia foto di Mario Draghi da una parte e del terrorista Cesare Battisti dall’altra, insinuando una supposta somiglianza fra i due.

Ecco, spargere veleno, spargere dubbi, minare la credibilità: queste sono le armi di oggi in mano a chi – senza avere argomenti e meriti – cerca il potere a danno della nazione e dei cittadini.

Dall’otto dicembre dello scorso anno è stato attivato il cosiddetto cash back di Stato. Una iniziativa a metà fra la lotteria ed il rimborso spese per la quale, fino al giugno 2022 sono stati stanziati oltre quattro miliardi di euro.
Come tutti sappiamo, per partecipare, bisogna registrarsi tramite SPID o “carta d’identità digitale” (CIE) sulla piattaforma IO e relativa App. Poi è necessario inserire il numero delle carte di credito che si intende usare e anche  del Bancomat (questo due volte se la carta di debito è anche abbinata ad un circuito di carte di credito come Maestro o simili).
Dopo qualche incertezza iniziale ora il sistema funziona bene, ma lo scopo di questo post è capire se ne vale la pena.
Innanzitutto io ritengo che il cash back (peraltro ideato molto prima della pandemia) non è un incentivo a spendere tour court, bensì un incentivo a mutare il sistema di pagamento: dal contante alla carta di credito.
Indubbiamente è una cosa positiva: i pagamenti sono tracciabili, si diminuisce l’evasione fiscale e, una volta al mese, l’estratto conto spietatamente ti rinfaccia tutte le spese, utili e inutili che siano.
Altro effetto utile, anche se “collaterale” è l’impennata di italiani registrati al Sistema di identità digitale (SPID) ormai indispensabile per accedere a numerosi siti della pubblica amministrazione.
Questi i lati sicuramente positivi.
Ma la maggior parte si è registrata su IO per il cash back non tanto per quello che ho scritto sopra, bensì per il “vil denaro” da guadagnare.
Che, riflettendoci, non è poi tanto quanto si potrebbe immaginare.
Se si oltrepassa lo sbandierato slogan della restituzione del 10% di quanto speso, i soldini che si vedranno saranno pochini.
Il meccanismo del rimborso ha un doppio paletto.
Primo: su ogni spesa il rimborso sarà del 10%, ma solo fino ad una spesa di 150 euro. In altre parole, se fai un acquisto di 150 euro o di 850 euro, al massimo ti saranno accreditati 15 euro.
Secondo paletto: per ogni semestre di riferimento, il massimo rimborso non potrà superare, nel totale, 150 euro. In altre parole, se – ne semestre – hai totalizzato 10 acquisti da 150 euro ciascuno, hai già totalizzato il massimo del rimborso. Oltre non puoi andare. E, comunque, per avere anche un minimo rimborso, devi effettuare, nel semestre, almeno 50 transazioni “fisiche” (quelle on line, su Amazon o simili, non valgono).
C’è anche il Supercashback, che premia con 1.500 euro i primi 100.000 utenti che, nel semestre, abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni, indipendentemente dal loro importo.
1500 euro sono una bella cifra e, all’apparenza, 100.000 premiati al semestre sembra un numero abbastanza semplice da raggiungere.
Non ne sarei tanto sicuro.
Io uso, in media, la carta di credito (o bancomat) più di una volta al giorno, ma l’app IO mi dice che davanti a me ho oltre 1.350.000 utenti che l’hanno usata più volte di me. (Come hanno fatto non so, forse – d’accordo con gli esercenti – spezzettano gli acquisti.) Quindi anche usando la carta di credito quasi due volte al giorno nessuna possibilità di prendere il premio di 1500 euro.
Insomma bisognerà accontentarsi di 150 euro a semestre (450 euro in tutto, più quello che si è riuscito a totalizzare con il cash back di Natale).
Basta non farsi prendere dalla “fregola” di salire ad ogni costo in classifica facendo acquisti inutili che vanificano il massimo rimborso di 150 euro a semestre.

Il link alle “istruzioni ministeriali” è qui:
https://io.italia.it/cashback/


Sempre che il “concorso” continui. Pare che lo interromperanno a fine giugno 2021 per destinare i fondi dei due semestri successivi ai “ristori” per le categorie danneggiate dai provvedimenti restrittivi per contenere la pandemia da Covid-19.

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